MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
     Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;   Visto  il comma 4-quinquies dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n.  468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 94, il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo stato di previsione,   le  unita'  previsionali  di  base  sono  ripartite  in capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  d'intesa  con  le amministrazioni interessate;   Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  sulla individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della ripetuta legge n. 94/1997;   Visto  l'art.  3,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, il quale  dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge di  approvazione  del  bilancio,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,   con  proprio  decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni interessate,  provvede  a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;   Considerato  che la prevista ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base approvate dal Parlamento si omologa ai contenuti degli  allegati tecnici, che integrano ciascuno stato di previsione e che,  con l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del progetto di  bilancio  e  delle  note  di  variazioni, si realizza la prevista intesa con le amministrazioni;   Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Vista  la  legge  di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004;   Ritenuta la necessita' di far luogo alla ripartizione in capitoli, e per l'entrata anche in articoli, delle unita' previsionali di base, di  cui  alla suddetta legge di approvazione del bilancio, nonche' di procedere, tramite l'apposizione di asterisco (*), all'individuazione delle spese di natura obbligatoria;   Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  attribuire  alle  unita' previsionali  di  base i codici meccanografici occorrenti per seguire attraverso   il   sistema   informativo   la  gestione  delle  unita' previsionali medesime;
                                Decreta:
     Ai  fini  della  gestione  e della rendicontazione, nello stato di previsione  dell'Entrata  (tabella  n. 1) e negli stati di previsione dei  Ministeri e delle Amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n. 15),  la  ripartizione,  per  l'anno  finanziario  2002, delle unita' previsionali  di base in capitoli e per l'entrata anche in articoli - con  l'individuazione,  tramite  asterisco (*), delle spese di natura obbligatoria  - e' quella risultante dall'allegato documento relativo al  "Bilancio  per  capitoli"  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.   Il   decreto   viene   comunicato   alla  Corte  dei  conti,  alle amministrazioni  interessate  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
         Roma, 31 dicembre 2001                                                Il Ministro: TREMONTI  |