Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001
Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1.540 del comune di Scafati, assegnata alla "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.".

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

di intesa con
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali

Dichiara

decaduta la "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s." dalla concessione n. 1.540 per l'esercizio dellescommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Scafati (Salerno), via Passanti n. 25. Motivazioni del provvedimento.
Con decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999 n. 228, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e con la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.
La concessione n. 1540 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Scafati (Salerno) e' stata attribuita alla "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s..", con sede sociale in via Aquino n. 33 - Scafati. La concessione n. 3.115 per la raccolta delle scommesse sportive nel comune di Ottaviano (Napoli) e' stata attribuita alla medesima "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.".
Con nota prot. n. 7792/2327 di sched. del 12 giugno 2001, il Comando compagnia di Scafati della Guardia di finanza ha comunicato che in data 8 giugno 2001, militari appartenenti al Comando, "nel corso di un servizio finalizzato all'acquisizione e reperimento di elementi utili alla repressione delle violazioni delle leggi in materia di scommesse ed altri giochi amministrati dallo Stato, constatavano, a seguito dell'esibizione da parte di un occasionale scommettitore di fotocopia (a mezzo fax) della ricevuta della giocata, che presso l'agenzia "STRIKE" di Scafati (Salerno) venivano raccolte illecitamente scommesse sportive, relative a gare di calcio, basket e formula uno, diverse da quelle riconducibili alle competizioni ippiche per le quali la stessa era regolarmente autorizzata".
Nella predetta nota si precisa che "tale attivita' era resa possibile grazie alla complicita' dell'altra agenzia "STRIKE di Ottaviano (Napoli), la quale essendo abilitata a tutte le tipologie di scommesse, dopo aver avuto comunicazione telefonica dalla consorella di Scafati (Salerno) circa la tipologia della giocata richiesta dal cliente, trasmetteva via fax all'agenzia richiedente copia della ricevuta da consegnare allo scommettitore, trattenendo l'originale presso i propri uffici in quanto impossibilitata alla materiale consegna".
Con nota prot. n. 113358/2001 del 25 giugno 2001 e' stato fatto presente alla "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s." che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse ippiche configura una fattispecie di intermediazione, espressamente vietata dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per la quale e' dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica
E' stato inoltre precisato che le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2, lettera b) della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia; l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, e' stato sottolineato che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima societa', costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'e' interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che e' vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione e un attivita' riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva; l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/98, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000.
Pertanto, con la medesima nota e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione.
Le conseguenti controdeduzioni della societa' concessionaria, assunte al n. 132817/2001 del protocollo in data 17 luglio 2001, sono apparse inaccoglibili in fatto e in diritto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Normativa concernente le scommesse ippiche.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).
Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, articoli 3, 4, 6.
Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.
Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore dell'Agenzia
Romano
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche
agricole e forestali
Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone