| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| BANCA D'ITALIA |  
| PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001 |  
| Disposizioni  applicative  relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio. |  
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                 IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
    Visto l'articolo 2-bis della legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha convertito  con emendamenti il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante  misure  urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;  Considerato  che il menzionato articolo 2-bis conferisce alla Banca d'Italia  il potere di stabilire condizioni e limiti conformemente ai quali  le  banche  e  la  societa'  per azioni Poste Italiane possono obliterare,  dal  1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banconote in lire ai  fini  della  loro  presentazione  presso la Banca d'Italia per il cambio o l'accreditamento in conto;  Ritenuto   opportuno  consentire  l'obliterazione  delle  banconote denominate in lire di qualunque taglio;  Considerato  che,  in  base al predetto articolo 2-bis, non possono essere  ammesse  al  cambio ne' all'accreditamento in conto presso la Banca  d'ltalia  banconote  in  lire  le  cui  condizioni non rendano possibile  la  verifica  dell'eventuale  obliterazione nonche' quelle che,  pur  essendo obliterate, non siano presentate da banche o dalla societa' per azioni Poste Italiane,
                                E m a n a                     il seguente provvedimento:
                                 Art. 1.          Obliterazione delle banconote denominate in lire  1.  Dal  1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni  Poste  Italiane possono obliterare le banconote denominate in lire conformemente alle disposizioni seguenti.  2. L'obliterazione e' effettuata praticando nella banconota un foro sul  margine  esterno  della filigrana (lato sinistro del recto della banconota)  e  apponendo due asole ai margini esterni dei lati lunghi della banconota stessa, nello stesso lato del recto della banconota.  3.  Per  quanto  riguarda  le  banconote  da 1.000 e da 2.000 lire, l'obliterazione  e' effettuata praticando sulla banconota un foro sul lato sinistro del recto della banconota e apponendo una sola asola al margine  superiore  del  lato  lungo della banconota stessa, sul lato sinistro del recto della banconota.  4.  Per  le  dimensioni  e l'esatto posizionamento dei fori e delle asole, le banche e la societa' per azioni Poste Italiane osservano le indicazioni di cui agli allegati al presente provvedimento.  |  
|   |                                 Art. 2.   Casi di non ammissione al cambio e all'accreditamento in conto  1.  Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.  369,  convertito con emendamenti nella legge 14 dicembre 2001, n. 431,  la  Banca d'Italia non ammette al cambio ne' all'accreditamento in conto:    le  banconote  in lire le cui condizioni non rendano possibile la verifica  dell'eventuale obliterazione, ad esempio in quanto mancanti della parte sinistra del recto;    le  banconote  in  lire  obliterate,  se  presentate  da soggetti diversi da banche o dalla societa' per azioni Poste Italiane.  |  
|   |                                 Art. 3.                 Pubblicazione ed entrata in vigore  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 gennaio 2002.    Roma, 21 dicembre 2001                                                Il Governatore: Fazio  |  
|   |  |      ----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 50 della G.U. <----  |  
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