Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO» |
DECRETO RETTORALE 29 novembre 2001 |
Emanazione dello statuto. |
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IL RETTORE Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998 concernente l'istituzione dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione; Visti altresi' i pareri espressi dai consigli delle facolta' e dei dipartimenti dell'Ateneo; Considerato che la bozza di statuto e' stata approvata a maggioranza qualificata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 10 aprile 2001; Vista la nota n. 3312 del 14 maggio 2001 con la quale la predetta bozza e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita' e di merito, di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota n. 1614 dell'11 luglio 2001 di trasmissione del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 2001; Considerato che il predetto decreto contiene la richiesta di riesame, per motivi di legittimita' e di merito, di alcune delle disposizioni contenute negli articoli dello statuto; Ritenuto che il senato accademico integrato, nelle sedute del 21 settembre e 29 ottobre 2001, ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali contenuti nel succitato decreto ed ha approvato, con le prescritte maggioranze di legge, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi, modificando ed integrando di conseguenza il testo dello statuto gia' approvato nella seduta del 10 aprile 2001; Ritenuto che nelle medesime sedute il senato accademico integrato ha stabilito di non conformarsi, con le prescritte maggioranze di legge, unicamente ai rilievi riguardanti l'elettorato attivo per l'elezione del rettore, la composizione con riferimento alle componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di facolta'; Visto il verbale del 29 ottobre 2001 del senato accademico integrato di approvazione del testo definitivo dello statuto; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo; Decreta: 1. E' emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. Lo statuto di cui al punto 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale. Vercelli, 29 novembre 2001 Il rettore: Viano |
| Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"
Titolo I NORME GENERALI Capo I Principi direttivi Art. 1. Natura giuridica e finalita' istituzionali 1. L'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito denominata Universita' o Ateneo) e' un'istituzione pubblica, dotata di personalita' giuridica, che non persegue fini di lucro; le sue finalita' sono l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica. 2. L'Universita' in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, in base alle norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti. 3. L'Ateneo e' articolato in facolta' e dipartimenti, dotati della massima autonomia programmatica, decisionale, regolamentare, finanziaria, amministrativa e contabile, secondo i principi generali e la disciplina adottata dallo stesso Ateneo. L'Ateneo favorisce la libera iniziativa delle proprie strutture didattiche e di ricerca, configurando il momento amministrativo come mezzo per la sua piu' efficace realizzazione. 4. L'Universita' e' articolata in poli, ed ha la sua sede centrale in Vercelli, dove risiedono e si riuniscono gli Organi di governo d'Ateneo. 5. L'Universita' presta particolare attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo. Art. 2. Attivita' didattiche e di ricerca 1. L'attivita' didattica e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e nell'osservanza della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici universitari. 2. L'attivita' di ricerca e l'organizzazione delle relative strutture si svolgono nel rispetto della liberta' dei professori e dei ricercatori e nella salvaguardia dell'autonomia delle strutture scientifiche. 3. L'Universita' si dota di adeguati strumenti e procedure per garantire la qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca. Art. 3. Pari opportunita' 1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi, nel diritto allo studio e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dall'etnia e da ogni altra caratteristica non prevista dalla legge e non legata alla funzione professionale. 2. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa, adotta le misure necessarie per assicurare, per quanto di sua competenza, la piena realizzazione del diritto allo studio, tenendo conto del merito e delle condizioni economiche, d'intesa con gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 3. L'Universita' si adopera, con particolare riguardo ai portatori di handicap, a rimuovere gli ostacoli e promuovere le iniziative adatte a favorire una piena fruizione dei servizi e il successo della formazione degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Art. 4. Principi organizzativi 1. L'Universita' ha competenza per quanto riguarda la rappresentanza e le attivita' generali di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e valutazione. 2. L'Universita', tenendo conto della sua struttura articolata sul territorio, organizza le proprie attivita' istituzionali didattiche, scientifiche e amministrative in base ai principi di sussidiarieta' e di decentramento. 3. Le relazioni finanziarie tra l'Universita' e le strutture dotate di autonomia previste dallo statuto sono regolate dal principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri di assegnazione all'Ateneo. La partecipazione dell'Universita' alle iniziative delle strutture autonome avviene di norma con la formula del cofinanziamento. Art. 5. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita', per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, puo' stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea, internazionali. 2. L'Universita' puo' dar vita, anche con altri soggetti, ad iniziative comuni sotto forma di consorzi, partecipazione a societa' e ogni altra forma organizzativa coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo. Art. 6. Rapporti col Servizio sanitario nazionale 1. I rapporti relativi all'apporto della facolta' di medicina e chirurgia e della facolta' di farmacia alle attivita' assistenziali sono regolati sulla base di apposite intese da stipulare con le autorita' sanitarie competenti, secondo la normativa vigente. Art. 7. Cooperazione didattica 1. L'Ateneo promuove l'istituzione di strutture formative interfacolta', interateneo, e con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri. 2. Tali strutture sono costituite mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza. Art. 8. Cooperazione scientifica 1. L'Universita' o le sue strutture possono stipulare accordi di cooperazione con altre strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali ed estere, per lo svolgimento di attivita' scientifiche comuni. 2. Tali attivita' sono disciplinate attraverso apposite convenzioni, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di loro competenza. Capo II Fonti normative Art. 9. Lo statuto e le sue modificazioni 1. Il presente statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano, comunque, incompatibili con lo statuto stesso. 3. Il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facolta' e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Le modifiche di statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facolta' e dei dipartimenti. 4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanati dal rettore dell'Universita', con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge. 5. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Le modifiche di statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni del senato accademico, recepite nel decreto rettorale di modifica statutaria. Art. 10. Regolamenti 1. I regolamenti dell'Universita' sono: a) il regolamento generale di Ateneo; b) il regolamento didattico di Ateneo; c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) i regolamenti elettorali; e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche; f) gli altri regolamenti previsti da specifiche disposizioni legislative e dal presente statuto. 2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, consultate le organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza. 3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle facolta' per quanto di competenza. 4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 5. I regolamenti elettorali sono deliberati dal senato accademico. 6. Per i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche il senato accademico approva uno schema-tipo. 7. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto del rettore. Titolo II ORGANI ACCADEMICI Capo I Organi centrali Art. 11. Organi di governo dell'Ateneo 1. Sono organi di governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Art. 12. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. In particolare, il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere; b) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche; c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge; d) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze; e) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; f) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attivita' dell'Ateneo; g) appronta e sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente; h) adotta, in situazioni di necessita' e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva; la natura di detti provvedimenti e' specificata dai regolamenti dei suddetti organi; i) stipula tutte le convenzioni e i contratti che non siano demandati alla competenza specifica delle singole strutture didattiche, di ricerca, dei centri di servizio e del direttore amministrativo; j) puo' delegare specifiche attivita' a personale dell'Ateneo; k) nomina il direttore amministrativo; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Il rettore e' coadiuvato nelle sue funzioni, da un pro-rettore vicario. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, vengono immediatamente indette nuove elezioni e il pro-rettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il mandato, in tal caso, dura per il periodo ordinario previsto dall'art. 41 ed eventualmente per la parte residua dell'anno accademico in corso. 3. Il rettore e il pro-rettore vicario devono essere professori di molo di prima fascia. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro competente. Il pro-rettore vicario e' nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e pro-rettore vicario non e' cumulabile con tutte le cariche elettive previste dal presente statuto. Non possono altresi' essere membri del nucleo di valutazione. 4. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da: a) un documento programmatico; b) il nome del pro-rettore vicario; c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura. Le modalita' di presentazione delle candidature e le modalita' di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; b) rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo e dirigente, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera a); c) gli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di facolta', nei consigli di corso di studio, nei consigli di scuole di specializzazione e nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica. Art. 13. Il senato accademico 1. Il senato accademico esercita compiti di programmazione e di governo dell'Ateneo, ne determina la politica culturale e coordina le attivita' universitarie, valutandone l'efficienza. In particolare, il senato accademico: a) esercita la potesta' regolamentare di Ateneo, nonche' il controllo di legittimita' sui regolamenti elaborati dalle singole strutture; b) delibera le modifiche di statuto; c) elabora e approva i piani di sviluppo dell'Ateneo, nonche' ogni altro piano previsto dalla legge; d) determina i criteri per la definizione del budget delle strutture di Ateneo sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche, organizzative e gestionali prospettate dalle strutture stesse; e) elabora e approva il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorita' degli interventi, in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica di ricerca e amministrativa, prospettate dalle strutture e dagli organi competenti; f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio; g) approva, per gli aspetti di sua competenza, le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo; h) stabilisce i criteri generali in materia di contribuzione studentesca; i) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari; j) propone al rettore le candidature alla carica di direttore amministrativo e l'eventuale risoluzione del contratto; k) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo; l) esercita tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un organo determinato. 2. Compongono il senato accademico: a) il rettore; b) i presidi delle facolta' istituite nell'Ateneo; c) i rappresentanti dei dipartimenti in numero di tre per i dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia maggiore del 20% dell'organico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo, due per i dipartimenti in cui tale numero sia maggiore del 10% e fino al 20%, l per i dipartimenti in cui tale numero sia compreso tra il 5% ed il 10%. Per i dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti sia inferiore al 5% dell'organico dei professori e ricercatori dell'Ateneo, il numero dei rappresentanti e' determinato, secondo i criteri indicati al comma precedente, sul totale del numero dei professori e ricercatori afferenti a questi dipartimenti; d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente; e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni; all'atto della laurea, essi decadono dal mandato. L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli studenti per il senato accademico e' costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo. 3. Alle sedute del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo (o chi lo sostituisce), che esercita anche le funzioni di segretario. 4. Alle sedute del senato accademico partecipa senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale il pro-rettore vicario. 5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonche', in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Il senato accademico puo' istituire gruppi di lavoro, su temi specifici. 7. Il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento. Art. 14. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie delle facolta', dei dipartimenti e degli eventuali altri centri di gestione autonoma, relativamente alla gestione delle risorse di loro competenza. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) approva, previo parere del senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b) approva il bilancio di previsione sulla base dei piani di attivita' redatti dal senato accademico; c) approva il bilancio consuntivo; d) approva il piano edilizio predisposto dal direttore amministrativo sulla base delle indicazioni del senato accademico, quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo e sovrintendendo alla sua esecuzione; e) attua le deliberazioni del senato accademico in merito all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie, nei limiti stabiliti dal bilancio; f) delibera, per gli aspetti di propria competenza, su convenzioni tra l'Ateneo e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalita' dei relativi inventari; h) esprime parere sulla relazione annuale del direttore amministrativo; i) delibera in materia di contribuzione studentesca indicando preventivamente i limiti minimi e massimi con riferimento a quanto previsto dalle norme di legge; j) determina l'ammontare delle previste indennita' di carica e di servizio; k) il consiglio di amministrazione e' altresi' titolato ad esprimere opinioni, proposte e raccomandazioni da trasmettere al senato accademico sugli indirizzi di sviluppo dell'Universita' e sulle problematiche attinenti il rapporto dell'Universita' stessa con il tessuto sociale; l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il rettore; b) il direttore amministrativo; c) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori; d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente; e) tre rappresentanti degli studenti, uno per sede istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni; f) fino a dieci rappresentanti di enti territoriali sottoscrittori di un accordo di programma quinquennale in vigore, di cui sei riservati ai comuni ed alle province di Alessandria, Novara e Vercelli; g) l'assessore regionale, o suo delegato, all'istruzione universitaria; h) un rappresentante del MIUR. 3. Il pro-rettore partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale. 4. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' validamente costituito se, oltre al rettore e al direttore amministrativo, risultano nominati i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e regolarmente indette le elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2. 5. L'elettorato attivo dei membri del consiglio di amministrazione, di cui alla lettera c) del comma 2, spetta con riferimento rispettivamente alle categorie da eleggere, ai professori di prima fascia e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori confermati. 6. L'elettorato attivo per la rappresentanza di cui al comma 2 della lettera e) e' costituito da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo. 7. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore che lo convoca in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonche' in via straordinaria su sua iniziativa o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 8. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno, in cui sono contenute la norme di funzionamento. Art. 15. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' un dirigente amministrativo dell'Universita', di altre universita' ovvero di enti pubblici e privati. 2. E' nominato dal rettore, dura in carica cinque anni e puo' essere confermato. 3. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali d'Ateneo, esercita una generale attivita' di indirizzo, direzione, controllo. Coordina l'attivita' gestionale dell'Ateneo e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente statuto e dalla normativa vigente. 4. Il direttore amministrativo predispone annualmente una relazione sui risultati della gestione che presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che esprimono parere. 5. Il rettore valuta l'attivita' del direttore amministrativo avvalendosi del supporto del nucleo di valutazione. 6. Un dirigente amministrativo dell'Universita' puo' essere nominato direttore amministrativo vicario. Art. 16. D i r i g e n t i 1. Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, e' preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal direttore amministrativo. 2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso, per esami, indetto dall'Universita'. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso. 3. I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore e del risultato delle attivita' degli uffici cui sono preposti. In particolare: a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione; b) verificano i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici; c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo; d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni; e) adottano gli atti, anche provvedimentali, che siano esecutivi di deliberazioni e provvedimenti; f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Universita'. Capo II Organi sussidiari Art. 17. Organi sussidiari dell'Ateneo 1. Sono organi sussidiari dell'Ateneo: la commissione paritetica di Ateneo per la didattica, il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti. 2. Il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono istituire, nel rispetto di criteri di rappresentativita' e competenza, commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo. Art. 18. Commissione paritetica di Ateneo per la didattica 1. Viene istituita la commissione paritetica per la didattica, nel seguito denominata commissione paritetica. 2. La commissione didattica paritetica: a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione e' trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi; b) formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale; c) formula proposte per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero; d) formula proposte sui regolamenti di Ateneo per quanto conceme l'attivita' didattica e gli studenti; in particolare formula proposte per definire le modalita' di ammissione ai diversi corsi di studio ed i criteri di riconoscimento dei crediti formativi; e) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attivita' didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti. 3. La commissione didattica paritetica e' composta da un rappresentante dei professori di ruolo o ricercatori e da un rappresentante degli studenti per ogni facolta', nominati dal rettore su designazione dei rispettivi consigli di facolta'. 4. La commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. La commissione didattica paritetica redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico. Art. 19. Il nucleo di valutazione 1. Viene istituito un nucleo di Ateneo per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, nel seguito denominato nucleo di valutazione. Esso ha il compito di fungere da supporto al rettore ed agli altri Organi di governo dell'Ateneo nel verificare la qualita' della didattica, la produttivita' della ricerca scientifica, l'efficienza delle strutture amministrative e l'equita' degli interventi di diritto allo studio. 2. Il nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli altri Organi di governo. Esso puo' altresi' far pervenire agli Organi di governo suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie. Il nucleo di valutazione puo' essere chiamato dal rettore e dagli altri Organi di governo a esprimere pareri in merito a specifici progetti riguardanti la didattica o la ricerca. 3. Il nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, di cui almeno due scelti in ambito non accademico. Il nucleo e' nominato dal rettore, su parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. L'Ateneo fornisce al nucleo il personale necessario a svolgere le sue funzioni. 4. Il nucleo di valutazione redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico. 5. Per i membri del nucleo di valutazione e' stabilita una indennita', la cui entita' e' determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 20. Il collegio dei revisori dei conti 1. Viene istituito il collegio dei revisori dei conti. 2. Il collegio e' nominato dal rettore, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed e' composto dai seguenti sette membri indicati dall'Universita': quattro scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tre membri scelti rispettivamente fra i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del tesoro e tra i magistrati della Corte dei conti con comprovata qualificazione ed esperienza in materia. Il collegio e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti e dura in carica tre anni. 3. Il collegio dei revisori dei conti: a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili; b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi relativi alla gestione stessa; c) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili; d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 4. I membri del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. 5. Per i membri del collegio dei revisori dei conti e' stabilita una indennita', la cui entita' e' determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 21. Comitato per le attivita' sportive 1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale. 2. Il comitato per le attivita' sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attivita' sportiva. 3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo e' affidata mediante convenzione ad apposito ente. 4. Il comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento. 5. Il comitato e' composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dall'ente gestore. 6. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti. Titolo III STRUTTURE ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIDATTICA Capo I Le facolta' Art. 22. Le facolta' 1. Le facolta' sono le strutture per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' didattica dell'Ateneo. Esse sono centri di gestione autonoma. 2. Sono organi della facolta': a) il consiglio di facolta'; b) il preside; c) la giunta di facolta'. Art. 23. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta': a) formula i piani di sviluppo della facolta', sentiti i consigli dei corsi di studio, ove presenti, e i dipartimenti interessati, nel quadro delle risorse disponibili alla facolta'; b) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo; c) approva i piani di gestione delle risorse e i relativi bilanci; d) approva i programmi di impiego del personale e delle risorse materiali di competenza, ivi compresa l'equa distribuzione dei carichi didattici e organizzativi; e) organizza l'attivita' didattica e le attivita' culturali della facolta', assicurando la copertura degli insegnamenti attivati anche attraverso l'attribuzione di supplenze e affidamenti e la proposta di stipula di contratti; f) propone l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore, secondo le norme vigenti ed acquisiti i pareri dei dipartimenti; g) provvede alla chiamata dei docenti e dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato; h) disciplina l'accesso ai corsi di studio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal senato accademico; i) stabilisce l'ammontare della contribuzione a carico degli studenti, fra il minimo e il massimo indicati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri fissati dal senato accademico; j) delibera, a maggioranza dei componenti, il regolamento di facolta' e approva, con identica maggioranza, i regolamenti delle strutture didattiche a essa afferenti, ove presenti; k) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo; l) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al senato accademico; m) approva la relazione triennale dei professori e dei ricercatori. 2. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori della facolta'; b) da una rappresentanza degli studenti: in numero massimo di tre per facolta fino a 1000 studenti, di cinque da 1001 a 2000 e di sette oltre 2000 studenti; c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Art. 24. La giunta di facolta' 1. La giunta di facolta' coadiuva il preside nell'adempimento dei suoi compiti e nella gestione della facolta', ivi comprese le attivita' di istruzione delle deliberazioni di cui al primo comma, lettere a), b), c), d) dell'art. 23. 2. La giunta di facolta' e' presieduta dal preside, la sua composizione e' definita dal regolamento della facolta'. La sua durata coincide con la durata del mandato del preside. 3. Partecipa alla giunta con voto consultivo il segretario amministrativo del centro di gestione autonoma della facolta'. Art. 25. Il preside 1. Il preside e' eletto tra i professori della facolta', secondo le norme vigenti, dal consiglio di facolta' nella composizione piu' allargata. 2. Il preside: a) rappresenta la facolta'; b) convoca e presiede il consiglio di facolta' e la giunta di facolta; c) rende esecutive le deliberazioni degli organi di facolta'; d) sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche, o delega queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio; e) assicura il funzionamento dei servizi di facolta'; f) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico; g) designa un vice preside, il cui mandato ha la stessa durata di quello del preside: il vice preside sostituisce il preside in caso di assenza o di impedimento; il vice preside e' scelto tra i professori cui spetta secondo le norme vigenti l'elettorato passivo per la carica di preside; h) puo' delegare funzioni ad altri membri della facolta', con le modalita' previste dal regolamento di facolta'. 3. Il preside e il vice-preside sono nominati dal rettore. Art. 26. Commissione didattica paritetica 1. In ogni facolta' e' istituita la commissione paritetica per la didattica. 2. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere assegnati dal regolamento di facolta'. 3. La composizione numerica e la durata in carica della commissione sono stabilite dal regolamento di facolta'. La commissione e' nominata dal preside. fo=center; Capo II Altre strutture didattiche Art. 27. Il consiglio di corso di studio 1. Il consiglio di corso di studio, ove costituito, e' composto da: a) docenti titolari di insegnamento; b) da tre rappresentanti degli studenti. 2. I regolamenti di facolta' disciplinano la presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti. 3. Lo stesso regolamento di facolta' stabilisce il quorum strutturale del consiglio di corso di studio. 4. Il consiglio di corso di studio: a) propone al consiglio di facolta' modalita' di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso; b) programma l'impiego delle risorse didattiche; c) promuove la sperimentazione di nuove didattiche; d) propone al consiglio di facolta' l'attribuzione di insegnamenti e di contratti di docenza; e) esamina e approva i piani di studio; f) propone al consiglio di facolta' i criteri di accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa; g) propone al consiglio di facolta' modifiche organizzative relative al corso e modifiche del regolamento di facolta'. 5. Il consiglio di corso di studio e' convocato dal presidente, almeno tre volte l'anno, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Art. 28. Il presidente del consiglio di corso di studio 1. Il Presidente e' un professore di prima fascia; in caso di motivata indisponibilita', e' un titolare di insegnamento del corso di studio, facente parte della facolta'. Il presidente e' eletto da tutti i componenti il consiglio di corso di studio. 2. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) predispone la relazione annuale sull'attivita' didattica; c) sovrintende alle attivita' didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del preside, sul regolare svolgimento delle stesse; d) propone al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti. Art. 29. Corsi di specializzazione 1. L'Universita', su proposta delle facolta', puo' istituire, anche in consorzio con altre universita', corsi di specializzazione. 2. I corsi di specializzazione vengono istituiti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi ed, in particolare, alla disponibilita' di: a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari; b) risorse finanziarie adeguate; c) locali ed attrezzature idonee; d) occasioni adeguate di tirocinio professionale; e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione. Alla costituzione delle risorse, di cui ai punti precedenti, possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni. 3. Sono organi dei corsi: a) il direttore; b) il consiglio del corso o, ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio direttivo. 4. Il direttore e' un professore di ruolo di norma di prima fascia delle facolta' interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso, eletto dai componenti il consiglio del corso o dal consiglio direttivo. 5. Il direttore: a) rappresenta il corso; b) ha responsabilita' del funzionamento del corso; c) convoca il consiglio del corso e lo presiede. 6. Il consiglio del corso e' composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascun corso. 7. I docenti del corso sono designati annualmente dal consiglio del corso. 8. Il consiglio organizza le attivita' didattiche del corso, dispone l'attivazione dei corsi, l'affidamento degli insegnamenti, le convenzioni relative allo svolgimento di attivita' didattiche di pertinenza del corso, propone alle facolta' la stipula di contratti per le attivita' didattiche. 9. In prima istituzione, i consigli delle facolta' interessate designano un consiglio provvisorio del corso, costituito dai docenti del primo anno e dai docenti delle discipline da attivare negli anni successivi. Tale consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore del corso. 10. Ove esplicitamente previsto dalla legge, il consiglio del corso e' sostituito, con funzioni analoghe, dal consiglio direttivo, costituito secondo le norme vigenti. 11. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascun corso di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce. 12. Ove il corso sia istituito in consorzio con altre universita', l'atto consortile ne disciplinera' il funzionamento e l'organizzazione. Art. 30. Corsi di perfezionamento e master 1. I corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di primo e secondo livello, sono istituiti con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' o dei dipartimenti, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre universita', per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. 2. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di perfezionamento o di master indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce. Art. 31. Corsi di dottorato di ricerca 1. L'Universita', su proposta dei dipartimenti interessati, puo' istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre universita' secondo le modalita' previste dall'art. 5. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata annualmente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. 2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato e' affidata al dipartimento a cui fa capo il corso di dottorato. Art. 32. Borse di studio 1. L'Ateneo, le facolta' e i dipartimenti nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie possono istituire borse di studio per diplomati universitari, laureati, dottori di ricerca e studenti, nonche' sussidi agli studenti per soggiorni all'estero. Art. 33. Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo 1. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti. 2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo. Titolo IV STRUTTURE SCIENTIFICHE Capo I Dipartimenti Art. 34. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture scientifiche per l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di ricerca dell'Ateneo; promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano tali attivita', ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente. 2. Ai dipartimenti afferiscono i professori ed i ricercatori dell'Ateneo. 3. Altre modalita' di partecipazione alle attivita' dei dipartimenti possono essere stabilite nel regolamento dei medesimi. 4. Ai dipartimenti vengono assegnate risorse tecnico-amministrative per le attivita' ad essi connesse. 5. La costituzione di un dipartimento e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei professori di ruolo e ricercatori interessati; la proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie per avviarne l'attivita'. La costituzione di un dipartimento richiede il concorso di un numero pari ad almeno il 5% tra professori e ricercatori presenti nell'Ateneo al momento in cui la proposta viene presentata. Sono previste eccezioni per comprovati motivi di ricerca, approvate dal senato accademico. 6. Le modalita' di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di piu' dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 7. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni. 8. Sono organi del dipartimento: a) il consiglio; b) la giunta; c) il direttore. Art. 35. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo al quale sono affidate l'attivita' di sviluppo e di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. 2. In particolare il consiglio di dipartimento: a) approva il regolamento di dipartimento; b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; c) approva le domande di afferenza al dipartimento; d) approva i piani di acquisizione e gestione delle risorse e i relativi bilanci, in base al principio dell'autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e di spesa; e) propone l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attivita' didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attivita' didattiche la cui gestione e' affidata dalle facolta' al dipartimento; f) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali; g) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza; h) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento; i) esprime parere in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte dei consigli di facolta', limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi nel dipartimento, applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato; j) elegge i rappresentanti del dipartimento in senato accademico; k) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno. 3. Il consiglio di dipartimento e' composto da: a) il direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori e ricercatori afferenti al dipartimento; c) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto consultivo; d) una rappresentanza del personale tecnico nella composizione e consistenza definita dal regolamento di Ateneo. Il regolamento di dipartimento puo' prevedere la presenza, senza diritto di voto, di altri soggetti svolgenti attivita' in quel dipartimento. Art. 36. Giunta di dipartimento 1. La giunta: a) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento; b) predispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', l'acquisto di beni, l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi; c) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico; d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal dipartimento da allegare al conto consuntivo; e) elabora il bilancio preventivo e i conti consuntivi del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento. 2. La giunta di dipartimento e' presieduta dal direttore, la sua composizione e' definita dal regolamento di dipartimento. La sua durata coincide con la durata del mandato del direttore. 3. Nel caso di un dipartimento articolato in sezioni, la rappresentanza dei docenti e' espressione delle sezioni. Art. 37. Direttore di dipartimento 1. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dal consiglio di dipartimento nella composizione piu' allargata. 2. Il direttore: a) rappresenta il dipartimento; b) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento; c) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento; d) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza; e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento; f) presenta al consiglio di dipartimento i bilanci ed i rendiconti predisposti dalla giunta; g) designa, fra i membri della giunta, un vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed il cui mandato ha la stessa durata del direttore. 3. Il direttore ed il vice-direttore sono nominati dal rettore. Capo II Altre strutture Art. 38. Centri interdipartimentali di ricerca 1. Il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attivita' di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale. Le modalita' per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo. 2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attivita' devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito. Art. 39. Centri di servizio 1. Il senato accademico, anche su proposta del consiglio di amministrazione, delibera la costituzione di centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attivita' di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti, le facolta' e le strutture amministrative. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 40. Sistema bibliotecario 1. E' istituito un sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche esistenti (di facolta', interfacolta', di dipartimento, interdipartimentali), ai fini dell'accrescimento, della conservazione e della miglior fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', nonche' ai fini del trattamento e della diffusione. 2. La commissione d'Ateneo per le biblioteche e' organo del sistema bibliotecario d'Ateneo. 3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalita' costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonche' la composizione della commissione d'Ateneo per le biblioteche. Titolo V NORME FINALI Art. 41. Norme generali riguardanti l'eleggibilita' negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca 1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari, associati e ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge. 2. Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra carica elettiva ha la durata di tre anni accademici. Non sono rieleggibili per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano gia' ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. 3. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore puo' votare un solo candidato. 4. Sono incompatibili tra di loro le cariche di preside di facolta', consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento. Sono altresi' incompatibili tra di loro le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di un solo organo o struttura. 5. Le elezioni del rettore, del preside, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio sono indette dal professore di prima fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 6. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. 7. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora piu' candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' viene ripetuto il ballottaggio. 8. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento della lista si procede ad una ulteriore votazione. 9. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registri piu' del 50% di assenze decade dalla carica. Art. 42. Limitazione dell'attivita' didattica 1. Il rettore puo' ottenere una limitazione degli obblighi didattici. 2. Il rettore, sentito il senato accademico, puo' concedere a richiesta l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai presidi di facolta', ai direttori di dipartimento e ai presidenti dei consigli di corso di studio. Art. 43. Validita' delle riunioni 1. Le assemblee si intendono validamente costituite quando siano state regolarmente indette le elezioni per tutte le rappresentanze previste. Il requisito dell'indizione regolare e' esteso ai casi di elezioni suppletive. 2. Le assemblee sono validamente costituite se e' presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non puo' essere comunque inferiore ad 1/3 degli aventi diritto. Art. 44. I n d e n n i t a' 1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi di facolta', ed i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. Analoga indennita' e' attribuita ai dirigenti ed ai funzionari tecnico-amministrativi con incarichi di responsabilita' definiti dal regolamento generale di Ateneo e assegnati dal direttore amministrativo; la misura dell'indennita' e' stabilita dal consiglio di amministrazione su proposta dello stesso direttore amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 3. Sono altresi' configurabili ulteriori indennita' relative al lavoro organizzativo svolto da altri professori e ricercatori. La determinazione del relativo ammontare e' deliberata dai consigli, rispettivamente, di facolta' e di dipartimento, all'interno di una quota di bilancio assegnata ad ogni facolta' e dipartimento dall'Ateneo. 4. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del consiglio, la cui entita' e' determinata nel regolamento generale di Ateneo. Il gettone di presenza non compete ai membri di diritto (rettore e direttore amministrativo) ed ai membri non aventi diritto di voto. Titolo VI NORME TRANSITORIE Art. 45. Scadenza e rinnovo dei mandati in corso 1. Gli organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa. 2. Il senato accademico preesistente cessa di funzionare con l'insediamento del senato accademico previsto dal presente statuto, che dovra' intervenire non piu' tardi del sessantesimo giorno successivo all'emanazione del regolamento elettorale. 3. Le disposizioni del presente statuto concernenti le incompatibilita' e le ineleggibilita' si applicano dalla prima elezione disposta ai sensi del presente statuto. Art. 46. Emanazione dei regolamenti 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto e' emanato il regolamento generale di Ateneo. 2. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. 3. Tutti gli altri regolamenti devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo. 4. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, in quanto con esso compatibili. Art. 47. A l l e g a t i 1. Allo statuto sono allegati gli elenchi delle strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche non comportano modificazioni dello statuto.
Tabelle ----> Vedere Tabelle da pag. 69 a pag. 71 <---- |
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