Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 dicembre 2001, n. 455
Regolamento concernente le modalita' di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilita', per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;
Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 13 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalita' di avvalimento
1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, puo' affidare agli Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Le modalita' di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il Concessionario e l'Istituto.
3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione.
4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di riscossione, il Concessionario puo' avvalersi di altro Istituto autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria piu' vicina, il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28
settembre 1998, n. 337, delega al Governo per il riordino
della disciplina relativa alla riscossione:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte
al riordino della disciplina della riscossione e del
rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di
conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente
l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli
enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della
facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento
diretto di tali entrate anche mediante delega ai
concessionari stessi:
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le
societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare
mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni
forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come
riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di
riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale
interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di
affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
servizio e di compiti ad esso connessi o complementari
indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e
di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi
dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di
determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che
assicurino il conseguimento di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la
diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto
stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati
alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla
tempestivita' della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal
Ministero delle finanze, nonche' alla situazione
socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di
somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
a ruolo;
g) revisione della possibilita' di versamento delle
somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o
senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente,
ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
esecuzione anche nel rispetto del principio della
collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo
modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di
avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare
per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo'
procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul
bene;
5) la revisione e la semplificazione delle
procedure di vendita di beni immobili e beni mobili
registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non
procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con
eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune
cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle
stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure
esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare
sistemi informativi collegati fra loro e con quelli
dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche
uniformi per l'espletamento degli adempimenti
amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura
informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto
volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
conseguire risultati di piu' efficiente ed economica
gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di
notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al
riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a
ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la
definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
governativi che ne facciano richiesta, delle domande di
rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli
uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di
lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per
cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto
fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande
di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa
di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle
procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle
somme riscosse dai concessionari, anche con previsione
dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico
dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per
l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove
disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e
decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi
di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata
formazione, di durata non inferiore a trenta giorni
lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione
da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che
abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque
anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale
delle societa' concessionarie della riscossione,
dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti,
l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve
legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di
economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la
continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
societa' concessionarie della riscossione dei tributi e
delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di
riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale
o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra'
prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio
di riscossione possa riconoscere priorita', nelle
assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata
dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente
delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
spese di gestione dallo stesso sostenute durante la
gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa'
concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali
attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo
separato da quelle della riscossione dei tributi, senza
incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria
di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge
con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge ai
rapporti concessori e commissariali in atto per la residua
durata del periodo di gestione, con facolta', per i
concessionari ed i commissari, di costituire societa' per
azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i
rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due
anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio
precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della
riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione
derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova
disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri
direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i
soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio
di riscossione, del termine di due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, per
l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista
dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai
sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono
esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi.
4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al
Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del
servizio di riscossione dei tributi.
5. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma
economicosociale della Repubblica, quale limite della
potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.
6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla
presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
cosi' come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: "Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 71 (Intervento degli istituti vendite
giudiziarie). - 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita
dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a
pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli
istituti previsti dall'art. 159 delle disposiszioni di
attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le
modalita' di intervento dei predetti istituti nella
procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.".
- Si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile (Istituti
autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni):
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e
all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali
possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni
mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del
codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia
e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei
mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e
la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520
secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' esser inoltre
affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta
dall'autorita' giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le
modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi
indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei
compensi dovuti agli istituti.".
- Il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109,
pubblicato nella Gazzeta Ufficiale del 24 aprile 1997, n.
95, reca: "Regolamento di modifica al decreto ministeriale
20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.".
- Il decreto ministeriale 20 giugno 1960 (in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1960, n. 169), reca: "Approvazione del regolamento unico
per gli Istituti di vendite giudiziarie.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamenro della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 6 (Commissione consultiva). - 1. La commissione
consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera
h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in
materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della
remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del
servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli
intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi
generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti
interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti
al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in
volta su singole questioni puo' consultare singoli
concessionari o rappresentanti della categoria e puo'
ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di
costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la
Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni
relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento
delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e'
disposto con provvedimento ministeriale su proposta del
presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispendere in relazione alla
durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non
possono essere affidati incarichi di consulenza a
dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
attivita di servizio ovvero in quiescenza da meno di due
anni.
5. I componenti della commissione durano in carica
cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite
massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
a componente della commissione degli esperti e'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono
stabilite, su proposta della commissione stessa, con
apposito decreto ministeriale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Garanzie
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il
valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o
di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato
dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in
ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e'
stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'
esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il
concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina
dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle
particolari caratteristiche dei beni pignorati.".



 
Art. 3.
Vigilanza
1. Sul corretto adempimento da parte dell'Istituto degli incarichi che gli sono stati conferiti, limitatamente all'attivita' correlata alla riscossione dei tributi erariali, vigila l'Agenzia delle entrate. La medesima attribuzione compete anche al Concessionario che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.
2. Con la convenzione di cui all'articolo 1, vengono previste le penali da applicare nonche' le modalita' di irrogazione delle stesse, nel caso che dai controlli emergano inadempienze all'assolvimento degli obblighi correlati agli incarichi affidati.
 
Art. 4.
Registri e bollettari obbligatori
1 . Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati:
a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite;
b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite;
c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.
2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purche' conforme ai modelli cartacei approvati.
 
Art. 5.
Tenuta e controllo dei registri e del bollettario
1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della circoscrizione giudiziaria, con le modalita' stabilite nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.
3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.
 
Art. 6.
Conferimento dell'incarico
1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento, l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.
2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare locali idonei e sufficientemente capienti.
 
Art. 7.
Modalita' operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie
1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.
2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identita' delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario.
3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell' accertata intrasportabilita' e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove e' sito il bene.
 
Art. 8.
V e n d i t a
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.
3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
4. In quest'ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore.
6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 66, 69 e 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602:
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.
Per procedere alla vendita dei beni pignorati il
concessionario affigge alla casa comunale, per cinque
giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo
incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e
del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano
decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto
non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il
primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno
dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il
giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data
fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a
mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte
richiedente.".
"Art. 69 (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto,
salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di procedura
civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un
prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo
incanto.".
"Art. 70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano
invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro
tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un
prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo
incanto ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione
delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione
del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto,
e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni
dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i
beni non ritirati sono distrutti o donati, senza
liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed
assistenza, secondo le determinazioni del concessionario,
che ne redige verbale.".
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
ministeriale n. 109 del 1997:
"Art. 20 (Custodia successiva all'estinzione del
processo esecutivo. Eliminazione delle cose invendute). -
1. L'Istituto, in seguito all'estinzione del processo
esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di
cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del codice
di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in
custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle
nel termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese
previste dal capo V del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo
l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa
utilmente proseguire, si procede alla comunicazione cosi'
come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose
invendute e non ritirate dal debitore sono a cura
dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed
assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva
comunque l'applicabilita' degli articoli 2756, ultimo
comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e'
depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura
dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di
interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto
inefficace l'Istituto percepisce i compensi di cui all'art.
33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica
la disposizione contenuta nel comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni
previste dai commi precedenti nei confronti
dell'assegnatario, che puo' ritirare i beni previo
pagamento dei compensi dovuti.".



 
Art. 9.
Custodia
1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni puo' nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. L'Istituto puo' essere nominato, anche successivamente al pignoramento, custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto, ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei depositi propri.
 
Art. 10.
Compensi e rimborsi spese
1. Per l'attivita' compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:
a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera d) della tabella allegato 1, che dovra' essere corrisposto all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri strumenti elettronici;
b) il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c), f) della tabella allegato 1, da recuperare con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6, nei limiti delle somme ricavate dalla vendita;
c) il rimborso delle somme di cui alla lettera e) della tabella allegato 1, nel caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore, viene effettuato da quest'ultimo.
2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a lire 75.000.
 
Art. 11.
Responsabilita'
1. In caso di perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili da parte del Concessionario per cause imputabili all'attivita' svolta dall'Istituto per gli incarichi ricevuti, il concessionario ha diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro della giustizia
Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3,
Economia e finanze, foglio n. 20
 
Allegato 1

Tabella dei compensi
spettanti agli istituti vendite giudiziarie
(articoli 8 e 10 del regolamento)

A) Versamento forfetario:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure superiori a 5 milioni e fino al 10 milioni: lire 120.000;
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire 160.000;
per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000. B) Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000. C) Trasporto effettivo di beni:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000. D) Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul ricavato delle vendite:
per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene entro 40 giorni dall'incarico. E) Caso di estinzione:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000
In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per tutte le procedure lire 300.000. F) Custodia esercitata nei locali dell'Istituto:
1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:
con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliere;
con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliere;
con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliere;
per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliere;
2) per autoveicoli:
con valore fino a lire 5 milioni : lire 42.000 per i primi trenta giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi;
3) per altri beni:
con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi. G) Caso di beni rimasti invenduti.
Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.
 
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