Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 dicembre 2001
Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio 2002;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico dell'industria in data 13 novembre 2001 protocollo n. 782415;
Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, con sede legale in Torino - via Cuorgne' n. 21, e' autorizzato, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
Allegato VI - controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;
Allegato VII - verifica dell'esemplare unico;
Allegato VIII - garanzia qualita' totale.
 
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essre svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva n. 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'orga-nismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero attivita' produttive - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo di non inferiore a 10 anni.
5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.
 
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il direttore generale: Visconti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone