Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto della Itas Assicurazioni S.p.a., in Trento. (Provvedimento n. 1999).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visto il decreto lagislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Itas Assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, via Mantova n. 67, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 16 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Itas Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 26 e 27 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 5.
Capitale - Azioni
Nuovo ammontare del capitale sociale: euro 13.500.000 (in luogo del precedente importo di euro 11.137.500) diviso in n. 6.750.000 azioni da nominali euro 2 ciascuna [a seguito di aumento del capitale per euro 2.362.500 a titolo gratuito, con aumento del valore nominale dell'azione da euro 1,65 a 2, da effettuarsi mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni].".
"Art. 26.
Collegio sindacale
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di requisiti dei membri del collegio sindacale: "... scelti dall'assemblea tra persone che abbiano i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per le societa' di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale (in luogo della precedente previsione statutaria: "... scelti dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti ).".
"Art. 27.
Bilancio ed utili
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di compilazione del bilancio: "Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, corredato dai relativi documenti e relazioni (in luogo della precedente previsione statutaria: "Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge ).
Introduzione, ex novo, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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