Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454
Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;
Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;
Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978;
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
Visto il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001;
Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessita' di meglio dettagliare la facolta' di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta gia' implicitamente risolta con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del provvedimento;
Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, e' assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) del provvedimento;
Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalita' di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attivita' indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonche' gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attivita' di produzione.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai senpsi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e' il
seguente:
"Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli
minerali destinati agli usi elencati nella tabella A
allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione
o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo'
essere effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'art. 14".
- Il testo del punto 5 della tabella A allegata al
citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il
seguente:
"5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica:
gasolio 30% aliquota normale;
benzina 55% aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine
agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si
applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa,
anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di
criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei
terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione
delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 2, commi 126, 127 e 177, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - (Omissis).
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione
prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di
coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni
dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della
citata tabella A. A decorrere dal 1 luglio 1997, con
decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle
disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5
della tabella A allegata al citato testo unico approvato
con decreto legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle serre adibite a colture florovivaistiche l'accisa si
applica nella misura del 10, per cento dell'aliquota
normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso
dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti
depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate
per il riscaldamento delle serre adibite a colture
floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
(Omissis).
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
degli esercenti attivita' agricola alle agevolazioni
fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi
previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario,
accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla base
delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto
dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
nell'art. 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario: 1) nella lettera a), le
parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura sono
sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura ; 2) la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento
di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non
eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste ; b) nell'art. 51, comma 2, lettera c), che
ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante
dalle attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito
agrario, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ".
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55,
commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
seguente:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di risparmio
energetico e di contenimento dei costi). - 1. Ai sensi
dell'art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul
carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A
allegata al testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, spetta agli esercenti l'attivita' agricola
iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' alle aziende
agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di
bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive
attivita' istituzionali; spetta altresi' alle imprese
agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese
agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni
risultanti da documentazione attestante le lavorazioni
eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa
prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei
limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per
effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2,
comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio
1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle
aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei
costi di produzione energetici e l'incentivazione
dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole,
esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, con
regolamento del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli
interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati
ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto
ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento
(CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle
autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi
provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni
fissate nell'allegato alla decisione della Commissione
94/173/CE del 22 marzo 1994".
- Il testo vigente dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su
di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvi-coltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
- Il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1977, n. 203, e' il
seguente:
"Art. 76 (Assistenza agli utenti di motori agricoli). -
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di
assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e
di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per
l'incremento e la diffusione della meccanizzazione
agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di
competenza del Ministero delle finanze riguardanti il
prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per
l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di utente di
motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa
del settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate
alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31
dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni".
- Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 gennaio 1978 e' il seguente:
"Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario
per la distribuzione di carburanti agevolati per
l'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616".
- Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 559 (Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del
registro delle imprese) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 1996, n. 253.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiate del 17 marzo
1997, n. 63.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore
e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1999, n. 305.
- Il testo dell'art. 14, comma 3, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
"3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi
di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da
adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le
modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti
dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono
abrogate le disposizioni relative alle procedure
dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo,
contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto
del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n.
162; decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della
semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con
legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi
informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese
agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
unita' tecnicoeconomiche.".
- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario, e' stato modificato con decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n.
495, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
1992, n. 303, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e' il
seguente:
"Art. 2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
istituito il Ministero per le politiche agricole, di
seguito denominato Ministero, che costituisce centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di
politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal
fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e
coordinamento delle linee di politica agricola,
agroindustriale e forestale, in coerenza con quella
comunitaria. Esso svolge altresi' funzioni di
rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi
apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni
internazionali, ferme restando le generali competenze di
altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e
internazionali riferibili a livello statale, di proposta in
materia di funzioni governative di coordinamento ed
indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali
ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione
prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge,
altresi', per quanto gia' di competenza del soppresso
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti
alimentari; tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari; educazione alimentare di carattere non
sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei
prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
delle sementi e materiale di propagazione, del settore
fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta'
vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali
dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle
biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
genetici; gestione delle risorse ittiche marine di
interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative
nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e
degli organismi nazionali di certificazione; spettano,
altresi', i compiti relativi: agli accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; alla
dichiarazione di eccezionali avversita' atmosferiche; alla
prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
alla raccolta elaborazione e diffusione di dati e
informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema
statistico nazionale e del rispetto degli obblighi
comunitari.
4. Il Ministero si articola in non piu' di tre
Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo
conto del principio della rotazione degli incarichi. Con
regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art.
13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al
fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in
sede comunitaria e internazionale, nonche' alla
razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli
stessi e del numero dei componenti.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e' il seguente:
"Art. 20 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli
minerali destinati agli usi elencati nella tebella A
allegata al presente decreto son ammessi a esenzione o
all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con
l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, anche mediante restituzione
dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata
con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La
predetta tabella sostituisce la tabella A allegata alla
legge 19 mrzo 1973, n. 32.
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti
da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite
in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in
regime di deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali
agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A,
n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da
effettuare su terrreni condotti in affitto, la
dimostrazione della relativa conduzione puo' essere resa
anche mediante dichirazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15".
- Il testo dell'art. 7, comma 8, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'art. 13, al comma 1,
dopo la parola: "richiesta , sono inserite le seguenti: ",
salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis, ; al comma
2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto
disposto dall'art. 17, comma 3-bis ;
b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. Per i contratti di affitto di fondi
rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere
assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto ;
c) all'art. 5 della tariffa, parte I, dopo la nota
II, e' aggiunta la seguente: "II-bis). Per i contratti di
affitto di fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-bis,
l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi
pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare
dell'imposta dovuta per la denuncia non puo' essere
inferiore alla misura fissa di L. 100.000 .".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA
per i produttori agricoli), e' il seguente:
"4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata
al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e, con effetto dal 1 gennaio 2001, in
relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati,
nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di
imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)".
- Il testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313,
convertito in legge n. 357 del 28 settembre 2001 senza
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 agosto 2001, n. 179.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
"Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'Amministrazione
finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in
regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi
ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
di zona, ad aziende ed istituti di credito o
Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la
documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'Amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'Amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".
Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il
seguente:
"Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore cori o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h le macchine agricole a
ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Il testo degli articoli 52, 53, 54 e 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e' il seguente:
"Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una
velocita' fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di
altra persona oltre il conducente].
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
essere destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo
delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2,
sono considerati motoveicoli.
"Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al
trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria:
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere
abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote
destinati al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei
limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un
mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di
larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La
massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza
massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g)
possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
persone interessate al trasporto, non superiore a due,
compreso quello del conducente.".
"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra' i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia, tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali".
"Art. 58 (Macchine operatrici). - 1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In
quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio
trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei
limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un
numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre,
compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h".



 
Art. 2.
Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione
1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti le attivita' richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attivita' istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalita' del titolare dell'impresa incaricata, nonche' la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie gia' forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.
5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire.
6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresi', richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante gia' assegnato.
9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata la documentazione comprovante la conduzione, che puo' essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.
10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in piu' province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.
12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso e' sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.



Note all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, si rimanda alle note
alle premesse.
Nota all'art. 2, comma 2:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
note alle premesse.
Nota all'art. 2, comma 4:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e il seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione dal regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto
4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro (dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), d'intesa con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante
le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere
economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo'
acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli
archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche'
dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a
norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993,
purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso
decreto sono stabilite modalita' semplificate per la
denuncia delle notizie di carattere economico ed
amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati
nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro".
Note all'art. 2, comma 7:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42.
- Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A), e' il seguente:
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Note all'art. 2, comma 9:
- Il testo dell'art. 17, comma 3-bis del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131
(approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99, S.O., e' il
seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non
formati per atto, pubblico o scrittura privata autenticata,
l'obbligo della registrazione puo' essere assolto
presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto".
- Il testo dell'art. 7, comma 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' il seguente:
"8. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, al comma 1, dopo la parola:
"richiesta , sono inserite le seguenti: ", salvo quanto
disposto dall'art. 17, comma 3-bis, ; al comma 2 sono
aggiunte, infine, le parole: ", salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 3-bis. ;
b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici
non formato per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere
assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto. ".
- Il testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1994,
n. 7.



 
Art. 3. Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere
all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarita' effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera d).
3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualita' e della quantita' dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine da' notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.
4. Il libretto di cui al comma 2 puo' essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalita' di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.



Nota all'art. 3, comma 1: - Per il testo dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle
note alle premesse.
Note all'art. 3, comma 4: - Per i riferimenti del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.
503, si rimanda alle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
"Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SlAN e'
interconnesso,i n particolare, con l'anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le Camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa
comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su
base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi
necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori
e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori
produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi".



 
Art. 4.
Denaturazione dei prodotti
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneita' ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facolta' di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.
3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festivita'. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione;
b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno.
Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilita'. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.
4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilita' dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facolta' di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o piu' funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresi' facolta' di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio puo' consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficolta' di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.
7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale e' posto a corredo delle contabilita' dell'esercente, mentre l'altro e' consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui e' stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite.
8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.
 
Art. 5.
Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura e' effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attivita'. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.
2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali e' subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia e' custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita', l'esercente del deposito commerciale ne da' comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali e' effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.
3. E' consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalita', riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.
4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali gia' denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualita' di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.
5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.



Nota all'art. 5, comma 1: - Per il testo dell'art. 25
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda
nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo del decreto
ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1996, n. 97, S.O.
Nota all'art. 5, comma 4: - Per il testo degli articoli
1 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
rimanda alle note alle premesse.



 
Art. 6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego
negli usi agevolati
1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualita' e quantita' sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.
3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.
4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonche' l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.
5. Il libretto di controllo e' tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 e' allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche' gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.
8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.



Nota all'art. 6, comma 5: - Il testo dell'art. 2219 del
codice civile, e' il seguente:
"Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di una
ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili".



 
Art. 7.
Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento e' altresi' finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attivita' per le quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale ne da' immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.



Nota all'art. 7, comma 3: - Il testo dell'art. 331 del
codice di procedura penale, e' il seguente:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni e del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico Ministero".



 
Art. 8.
Verifiche e controlli
1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.
2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.



Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 18 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda
alle note alle premesse.



 
Art. 9.
Determinazione delle aliquote di accisa
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.



Nota all'art. 9: - Per il testo del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92, si rimanda alle note alle premesse.



 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attivita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:
a) prestano cauzione, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;
b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantita' di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;
c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;
d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilita', denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva e' posta a corredo delle registrazioni fiscali.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali e' stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.



Nota all'art. 10, comma 1: - Il testo del decreto
ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2000, n. 293.
Note all'art. 10, comma 3:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale del
25 marzo 1996, n. 210, si rimanda alla nota dell' art. 5,
comma 2.
- Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si rimanda
alla nota dell'art. 2, comma 7.



 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2001
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 19
 
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