Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001
Disposizioni applicative relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 2-bis della legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha convertito con emendamenti il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
Considerato che il menzionato articolo 2-bis conferisce alla Banca d'Italia il potere di stabilire condizioni e limiti conformemente ai quali le banche e la societa' per azioni Poste Italiane possono obliterare, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banconote in lire ai fini della loro presentazione presso la Banca d'Italia per il cambio o l'accreditamento in conto;
Ritenuto opportuno consentire l'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio;
Considerato che, in base al predetto articolo 2-bis, non possono essere ammesse al cambio ne' all'accreditamento in conto presso la Banca d'ltalia banconote in lire le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione nonche' quelle che, pur essendo obliterate, non siano presentate da banche o dalla societa' per azioni Poste Italiane,

E m a n a
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Obliterazione delle banconote denominate in lire
1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni Poste Italiane possono obliterare le banconote denominate in lire conformemente alle disposizioni seguenti.
2. L'obliterazione e' effettuata praticando nella banconota un foro sul margine esterno della filigrana (lato sinistro del recto della banconota) e apponendo due asole ai margini esterni dei lati lunghi della banconota stessa, nello stesso lato del recto della banconota.
3. Per quanto riguarda le banconote da 1.000 e da 2.000 lire, l'obliterazione e' effettuata praticando sulla banconota un foro sul lato sinistro del recto della banconota e apponendo una sola asola al margine superiore del lato lungo della banconota stessa, sul lato sinistro del recto della banconota.
4. Per le dimensioni e l'esatto posizionamento dei fori e delle asole, le banche e la societa' per azioni Poste Italiane osservano le indicazioni di cui agli allegati al presente provvedimento.
 
Art. 2.
Casi di non ammissione al cambio e all'accreditamento in conto
1. Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con emendamenti nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, la Banca d'Italia non ammette al cambio ne' all'accreditamento in conto:
le banconote in lire le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, ad esempio in quanto mancanti della parte sinistra del recto;
le banconote in lire obliterate, se presentate da soggetti diversi da banche o dalla societa' per azioni Poste Italiane.
 
Art. 3.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 gennaio 2002.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Governatore: Fazio
 
----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 50 della G.U. <----
 
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