Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 dicembre 2001
Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale all'organismo ECO S.p.a., in Faenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo "e della competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio 2002;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico dell'industria in data 14 novembre 2001 protocollo n. 782418;
Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo ECO S.p.a. con sede legale in via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna), e' autorizzato, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
allegato VI - Controllo interno della produzione con valuzione della documentazione tecnica e controlli periodici;
allegato VII - Verifica dell'esemplare unico;
allegato VIII - Garanzia qualita' totale.
 
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico dell'industria.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.
 
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della
competitivita' Visconti
 
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