Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 novembre 2001 |
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 30.4.92, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni che prevede l'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare; Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30.7.99, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici; Considerato che e' stato condotto uno studio a carattere prenormativo circoscritto unicamente alle caratteristiche geometriche e costruttive delle strade in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche; Considerato che il documento tecnico risultante dal citato studio recante il titolo "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e' stato approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del medesimo C.N.R., in data 13 novembre 1998; Visto il voto n. 12 reso sul testo succitato dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16.6.99, con il quale, oltre a formulare osservazioni, suggerimenti e proposte di modifica, la sezione ha espresso la necessita' di rimettere la materia all'esame dell'assemblea generale, in considerazione dell'importanza degli argomenti trattati; Visto il voto n. 278 reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale e' stato espresso parere favorevole sul documento tecnico medesimo, con l'apporto di modifiche, integrazioni e perfezionamenti; Ritenuto che le finalita' relative alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono perseguibili anche attraverso una corretta progettazione dell'asse e della sezione stradale e che peraltro gli stessi obiettivi sono piu' propriamente perseguibili attraverso specifiche normative che esulano dalla definizione delle caratteristiche funzionali e geometriche delle strade; Ritenuto che dall'applicazione del presente decreto, debbono essere esclusi i progetti definitivi gia' redatti alla data del presente decreto, perche' l'applicazione delle norme sopravvenute potrebbe comportare la tardiva introduzione di variazioni non secondarie, imponendo tempi lunghi di rifacimento e, in ipotesi, il reperimento di nuove risorse finanziarie, con conseguente blocco prolungato dell'avvio di opere gia' progettate e finanziate; Ritenuto altresi' che l'esclusione non possa essere riferita soltanto ai progetti definitivi gia' approvati, in considerazione, in particolare, dei lunghi tempi spesso intercorrenti tra redazione ed approvazione dei progetti definitivi, collegata all'esperimento delle procedure autorizzative della relativa conferenza di servizi, e del conseguente vasto numero di progetti gia' redatti ed in fase di approvazione che sarebbero soggetti a prolungato blocco; Ritenuto infine dover comunque regolamentare l'applicazione delle norme ai progetti preliminari gia' approvati, in modo da accelerare la procedura di revisione progettuale; Visto l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'inserimento nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali dei lavori subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari; Tutto cio' visto e considerato;
Decreta:
Art. 1. Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si' riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopra citato e successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza dello Stato, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 attuativo dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e cioe': l'ANAS e le societa' concessionarie per le autostrade di interesse nazionale; l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale; le regioni per le strade regionali; le province per le strade provinciali; i comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane; |
| Art. 2. Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l'adeguamento di tronchi stradali esistenti salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
| Art. 3. Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade. |
| Art. 4. Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa limitata, il rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione delle zone di transizione, e' condizionato alla circostanza che detto adeguamento non determini pericolose ed inopportune discontinuita'. |
| Art. 5. Il presente decreto non si applica alle opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia gia' stato redatto il progetto definitivo. Per i progetti preliminari gia' approvati, le varianti richieste in applicazione del decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto preliminare. I quadri economici ed i piani finanziari saranno adeguati agli incrementi di spesa al momento della approvazione del progetto definitivo. |
| Art. 6. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2001 Il Ministro: LUNARDI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5 foglio n. 326. |
| Allegato ----> vedere ALLEGATO da pag. 9 a pag. 102 <---- |
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