| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 5 dicembre 2001 |  
| Direttive  e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002. |  
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          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Visto  l'art.  6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con   decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive modificazioni;  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di  attuazione  e  di  esecuzione  del  Nuovo  Codice  della  strada, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito elencati:    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;    b) tutte  le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;    d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;    e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile;    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;    h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;    i) dalle  ore  7  alle  ore  24 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all'estero;    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;    n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;    o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;    t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 agosto;    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;    x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.  2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea   documentazione   (ordine   di   spedizione)   attestante  la destinazione delle merci.  4.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso  la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente  posticipato  e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  le stesse deroghe orarie sono  accordate  ai  veicoli  che circolano in Sicilia, provenienti o diretti  verso  la  rimanente  parte  del territorio nazionale che si avvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione di quello proveniente o diretto  alla  Calabria,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non trova applicazione per i veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delle amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  "smaltimento rifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazione comunale;    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche' muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal Ministero delle comunicazioni;    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e comprovate ragioni di servizio;    g)  adibiti  al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;    h)  adibiti  al  trasporto  esclusivamente di animali destinati a gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;    i)  adibiti  esclusivamente  al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di aeromobili;    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione;    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:      m 1) giornali, quotidiani e periodici;      m 2) prodotti per uso medico;      m  3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni  di  0,50  m  di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera  "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.   285  e  successive modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;    o)  costituiti  da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;    q)  per  il  trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi' per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi,  carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero,  latticini  freschi, derivati  del  latte  freschi  e  sementi  vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di  0,50  m  di  base  e  0,40  m di altezza, con impressa in nero la lettera  "d"  minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia:    a) i  veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di  cui all'art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori   climatici   e   stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;    c) i  veicoli  adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita' ed urgenza.  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter   circolare,  di  norma  alla  Prefettura  della  provincia  di partenza,   la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di  quanto richiesto  ai  requisiti  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, ove  non  sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:    a) l'arco temporale di validita', non superiore a quattro mesi;    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';    c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;    d)  il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto dei quali e' consentita la circolazione;    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.  2.  Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b) del comma  1  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in  cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata  la  quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare;    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;    c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.  3.  Per  le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa  la  facolta', da parte della Prefettura, di rinnovare, anche piu'  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di  convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere inoltrate,  in  tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita'  e  le  urgenze prospettate,  in  relazione  alle  condizioni locali e generali della circolazione,  puo'  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sul quale sara' indicato:    a)  il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il trasporto in piu' parti;    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;    d) il prodotto oggetto del trasporto;    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati, le Prefetture, ove non sussistono  motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di  validita'  temporale  non  superiore  a quattro mesi, sulla quale possono  essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.  |  
|   |                                 Art. 7.  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo'  essere  rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque interessata  all'esecuzione  del trasporto. In tal caso la Prefettura nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla Prefettura  della  provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario delle merci  o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In  tali  casi,  per  la  concessione  delle autorizzazioni i signori Prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della  distanza  della  localita'  di  arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i Prefetti nel cui territorio ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Per  i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario  dei  divieti  di  circolazione,  di  cui  all'art.  1, e' integrato  con  i  seguenti  ulteriori  periodi:  dal 21 giugno all'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi' e dalle ore  7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1o al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle  ore  24  della  domenica  successiva.  Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti  di  massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa  intendendo  per  tali  quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  |  
|   |                                 Art. 9.  1.  Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art. 8,  non  si  applica  per  i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata dall'amministrazione comunale;    e)  appartenenti  al  Ministero  delle comunicazioni o alle Poste Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche' muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal Ministero delle comunicazioni;    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e comprovate ragioni di servizio;    g)  adibiti  al  trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;    h)  macchine  agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete stradale  di  interesse  nazionale  di  cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.  |  
|   |                                Art. 10.  1.  Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture  possono  dare  autorizzazioni  alla  circolazione,  fermo restando  l'assenso  degli  enti  proprietari  e  concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli articoli 5, 6 e 7.  2.  Il  suddetto  assenso puo' essere richiesto dagli interessati e rilasciato  dagli  enti  proprietari  e  concessionari  delle  strade contestualmente  all'autorizzazione  alla  circolazione rilasciata ai sensi  dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  |  
|   |                                Art. 11.  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1 della   classifica   di   cui  all'art.  168,  comma 1,  del  decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal  1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6 maggio  1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di  tutte  le  normative  vigenti,  lungo gli itinerari e nei periodi temporali   richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con  le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi Prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.  |  
|   |                                Art. 12.  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel  corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata  che  effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati  autorizzati  ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.  |  
|   |                                Art. 13.  1.  Le  Prefetture  attueranno,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  direttive contenute  nel  presente  decreto  e provvederanno a darne conoscenza alle  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 5 dicembre 2001                                                 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Registro n. 5 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 353  |  
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