Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 21 novembre 2001 |
Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000. (Deliberazione n. 23/01/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 21 novembre 2001; Vista la direttiva del Consiglio n. 90/387/CEE, relativa alla istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP); Vista la direttiva della Commissione n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli "Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; Vista la delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"; Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000 recante "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999"; Visto il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle; Vista la delibera n. 290/01/CONS recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001; Vista la decisione dell'Autorita' di conferire alla societa' NERA l'incarico di controllare il calcolo del costo netto connesso agli obblighi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Vista la lettera del 30 marzo 2001, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a. ha reso nota la valutazione del costo netto del servizio universale per il 2000, nonche' la metodologia di riferimento; Vista la nota della societa' Telecom Italia S.p.a. del 21 giugno 2001 relativa ai "Benefici indiretti del servizio universale 1999"; Vista la nota della societa' Telecom Italia S.p.a. del 26 giugno 2001 relativa a "Chiarimenti in tema di servizio universale"; Vista la relazione finale della societa' Nera del 2 agosto 2001 concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia"; Sentite le societa' Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. in sede di audizione; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue: 1. Il percorso istruttorio. La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha dichiarato, in data 30 marzo 2001, l'esistenza di un costo netto positivo per l'anno 2000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 10 marzo 1998. L'Autorita', in conseguenza di cio', ha avviato un procedimento istruttorio per verificare: 1) in primo luogo, la sussistenza dell'iniquita' dell'onere per l'anno 2000; 2) in secondo luogo, la necessita' di applicazione di un meccanismo di ripartizione del costo netto ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. 3) in terzo luogo, l'ammissibilita' del costo netto di ciascun servizio compreso negli obblighi del servizio universale delle telecomunicazioni all'interno del fondo. L'Autorita' ha effettuato un'analisi del livello di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 2000 al fine di valutare l'iniquita' dell'onere. Analogamente alle valutazioni effettuate nell'ambito dellea delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR, l'Autorita' ritiene che il livello di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni sia una proxy adeguata al fine di valutare il livello di iniquita' derivante dall'obbligo di fornitura del servizio universale. L'Autorita' ha, inoltre, avviato la verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, affidando l'incarico di revisione alla societa' Nera, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1997. L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede la possibilita' per l'Autorita' di applicare un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per gli operatori nuovi entranti, tenuto conto del livello di concorrenzialita' del mercato. L'Autorita' ha pertanto stabilito, coerentemente con quanto definito nella delibera n. 8/00/CIR, che la congruita' del livello di esenzione e' pari all'1% dei ricavi netti degli operatori licenziatari. 1.1. La valutazione dell'iniquita' dell'onere e la costituzione del fondo per il finanziamento del costo netto. L'Autorita' ha ritenuto opportuno confermare l'orientamento, di mettere in relazione la valutazione dell'iniquita' dell'onere con il livello di competitivita' raggiunto nei mercati rilevanti delle telecomunicazioni. L'Autorita', come per l'anno 1999, ha effettuato un'analisi economica volta a stabilire il livello concorrenziale nelle telecomunicazioni anche attraverso una valutazione strutturale dei mercati rilevanti. A tal fine una serie di dati e informazioni relative alle attivita' svolte nell'anno 2000 in termini di operativita' di mercato, volumi di traffico, clienti e ricavi sono state richieste a tutti gli operatori licenziatari attivi nel corso del 2000. L'analisi ha condotto a registrare, rispetto al 1999, un aumento significativo degli operatori attivi sul mercato della telefonia fissa, che passano da 15 a circa 100. L'aumento degli operatori e' stato accompagnato da una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia che passa dal 91,8% in termini di valore (ricavi) e dal 95,4 % in termini di quantita' (volumi di traffico) a, rispettivamente, 83% e 81%. A livello di singoli segmenti di mercato, un aumento della concorrenza e' presente in ambito locale dove si registra per Telecom Italia una quota in termini di minuti di traffico prodotti di circa 82 %, una diminuzione sia della quota di mercato sul segmento interurbano (dall'86% all'81%), sia sull'internazionale (dal 68% al 58%). E' stato riscontrato che nel corso del 2000 l'evoluzione del livello di concorrenzialita' nel mercato della telefonia vocale e' stata significativa sia in termini di numerosita' degli operatori, sia in virtu' dell'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte dei concorrenti. Alla luce di questi riscontri oggettivi, l'Autorita' ha valutato, da un lato, l'ammissibilita' delle singole voci di costo netto presentate da Telecom Italia e verificate dalla societa' Nera, e, dall'altro, la possibilita' di istituire un meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori delle comunicazioni qualora tale iniquita' fosse accertata. 1.2. La determinazione della soglia di esenzione. Gli operatori delle telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 sono tenuti a contribuire al fondo per il finanziamento del costo netto proporzionalmente alle quote di ricavi conseguite nel corso del 2000 secondo la base di calcolo descritta nell'allegato A del suddetto decreto. L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorita' la facolta' di introdurre meccanismi di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale nel caso di operatori nuovi entranti. La previsione di tale meccanismo trova ragione nell'esigenza di non imporre oneri eccessivi agli operatori licenziatari nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando i livelli di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da altri operatori, non abbiano raggiunto dimensioni coerenti con la contribuzione al fondo per il servizio universale, ovvero fino a quando tale contribuzione non comprometta la capacita' competitiva degli operatori nuovi entranti che, come e' noto, hanno registrato per alcuni anni profitti negativi a causa degli elevati investimenti iniziali sia in infrastrutture, sia in attivita' di commercializzazione. In ragione di tali considerazioni, come per l'anno 1999, l'Autorita' ha fissato il livello di esenzione nella misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998. 1.3. La valutazione del costo netto dichiarato da Telecom Italia. Telecom Italia ha presentato il 30 marzo 2001 la relazione sul costo netto per l'anno 2000. Il calcolo del un costo netto in essa contenuto era suddiviso per le seguenti categorie di aree e servizi: 1) aree di centrale SL non remunerative; 2) aree armadio non remunerative in aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi); 3) telefoni pubblici non remunerativi; 4) servizio di informazioni elenco abbonati. L'Autorita' ha incaricato la societa' Nera di verificare la metodologia ed il calcolo del costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia per il 2000. Nel rapporto finale presentato all'Autorita', la societa' Nera: 1) ha verificato il costo netto dichiarato da Telecom Italia evidenziando la necessita' di alcune rettifiche dei valori presentati; 2) ha fornito una propria valutazione dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. In particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 2000 e' stato pari a 390 miliardi di lire, senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti. La tabella sottostante indica in dettaglio le voci di costo netto presentate da Telecom Italia, i correttivi introdotti dalla societa' Nera a seguito dell'attivita' di verifica, nonche' le valutazioni effettuate dall'Autorita' circa l'ammissibilita' dei singoli costi all'interno del costo netto totale. Tabella 1: costo netto (in miliardi di lire) del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate:
=================================================================== Miliardi Aree SL Aree armadio Servizio Telefoni Benefici di lire non remune- non remune- 12 pubblici indi- rative rative retti ------------------------------------------------------------------- Dichiarazione Telecom Italia 186 46 101 57 13
Valutazione Nera 186 * 46 * 75 40 62 Ammissibilità ai fini della ripartizione 136,1 -- -- 39,6 62
Relativamente ai valori contrassegnati con *, la societa' Nera fa presente di non essere stata in grado di condurre l'analisi con l'accuratezza necessaria per giustificare in maniera analitica i costi presentati nel rapporto di Telecom Italia. Telecom Italia ha stimato il costo del servizio universale come segue. Per quanto riguarda le aree di centrale SL non remunerative, Telecom Italia ne ha individuate 2.479, su un totale di 10.279, per un costo netto di 186 miliardi di lire. Le aree di centrale SL sono 551 piu' dello scorso anno (1928 ammesse dall'Autorita' con la delibera n. 8/00/CIR), pari a un incremento percentuale del 28,6%. In termini di valore, il costo netto e' parallelamente aumentato da 143 miliardi di lire del 1999 a 186 miliardi di lire nel 2000, subendo un incremento del 30,1%. Secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, nella relazione sul costo netto per l'anno 2000, e dalla successiva attivita' di verifica della societa' Nera, e' possibile dedurre che l'incremento sia delle aree di centrale SL non remunerative sia del costo netto da esse derivante e' fondamentalmente dovuto a una riduzione generalizzata dei ricavi. Telecom Italia ritiene che la diminuita redditivita' della fonia sia causata dalla maggiore incisivita' della concorrenza nell'erodere quote di mercato e dalla riduzione dei prezzi del traffico non compensate dagli aumenti dei canoni (price cap). Per quanto riguarda le aree armadio non remunerative all'interno di aree SL complessivamente remunerative, Telecom Italia ha calcolato un costo netto di 46 miliardi di lire derivante da circa 2.817 aree armadio per complessivi 129.803 clienti, facendo registrare una riduzione di 22 miliardi di lire rispetto al costo netto calcolato dalla societa' Nera nel 1999 (68 miliardi). Per il 1999, le aree armadio non remunerative, dichiarate dalla Telecom Italia, ammontavano a circa 6524 per un numero di clienti pari a 130.844. Sebbene le aree armadio non remunerative siano diminuite di circa il 57% nel 2000, il numero complessivo di clienti non remunerativi in esse presenti e' rimasto sostanzialmente invariato. Telecom Italia ritiene che la riduzione delle aree armadio non remunerative presenti nelle aree di centrale SL remunerative sia dovuta al sensibile numero di aree di centrale SL (551) che sono diventate nel corso dell'anno 2000 non remunerative a causa di una riduzione generalizzata dei ricavi. Il servizio informazione abbonati (servizio "12") determinerebbe, secondo Telecom Italia, un costo netto di 101 miliardi di lire, 30 miliardi in piu' dei 71 miliardi riconosciuti dalla societa' Nera nella relazione di conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 per l'anno 1999. Relativamente ai telefoni pubblici, Telecom Italia ne individua circa 76.000 come non remunerativi, per un costo netto di 57 miliardi di lire, circa il 15,8% meno di quanto calcolato lo scorso anno (66 miliardi) dalla societa' Nera, per una riduzione, in valore assoluto, di circa 20.000 postazioni telefoniche pubbliche. Infine, la valutazione effettuata da Telecom Italia circa i benefici indiretti e' pari a 13 miliardi di lire, 75 miliardi in meno rispetto a quanto registrato dalla societa' Nera per l'anno 1999 e che conduce ad una stima complessiva del costo netto, presentato da Telecom Italia, pari a 377 miliardi di lire. In relazione ai predetti dati esposti da Telecom Italia, il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha espresso valutazioni che sono di seguito sin-tetizzate, unitamente a quelle di competenza dell'Autorita'. 1. Aree SL non remunerative. Telecom Italia ha impiegato due metodologie per misurare i costi nelle aree di centrale SL. Circa il 68% dei costi si basano su costi realmente contabilizzati mentre per il 32% degli stessi, non essendo disponibili dati relativi ai costi effettivi, e' stata usata una metodologia di campionamento con il fine di stimare i costi delle aree di centrale SL. La societa' Nera riscontra come valido l'impegno di Telecom Italia ad aumentare il numero di variabili misurate direttamente, tuttavia, la proporzione dei costi stimati sulla base del campione rispetto al totale dei costi resta significativa. A seguito dell'analisi della societa' Nera, il campione (circa 300 aree SL) dal quale sono state calcolate le stime dei costi e' risultato statisticamente non rappresentativo della popolazione di tutte le aree di centrale SL (10.279). Relativamente alla qualita' dei dati campionari, in alcune circostanze sono state riscontrate l'assenza o l'incongruenza di talune informazioni. Questo ha sollevato problemi relativi alla validita' dei risultati di qualsiasi tecnica di analisi che fosse basata su tali dati. La societa' Nera ha evidenziato come la metodologia usata da Telecom Italia nello stimare i costi attraverso l'analisi di regressione a singola variabile non sia nella fattispecie la piu' appropriata considerate, da un lato, l'assenza dei piu' importanti test statistici e, dall'altro, la presenza di un numero elevato di variabili di rete che avrebbero simultaneamente una relazione diretta con la variabile dipendente dei costi delle aree di centrale SL. L'Autorita' pertanto, visto quanto sopra riportato, considerate le diverse raccomandazioni della societa' Nera relative ai precedenti anni e ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'art. 3, comma 10, e le indicazioni dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ritiene che il costo netto dichiarato da Telecom Italia non sia sufficientemente giustificato, in quanto il margine di incertezza derivante dall'uso di dati campionari statisticamente non rappresentativi della popolazione potrebbe condurre, attraverso la relativa analisi di regressione a sovrastimare o sottostimare i reali costi delle aree di centrale. I costi totali evitabili dichiarati da Telecom Italia ammontano a 775 miliardi di lire, di cui 527 basati su costi effettivi e 248 derivati dalle stime calcolate sul campione disponibile. I ricavi delle stesse aree di centrale SL risultano pari a 589 miliardi di lire. L'esclusione dal calcolo del costo netto della componente di costo non giustificato porterebbe ad un annullamento del costo netto. La non rappresentativita' del campione non implica l'inesistenza delle tipologie di costi in esso inclusi ed il conseguente annullamento. D'altra parte, non sembra appropriato ammettere un costo non pienamente giustificato nel fondo che e' oggetto di ripartizione tra i diversi operatori. L'Autorita' ritiene, pertanto, ammissibile per questa particolare voce degli obblighi del servizio universale, il costo netto delle sole aree di centrale SL risultate non remunerative sia nel corso del 1999 sia del 2000 e ammesse dall'Autorita' nel calcolo del costo netto del servizio universale per il 1999. Il numero di tale aree e' pari a 1630 le quali generano un costo netto, calcolato a costi correnti 2000, di 136,1 miliardi di lire. Coerentemente con quanto gia' stabilito nella delibera n. 8/00/CIR, non e' sufficiente l'esistenza di un costo netto affinche' i costi delle aree non remunerative possano essere imputati al fondo. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia non abbia adeguatamente dimostrato, per la parte relativa all'incremento di aree SL non remunerative (551) rispetto al 1999, che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale avendo, l'operatore notificato, sufficienti informazioni ex-ante per stabilire che quelle aree non sarebbero state remunerative nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata area. In sostanza, la riduzione generalizzata dei ricavi di Telecom Italia, a causa dell'azione della concorrenza, tale da rendere non remunerative alcune aree di centrale SL, non puo' essere una valida ragione per includere queste aree nel costo netto oggetto di ripartizione. 2. Aree Armadio non remunerative (gruppi di clienti non profittevoli in aree remunerative). La metodologia proposta da Telecom Italia ha individuato, all'interno delle aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi di clienti non remunerativi identificati come "aree armadio" complessivamente non remunerative, con un costo netto pari a 46 miliardi dilire. Analogamente alle valutazioni effettuate con riferimento al costo netto per il 1999, la valutazione dell'Autorita' sull'ammissibilita' dei predetti costi all'interno del meccanismo di ripartizione ha condotto alla conclusione che, ai fini dell'ammissibilita', non sia sufficiente la dimostrazione di un costo netto positivo, quanto piuttosto la dimostrazione che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale. In altre parole, occorre accertare se Telecom Italia aveva sufficienti informazioni ex-ante per stabilire che quel gruppo di clienti non sarebbe stato remunerativo nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata "area armadio" o un determinato cliente all'interno di aree complessivamente remunerative. Nella fattispecie, la societa' Nera, aveva gia' richiesto a Telecom Italia, all'interno della propria relazione di conformita' dell'anno 2000, di fornire evidenza del fatto che tali aree fossero distinte geograficamente, suggerendo che una modalita' per tale dimostrazione sarebbe stata la presentazione di una mappatura geografica di tali aree sul territorio. Nel corso della valutazione per il 2000, Telecom Italia ha fornito indicazioni sulla procedura di pianificazione di rete ma le informazioni geografiche fornite non sono state ritenute adeguate dal soggetto incaricato della verifica del costo netto. Pertanto, in assenza di codici di localizzazione geografica delle aree armadio, la societa' Nera non e' stata in grado di valutare la richiesta di Telecom Italia di includere tali aree all'interno del costo netto. Le limitate evidenze disponibili suggeriscono una sovrastima dei costi di tali aree armadio. Al fine di rendere possibile, per il futuro, l'attribuzione di tale categoria di costo all'interno del complessivo costo netto del servizio universale, e' essenziale che Telecom Italia fornisca un'analisi di mappatura geografica della localizzazione di tali aree, per dimostrare che, pur essendo collocate all'interno di aree di centrale SL complessivamente remunerative, esse siano effettivamente distinte da un punto di vista geografico e che, pertanto, non sarebbero state servite in assenza di obblighi normativi. 3. Servizio "12". Telecom Italia ha dichiarato un costo netto per la fornitura del servizio di informazione abbonati pari a 104 miliardi di lire. Le verifiche effettuate dalla societa' Nera hanno condotto ad una riduzione di tale costo a 75 miliardi, in considerazione del fatto che un operatore efficiente avrebbe la possibilita' di offrire lo stesso servizio di informazione abbonati a costi inferiori. La principale novita' del servizio di informazione elenco abbonati, per l'anno 2000, e' legata al provvedimento n. 8545 del 27 luglio 2000 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle che si e' concluso con un'autorizzazione con condizioni. Tra le condizioni, di tale provvedimento, che hanno rilevanza ai fini del presente procedimento istruttorio, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha stabilito che Telecom Italia doveva cedere gratuitamente, agli OLO, ISP e chiunque ne facesse richiesta per la realizzazione di annuari telefonici o diinformazioni sugli abbonati, l'intero data base contenente tutte le informazioni su circa 25 milioni di abbonati del quale Telecom Italia ha goduto in virtu' della posizione di monopolio legale antecedente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Il provvedimento dell'AGCM non ha, tuttavia, modificato lo scenario giuridico relativo al servizio "12" in modo tale da fornire all'Autorita' ulteriori elementi per l'ammissibilita' del costo netto di questa particolare voce del servizio universale. Il data base e' fornito gratuitamente da Telecom Italia ai suoi concorrenti ma cio' non modifica la situazione di neutralita' competitiva generata dal provvedimento dell'AGCM in quanto la stessa Telecom Italia non include alcun costo di utilizzo del data base nella presentazione del costo netto del servizio "12". Telecom Italia ha infatti dichiarato che non avrebbe senso includere un prezzo di trasferimento interno per l'uso del data base in quanto esso e' gratuito sul mercato, e' un costo non evitabile e non sarebbe comunque rilevante. La riduzione del costo netto del Servizio "12", calcolata dalla societa' Nera, e' in ossequio al principio secondo il quale Telecom Italia non puo' attribuire ad altri operatori costi derivanti da proprie specifiche inefficienze interne. Anche in questo caso, indipendentemente dall'esistenza di un costo netto positivo, occorre valutare se sia giustificato includere il costo stesso all'interno del costo netto da ripartire. In sintesi, occorre stabilire se Telecom Italia, anche in assenza di un obbligo del servizio universale, avrebbe potuto evitare di offrire un servizio di informazione abbonati alla propria clientela. Al riguardo, va infatti considerato che ancora nel 2000 il servizio "12" di Telecom Italia includeva esclusivamente abbonati della stessa Telecom Italia. Tale situazione e' in evidente contrasto con i principi di neutralita' competitiva e di "pay or play". In altre parole, per quasi tutto il 2000, gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio similare per i propri abbonati (vale a dire "play") e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento "pay") del servizio di Telecom Italia. Al fine di poter considerare tale costo all'interno dei costi da ripartire, occorrera', come minimo, che il servizio informazione abbonati includa le informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori. Dal punto di vista normativo, mentre il servizio di informazione abbonati e' incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi e' un obbligo di includere il costo netto derivante all'interno del meccanismo di ripartizione, se non giustificato, alla luce dei vantaggi di mercato che Telecom Italia ne ricava, anche considerando la posizione competitiva goduta dalla stessa nell'annuaristica. Per le ragioni sopra esposte, si conferma l'orientamento gia' espresso dall'Autorita' nelle delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR di non includere tale servizio nel costo netto del servizio universale. 4. Telefoni pubblici. Telecom Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo di fornitura di telefoni pubblici pari a 57 miliardi di lire, equivalenti a circa 76.000 telefoni pubblici non profittevoli. Il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha apporto una rettifica di circa 17 miliardi, sulla base delle seguenti motivazioni: a) nel corso del 2000, analogamente al 1999, e' rimasta una incertezza sui criteri per la quantificazione dei telefoni pubblici derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, e, pertanto, e' stata accettata la metodologia proposta da Telecom Italia. Nel merito si rileva che l'intervento dell'Autorita' sulla determinazione dei criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, di cui alla delibera n. 290/01/CONS non pone in capo a Telecom Italia obblighi per l'anno 2000, oggetto della presente valutazione e che il sopra citato provvedimento rinvia alla verifica del costo netto del Servizio universale, le valutazioni concernenti la determinazione del numero di postazioni non remunerative; b) il numero di telefoni pubblici non profittevoli dichiarati da Telecom Italia nelle aree economiche e' stato ridotto tramite l'utilizzo di dati geografici forniti da Telecom Italia per l'identificazione delle localita' in cui (i) vi sono piu' di un telefono pubblico non profittevole nello stesso indirizzo/luogo e (ii) vi sono telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli nello stesso luogo. Nel caso di 2 o piu' telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo, e' stato valutato se l'esistenza di un solo telefono pubblico sarebbe stata profittevole a causa dei maggiori ricavi derivanti dall'eliminazione degli altri telefoni pubblici. In caso positivo, sono stati rimossi tutti i costi e ricavi dei telefoni pubblici in quel luogo dal calcolo del costo netto. In caso negativo, sono stati considerati solo i costi di un singolo telefono pubblico. Laddove vi erano telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo di telefoni pubblici profittevoli, i costi di tali telefoni pubblici sono stati rimossi dal calcolo del costo netto. A causa della mancanza di dati di tipo "geo-code" sulla localizzazione dei telefoni pubblici, non e' stato possibile valutare l'esistenza di telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli siti nelle immediate vicinanze ma con indirizzi diversi. Pertanto, la metodologia applicata comporta il permanere di una sovrastima del costo netto delle cabine pubbliche ed il soggetto incaricato raccomanda che, nel caso in cui Telecom Italia intenda richiedere un costo netto per la telefonia pubblica nel prossimo anno, sia in grado di fornire dati "geo-code" in modo da permettere una piu' puntuale valutazione. Il costo netto dichiarato da Telecom Italia e' stato ridotto sia applicando l'aliquota del 2,7% invece del 3% utilizzata da Telecom Italia (che ha condotto ad un revisione del costo netto pari a 52,4 miliardi) sia applicando la metodologia sopra descritta dell'eliminazione di telefoni pubblici "duplicati", che ha condotto ad un totale di telefoni pubblici non profittevoli pari a 61.282 ed a un costo netto pari a 39,6 miliardi di lire. 1.4. La valutazione dei benefici indiretti. Il costo netto dichiarato da Telecom Italia non tiene conto dei vantaggi di mercato e dei benefici non finanziari o indiretti ad essa derivanti in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, la cui valutazione spetta al soggetto incaricato dall'Autorita' per la verifica del costo netto, anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni. In tal senso, Telecom Italia ha inviato in data 21 giugno una proposta per la valutazione dei benefici non finanziari. I benefici indiretti derivanti dalla fornitura del servizio universale sono elencati, nell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Di seguito, sono illustrate le valutazioni dei benefici indiretti effettuate dalla societa' Nera congiuntamente alle stime proposte da Telecom Italia. In particolare, e' importante notare come l'andamento dei benefici indiretti proposto da Telecom Italia negli ultimi tre anni sia stato significativamente decrescente: 177 miliardi, 77 miliardi e 13 miliardi rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000. 1. Riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti. I benefici di una denominazione commerciale notevolmente avviata si basano sul presupposto che la clientela di Telecom Italia possa utilizzare maggiormente i servizi da essa offerti in quanto fornitore del servizio universale. La quantificazione dei benefici della c.d "brand loyalty" sono particolarmente complessi. Nel passato Telecom Italia ha prodotto una stima dei benefici effettuando una ricerca di mercato sulle preferenze dei consumatori che nel 1999 era pari a circa 55 miliardi di lire. Telecom Italia ha realizzato, per il 2000, una nuova ricerca di mercato dalla quale risulta che il potenziale beneficio dovuto a una denominazione commerciale notevolmente avviata abbia un valore irrilevante. La societa' Nera, considerate le difficolta' legate alla quantificazione monetaria della c.d. "brand loyalty" e pur riconoscendo i limiti della metodologia di valutazione proposta da Telecom Italia, ha riprodotto una stima di tali benefici indiretti, utilizzando lo stesso approccio adottato nel 1999, dal quale scaturisce un valore pari a 39,6 miliardi di lire. Il valore e' inferiore a quello dello scorso anno sia perche' vi e' stata una parziale diminuzione dei ricavi, sia perche' il numero di clienti e' minore. Come dichiarato anche per il 1999, il valore effettivo dei benefici della denominazione commerciale puo' essere diverse volte superiore o inferiore a quanto stimato. 2. Valore pubblicitario delle occasioni di contatto. Il beneficio stimato da Telecom Italia per il 2000, calcolato in termini di investimento pubblicitario in azioni di mailing che sarebbe necessario per ottenere un effetto equivalente all'invio della bolletta ai clienti residenti in aree non profittevoli di cui si ipotizza la disconnessione in caso di cessazione della fornitura del servizio universale, e' stato pari a circa 8 miliardi di lire. Le valutazioni effettuate dal soggetto incaricato accettano sostanzialmente la metodologia adottata da Telecom Italia, introducendo una leggera correzione per tenere conto dei clienti non profittevoli in aree armadio, che vengono esclusi dal computo. 3. Valore pubblicitario delle cabine e cupole degli apparecchi pubblici. Il beneficio stimato per il 2000 da parte del soggetto incaricato e' stato di 11,5 miliardi di lire. Rispetto alle valutazioni proposte da Telecom Italia, sono stati inclusi i benefici derivanti da due categorie addizionali di telefoni pubblici, non considerate da Telecom Italia (ovvero i telefoni pubblici a muro e le postazioni pubbliche interne), nonche' i benefici pubblicitari delle postazioni sia in aree profittevoli che in aree non profittevoli. 4. Ciclo di vita del cliente. Telecom Italia ritiene che non sia opportuno includere alcun beneficio indiretto derivante dall'effetto ciclo di vita del cliente in quanto, complessivamente, i ricavi totali della telefonia vocale, avranno un andamento decrescente. La societa' Nera ritiene che, mentre il trend generale di diminuzione dei ricavi dalla telefonia vocale e' plausibile, alcune aree marginalmente non profittevoli potrebbero diventare remunerative nel corso del ciclo di vita degli investimenti effettuati da Telecom Italia. Non vi sono, tuttavia, sufficienti informazioni disponibili per poter prevedere quali e quante aree possano essere soggette a tale inversione di tendenza. Applicando l'ipotesi metodologica proposta dalla societa' Nera, nel considerare l'esclusione di aree che sono solo marginalmente non profittevoli (con un costo netto inferiore a 20 milioni di lire), i vantaggi di mercato relativi all'effetto del ciclo di vita del cliente sono stimati in circa 3,3 miliardi. 5. Data base e profili di consumo dei clienti. In quanto fornitore del servizio universale, Telecom Italia dispone di un data base aggiornato che comprende sia l'anagrafica clienti, sia i loro profili di consumo. Il beneficio ipotizzabile sarebbe costituito dalla possibilita' di disporre commercialmente di tale base dati e la valutazione e' volta ad individuare il valore commerciale di tali informazioni. Tuttavia, a differenza della valutazione effettuata nel 1999, in seguito alla fusione con SEAT, Telecom Italia e' stata obbligata a fornire il data base sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito. La stima effettuata dal soggetto incaricato per la prima meta' dell'anno 2000 e' pari a circa 0,25 miliardi in quanto nella seconda meta' dell'anno il valore del data base potrebbe essere diminuito in seguito alla decisione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle aspettative dei potenziali acquirenti di poter disporre nel breve del data base a titolo gratuito. L'Autorita' riconosce che la stima dei benefici indiretti associati con la fornitura del servizio universale e' particolarmente complessa in quanto non esistono metodologie consolidate per tale valutazione che non comportino un certo margine di discrezionalita'. Le poche esperienze internazionali disponibili sul tema, conducono a valori dei benefici indiretti molto piu' elevati rispetto a quelli rilevati nel presente procedimento istruttorio. A titolo di esempio, OFTEL (Office of Telecommunications), nel 1997, ha stimato i benefici indiretti in un margine compreso tra circa 300 e 450 miliardi di lire, riducendo questa stima a circa 180 miliardi nel 2000. Nel 1999, l'ART (Autorite' de regulation des telecommunications) ha condotto un'indagine di mercato al fine di valutare i benefici indiretti del servizio universale, arrivando ad una stima per la sola categoria di "brand loyalty" pari a circa 165 miliardi di lire. Nei restanti paesi, non vi e' al momento alcuna previsione di istituzione di un meccanismo per la ripartizione del costo netto del servizio universale essendo cio' dovuto sia alla non iniquita' dell'onere, sia alla presenza di considerevoli benefici indiretti per il soggetto fornitore del servizio universale. L'Autorita' ritiene, pertanto, fondamentale, per il futuro, sia l'istituzione dei meccanismi di "pay or play" che, come gia' espresso nella delibera n. 8/00/CIR, forniscono una migliore valutazione dei reali benefici associati alla fornitura del servizio universale, sia una maggiore attenzione ed approfondimento sulle metodologie per la stima delle voci componenti i benefici indiretti. 1.5. Conclusioni. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' ha determinato che il costo netto per il servizio universale per il 2000, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, sia pari a 113,7 miliardi di lire, a cui vanno aggiunti i costi del soggetto incaricato della verifica del costo netto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale decreto ministeriale 10 marzo 1998 per un totale di 114,037 miliardi. 1.6. Evoluzione della metodologia di valutazione del costo netto del servizio universale e del meccanismo di ripartizione. L'Autorita' anche per l'anno in corso ripropone la raccomandazione del 1999 relativamente allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza dei soggetti fornitori, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. In tale ottica, si ribadisce l'opportunita' di uno sviluppo di meccanismi "pay or play" i quali, oltre a stimolare una maggiore efficienza, evidenziano il vero vantaggio di mercato derivante al soggetto incaricato dell'obbligo di fornitura del servizio universale. Allo stesso tempo, Telecom Italia ha evidenziato l'esigenza di pervenire ad una definizione a priori condivisa con l'Autorita' dei criteri e delle metodologie utilizzate per la quantificazione del costo netto e per l'ammissibilita' delle singole voci di costo all'interno del meccanismo di ripartizione dello stesso. L'Autorita' ritiene opportuno procedere ad riesame delle metodologie del calcolo del costo netto del servizio universale anche in considerazione della necessita' di valutare l'impatto sul servizio universale a seguito delle decisioni adottate dall'Autorita' nel corso dell'anno 2001 sia in merito al servizio informazioni elenco abbonati sia relativamente ai criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, nonche' in coerenza con il procedimento istruttorio relativo all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. L'Autorita' ritiene necessaria anche una revisione delle voci componenti i benefici indiretti con particolare riferimento alla denominazione commerciale. Le tecniche di stima fin'ora adottate hanno messo in evidenza, come dichiarato dalla societa' Nera, una forte aleatorieta' nella valutazione dei benefici derivanti dalla denominazione commerciale. Altri Paesi della comunita' adottano tecniche di stima diverse, anche se non necessariamente piu' appropriate di quelle usate dalla societa' Nera nel corso degli ultimi due anni. La revisione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti dovra', da un lato, individuare tecniche di calcolo piu' omogenee in relazione allo scenario europeo e, dall'altro, raggiungere risultati basati su una minore soggettivita' nella scelta del metodo di valutazione. Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale 1. L'Autorita' valuta che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 2000, esistano i presupposti per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale del 10 marzo 1998. |
| Art. 2. Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 2000 1. L'Autorita' ritiene che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il meccanismo di ripartizione del costo netto e' giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 2000, l'onere complessivo e' pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 113,7 miliardi, a cui va aggiunto il costo della verifica pari a 337,529 milioni di lire per un totale complessivo pari a 114,04 miliardi di lire (58,90 milioni di euro). |
| Art. 3. Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale 1. L'Autorita', ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, fissa nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del del decretodel Presidente della Republica n. 318/1997 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998. |
| Art. 4. Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione 1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 2000, nella misura indicata nella tabella che segue, le societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a.:
===================================================================== | | Contributo al | Contributo al Soggetto | Quota di | fondo (miliardi |fondo (milioni di debitore | contribuzione | di lire) | euro) ===================================================================== Telecom | | | Italia.... | 48,26% | 55,03 | 28,42 --------------------------------------------------------------------- Telecom Italia | | | Mobile.... | 31,38% | 35,79 | 18,49 --------------------------------------------------------------------- Omnitel Pronto | | | Italia.... | 18,90% | 21,55 | 11,13 --------------------------------------------------------------------- Infostrada.... | 1,46% | 1,67 | 0,86 |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. L'Autorita', con il presente provvedimento, provvede agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Infostrada S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a., e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 21 novembre 2001 Il presidente: Cheli |
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