Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2001, n. 458
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Struttura dell'archivio informatizzato
degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento
1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L'archivio e' costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi e' tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attivita' svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatario, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):
"Art. 36 (Archivio informatico). - 1. Aggiunge l'art.
10-bis alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita
la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi
individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
dal comma 1 del presente articolo e, se necessario,
rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento
sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni
dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma
2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure
relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento
ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresi a
determinare i criteri generali per la quantificazione dei
costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da
parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli
uffici postali".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinateal Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis delle legge
15 dicembre 1990, n. 386 (nuova disciplina senzionatoria
degli assegni bancari.) introdotto dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e'
istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti
dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o
postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e postali
senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni
penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza
degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di
pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di
cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento
dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
vigilati e gli uffici postali possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalita'
previste dalla presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso
diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato fra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile".



 
Art. 2.
Dati contenuti nell'archivio
1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all'atto della conclusione della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalita' giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianale;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero, scadenza;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.
2. Sono altresi' iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorita' procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonche' del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20-bis, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n.386, si rimanda alle note
all'art. 1.



 
Art. 3.
Modalita' della trasmissione dei dati
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall'autorita' giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.
 
Art. 4.
Trasmissione dei dati da parte del prefetto
e dell'autorita' giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non piu' opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione e' effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonche' i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell'archivio.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema
penale):
"Art. 22 (Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono
proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.
22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessaro
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un
reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda
dall'accertamento di una violazione non costituente reato,
e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato e' pure competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'".



 
Art. 5.
Trasmissione dei dati relativi alla revoca
delle autorizzazioni
1. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale dell'archivio i seguenti dati:
a) le generalita' di coloro che hanno sottoscritto l'assegno, quando per l'emissione del titolo e' richiesta la firma congiunta;
b) le generalita' del delegante nel caso di delega di traenza;
c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche privo di personalita' giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest'ultimo.
2. Quando il traente non e' identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all'archivio.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 15
dicembre 1990, n. 386:
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). - 1 In caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per
mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario
iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto
dall'art. 10-bis.
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il
ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del
titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e'
decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il
traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento,
salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di
ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova
autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso
il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo
nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei
mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare
nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli
assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione
nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista".



 
Art. 6.
Trasmissione dei dati relativi ai moduli
di assegno non restituiti
1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dell'archivio dopo la revoca dell'autorizzazione ovvero dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note
all'art 1.



 
Art. 7.
Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalita' del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando e' revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate.
 
Art. 8.
Trasmissione dei dati relativi agli assegni
e alle carte di pagamento smarriti o rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.
 
Art. 9.
Iscrizione dei dati nell'archivio
1. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e' affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.
2. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e' affidata la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.
3. Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote.
 
Art. 10.
Durata delle iscrizioni
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5.
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note
all'art. 1.



 
Art. 11.
Diritti dell'interessato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
31 dicembre 1996, n. 675:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione
al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a)
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e
delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai
numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti
stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista limitatamente
alla fonte della notizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501
(regolamento recante norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali a norma dell'art. 33, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675):
"Art. 17 (Accesso ai dati personali). - 1. La richiesta
di cui all'art. 13. comma 1, lettera c), n. 1), della legge
puo' essere avanzata anche per il tramite degli incaricati
del trattamento, senza formalita' ed anche verbalmente.
2. L'interessato deve dimostrare la propria identita',
anche esibendo o allegando copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce su incarico
dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia
della procura o della delega recante sottoscrizione
autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti
dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
l'autenticazione non e' necessaria. Se l'interessato e' una
persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta
e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base
ai rispettivi statuti od ordinamenti.
3. La richiesta puo' essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la
richiesta l'art. 12, comma 6.
4. L'interessato puo' farsi assistere da una persona di
fiducia.
5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la
comunicazione o il riscontro all'interessato devono
comprendere tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione
mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati,
sempreche' in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle
informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede in ogni caso
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'art.
13, comma 1, lettera c), n. 1), della legge, non risulti
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, il contributo spese che puo' essere
richiesto non puo' eccedere i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e
non puo' comunque superare l'importo di lire ventimila. Il
contributo e' determinato forfettariamente in L. 5.000
qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o
comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma
verbale.
8. Il contributo di cui al comma 7 e' corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro dal quale risulta
l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.
9. Ai fini di una piu' efficace applicazione dell'art.
13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le
opportune misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti,
tenuto conto della definizione di "dato personale"
contenuta nell'art. 1 della legge;
b) a semplificare per quanto possibile le modalita'
per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi
tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con
il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si
applicano anche agli altri casi disciplinati dall'art. 13
della legge, nei quali, tuttavia, non e' dovuto alcun
contributo spese".



 
Art. 12.
Accesso dei privati
1. Chiunque, per finalita' connesse all'applicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, puo' accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d'Italia.
 
Art. 13.
Modalita' di consultazione
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2. L'autorita' giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.
 
Art. 14.
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio
1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
 
Art. 15.
Preavviso di revoca
1. Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.
 
Art. 16.
Controlli
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, nonche' di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti, verifica l'osservanza delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'archivio da parte delle banche, degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.
 
Art. 17.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere all'archivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 169
 
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