Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2001 |
Approvazione dei parametri fi di cui all'art. 16, comma 7, della convenzione tipo tra gestore della rete di trasmissione nazionale e soggetti titolari degli impianti di potenza ed accessori facenti parte della rete di trasmissione nazionale. (Deliberazione n. 304/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 dicembre 2001, Premesso che: l'art. 16 della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: convenzione tipo) approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000), disciplinante i rapporti tra la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e le societa' che dispongono di porzioni di rete di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: i soggetti titolari), stabilisce che il Gestore della rete corrisponda ai soggetti titolari un canone annuale a copertura dei costi delle attivita' di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito relativi agli impianti di potenza e accessori facenti parte delle suddette porzioni di rete e che detto canone sia composta, tra l'altro, da una parte fissa; in particolare, l'art. 16, comma 7, della convenzione tipo stabilisce che i valori dei parametri fi, ai fini della definizione di detta parte fissa del canone annuale, vengano determinati dal Gestore della rete per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti, e siano approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita); in data 11 gennaio 2001, l'Autorita' ha inviato (prot. PB/M01/69/gb), al Gestore della rete e ai soggetti titolari, una nota concernente una stima della ripartizione dei ricavi, per l'anno 2000, afferenti l'attivita' di trasmissione, al netto della quota di competenza del Gestore della rete per le proprie attivita', tra i soggetti titolari a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2000 per le attivita' di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, da intendersi come una ripartizione dei ricavi dell'anno 2000 per singolo soggetto titolare ai fini della regolazione del soggetto medesimo a titolo di acconto e salvo conguaglio; in data 23 luglio 2001 il Gestore della rete ha inviato la nota (prot. AD/P/20010213), prot. Autorita' n. 015605, avente ad oggetto la proposta di determinazione dei parametri fi, ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo di cui al decreto 22 dicembre 2000 (di seguito: proposta di determinazione dei parametri fi); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visti: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; il decreto 22 dicembre 2000; Viste: la lettera della proposta di determinazione dei parametri fi; le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti titolari; Considerato che: la determinazione di erogazioni in acconto di cui alle premesse si e' resa necessaria causa la situazione di mancata copertura dei costi sostenuti dai soggetti titolari per le attivita' svolte dai medesimi nell'anno 2000 determinatasi in ragione della mancata stipula delle convenzioni disciplinanti il rapporto con il Gestore della rete; e che i suddetti acconti sono stati determinati sulla base di valutazioni di massima in termini di consistenza degli impianti di trasmissione nella disponibilita' del singolo soggetto e di stima preliminare circa la remunerazione delle attivita' svolte a mezzo dei singoli elementi della porzione di rete di trasmissione nazionale; dalla proposta di determinazione dei parametri fi si evince che il Gestore della rete ha determinato i parametri fi per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete considerando che gli elementi appartenenti alla stessa classe sono valutati come in grado di offrire prestazioni similari a quelle riferite agli impianti di trasmissione della societa' Terna S.p.a. (di seguito: la Terna), incluso l'esercizio degli stessi; il criterio di cui al precedente alinea si giustifica con il fatto che gli elementi della porzione della rete di trasmissione nazionale in capo alla Terna costituiscono, ad oggi, piu' del 90% della medesima rete e che la Terna e' l'unica societa' proprietaria di almeno un impianto ricadente nelle classi di caratteristiche tecniche individuate dal Gestore della rete; ai fini della valutazione dei costi standard per la remunerazione delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la situazione risultante dalla consistenza degli impianti di trasmissione nella disponibilita' della Terna rappresenta la migliore approssimazione possibile; e che i costi sostenuti dalla Terna per le attivita' di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito possono essere ritenuti rappresentativi dei costi sostenuti da ciascun soggetto titolare diverso dalla Terna, in quanto non vi e' ragione di ritenere che la Terna operi in regime di costi ridotti rispetto ad esperienze similari nel settore elettrico italiano ed in quello europeo; i criteri assunti dal Gestore della rete per la definizione dei parametri fi sono compatibili con i meccanismi tariffari previsti dall'Autorita' per la copertura dei costi sostenuti dai soggetti titolari ed afferenti le attivita' di esercizio e di manutenzione, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito degli impianti di potenza e accessori facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale; le principali osservazioni pervenute dai soggetti titolari, che fanno riferimento a dichiarate insufficienze di ricavi a copertura dei costi effettivamente sostenuti dai medesimi soggetti rispetto ai costi effettivamente sostenuti, non incidono ai fini dell'approvazione dei parametri fi, in quanto la convenzione tipo prevede espressamente che siano univocamente individuate le parti fisse dei canoni annuali per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete, escludendo pertanto la possibilita' di procedere al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti dai singoli soggetti titolari; in relazione a quanto illustrato al precedente considerato, l'adeguatezza della remunerazione delle attivita' e degli investimenti in capo ai soggetti titolari e' fissata attraverso i meccanismi di remunerazione della convenzione tipo, risultando pertanto determinata anche attraverso la fissazione dei parametri fi, ai sensi dell'art. 3, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Ritenuto che sia opportuno approvare i parametri fi sulla base della proposta di determinazione dei medesimi avanzata dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, per la regolazione ed il controllo dei servizi di pubblica utilita'; convenzione tipo e' la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con il decreto 22 dicembre 2000; decreto 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; decreto 22 dicembre 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Il Gestore della rete e' la societa' di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, concessionaria delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale; rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica il cui ambito e' definito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, come successivamente integrato e modificato a seguito degli interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete. |
| Art. 2. Valori dei parametri fi 2.1. Ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo, sono approvati i valori dei parametri fi, definiti dal Gestore della rete e comunicati con nota del medesimo Gestore in data 23 luglio 2001 (prot. AD/P/20010213), prot. Autorita' n. 015605, per la determinazione della parte fissa del canone annuale a copertura dei costi delle attivita' di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito relativi agli impianti di potenza e accessori facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui al decreto 25 giugno 1999. 2.2. I valori dei parametri fi di cui al precedente comma 2.1 sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento. |
| Art. 3. Disposizioni finali 3.1. Il presente provvedimento viene comunicato al Gestore della rete ed al Ministero delle attivita' produttive. 3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione. Milano, 13 dicembre 2001 Il presidente: Ranci |
| ----> vedere Tabelle alle pagg. 42-43 della G.U. <---- |
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