IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che, come, si evince dai contenuti dell'ordinanza 23 maggio 1989, n. 1722/FPC, recante "Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica potabile ed irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata", esiste una situazione di emergenza idrica sia irrigua che potabile nelle due regioni; Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti; Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente disposizioni in materia di utilizzo delle risorse idriche; Vista la nota n. 1383/71 H del 31 ottobre 2001, con cui il presidente della regione Basilicata, in qualita' di componente del comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma tra le regioni Basilicata, Puglia e Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le risorse idriche condivise, rappresenta la necessita' di dichiarare lo stato di emergenza, gia' dichiarato per la regione Puglia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001 di cui e' in corso di approvazione la relativa proroga, anche per la regione Basilicata, stante la grave situazione di crisi idrica degli invasi lucani; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenza ordinaria non consente di superare l'emergenza in atto; Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa con la regione Basilicata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |