Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2001
Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'art. 20, concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, recante "Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie";
Considerata la necessita' di raccordare le funzioni e l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con le funzioni e l'organizzazione del neoistituito Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Decreta:
Art. 1.
1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.".
Roma, 13 novembre 2001
p. Il Presidente: Letta
 
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