Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
COMUNICATO |
Adempimenti per la conversione della tassa di stazionamento in euro - art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 |
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Con lettera circolare del 17 dicembre 2001, protocollo n. 34231, sono state dettate le istruzioni in materia di tassa di stazionamento per le unita' da diporto al fine di garantire la leggibilita' degli importi e facilitare le operazioni di calcolo e di pagamento da parte dei cittadini, in conseguenza dell'adozione definitiva dell'euro quale moneta unica dei Paesi dell'Unione europea monetaria a far data dal 1 gennaio 2002. Al riguardo, sentito il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che gli importi espressi in lire dall'art. 17, comma 2, della legge 6 marzo 1976, n. 51, subiscono le seguenti variazioni: L. 360.000 in 185,92 euro; L. 1.500 in 0,77 euro; L. 4.000 in 2,07 euro; L. 6.000 in 3,10 euro; L. 8.000 in 4,13 euro. Il testo del citato art. 17 dovra' pertanto cosi' leggersi: "L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di euro 185,92 le seguenti somme: a) Euro 0,77 per ogni cm eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri; b) Euro 2,07 per ogni cm eccedente dodici metri e fino a diciotto metri; c) Euro 3,10 per ogni cm eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri; d) Euro 4,13 per ogni cm eccedente ventiquattro metri.". Tali modifiche sono state effettuate rispettando le regole di conversione da valuta nazionale ad euro fissate a livello comunitario, inderogabili e uguali per le valute di tutti i Paesi aderenti all'Unita' europea monetaria ed in particolare i criteri contenuti nell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. La conversione operata rispetta il principio della neutralita' del passaggio all'euro, senza alcun onere per i cittadini. Il pagamento del dovuto, da effettuarsi obbligatoriamente in euro a partire dal 1 marzo 2002, dovra' essere eseguito sull'apposito bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento della tassa di stazionamento ovvero, qualora questo non sia disponibile presso l'ufficio postale prescelto, sugli ordinari modelli di bollettini di conto corrente postale, come, peraltro, gia' attualmente consentito. In tal caso si rammenta che l'importo da corrispondere dovra' essere versato su conto corrente postale n. 21524004 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, riportando nella causale del versamento la seguente dizione: legge n. 171/89, specificando inoltre: l'anno a cui si riferisce il pagamento della tassa di stazionamento; il numero e la sigla dell'ufficio di iscrizione; la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri; il tipo di imbarcazione (motore, motoveliero, vela con motore ausiliario); l'anno di costruzione e/o la data di immatricolazione. |
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