Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2001 |
Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'art. 20, concernente il Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, recante "Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie"; Considerata la necessita' di raccordare le funzioni e l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con le funzioni e l'organizzazione del neoistituito Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Decreta: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono sostituiti dai seguenti: "1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.". Roma, 13 novembre 2001 p. Il Presidente: Letta |
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