Le aziende titolari di medicinali non coperti da brevetto, autorizzati con procedura comunitaria, a seguito di aggiornamento di prezzo delle specialita' di riferimento, possono apportare al proprio prodotto una riduzione di prezzo, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, dandone comunicazione al competente c.i.p.e. (ufficio sorveglianza prezzi) e al Ministero della salute. Le ditte stesse devono altresi' pubblicare il prezzo ridotto sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale - Parte seconda. |