| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 28 dicembre 2001, n. 449 |  
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. |  
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                PROMULGA
  la seguente legge:
                                 Art. 1.     (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
     1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative  a  imposte,  tasse,  contributi di ogni specie e ogni altro provento,  accertate,  riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).  |  
|   |                                 Art. 2           Stato di previsione del Ministero dell'economia               e delle finanze e disposizioni relative
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello Stato" dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2002.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le ripartizioni di cui al presente comma.  3.  Il  Ministro dell'economia, e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  alle  unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della difesa,  per  l'anno  finanziario  2002, dello specifico stanziamento iscritto,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita' previsionale   di   base  "Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo" (interventi)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Tesoro" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   in   relazione  all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di  assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e, successive modificazioni.  4.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 35.000 milioni di euro.  5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31   marzo   1998,   n.   143,  concernente  gli  impegni  assumibili dall'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai  sensi  dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata,  sono  fissati  per  l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno.  6.  Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare  garanzie  entro  una  quota  massima  del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita' previsionale  di  base  "interessi  sui  titoli  del debito pubblico" (oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.  8.  Gli  importi  dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono stabiliti,   rispettivamente,  in  euro  1.923.801.949,  619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.  9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  10.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare  in  applicazione  del  disposto  dell'articolo  12,  primo e secondo  comma,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di   base   di   pertinenza   dei  centri  di  responsabilita'  delle Amministrazioni  interessate  le  spese  descritte,  rispettivamente, negli  elenchi  nn.  2  e  3,  annessi  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  11.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo  9  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  12.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche'   per   importi   di  compensazione  monetaria,  e'  imputata nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".  13.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  14.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo  3  aprile  1993,  n.  96, e successive modificazioni, il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base  "Aree  depresse"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2002.  15.   Le   somme   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative  ai  seguenti  fondi  da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio  sono  conservate  nel  conto  dei  residui per essere utilizzate   nell'esercizio   successivo:   Fondo  da  ripartire  per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri dei personale gia'  dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni  ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondi da ripartire per oneri di personale"   (oneri   comuni);   Fondo  occorrente  per  l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  attuazione ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"  (interventi);  Fondo  da ripartire    per    il    funzionamento    del    comitato    tecnico faunistico-venatorio   nazionale,  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  Amministrazioni interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.  16.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita' previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio   dei  ministri,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni parlamentari. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato  di  previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.  18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.  19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.  20.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale" (interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.  21.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza   e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra  le amministrazioni    interessare   del   fondo   iscritto   nell'unita' previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e di coesione" dello stato, di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.  23.   Le   somme   dovute   dagli  istituti  di  credito  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio  dei  ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  24.  In  attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio   nazionale  della  protezione  civile,  le  somme  iscritte nell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di  responsabilita'  "Tesoro" delle stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere  ripartite,  in  relazione al tipo di intervento previsto, con decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.  25.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri"  di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno   finanziario  2002,  delle  somme  affluite  all'entrata  del bilancio  dello  Stato  per  contributi destinati dall'Unione europea alle  attivita'  poste  in  essere dalla Commissione nazionale per la parita'  e  le  pari  opportunita'  tra  uomo  e donna in accordo con l'Unione europea.  26.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  e  successive  modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, su altre unita'   previsionali   di   base   le   somme  iscritte  nell'unita' previsionale    di   base   "Potenziamento   servizi   e   strutture" (investimenti)  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici   nazionali"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze.  27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche, amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei referendum,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Spese  elettorali" (oneri   comuni)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato",  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del  medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.  28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Presidente del Consiglio  dei  ministri,  alle  variazioni  di bilancio nelle unita' previsionali  di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.  29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2002 alle unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.  30.  Le  disponibilita'  conservate  nel conto dei residui ai sensi dell'articolo  36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e  alle  imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  alle  pertinenti  unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze.  31.  Ai  sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno finanziario 2002, e' stabilito in 420.  32.  Nell'elenco  n.  7,  annesso,  allo  stato  di  previsione del Ministero  dell'economia  e delle Finanze, sono indicate le spese per le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2002, prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4,  della  legge  1  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.  33.  Per  l'anno  2002  l'Amministrazione  dei monopoli di Stato e' autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnate e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito  dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive  modificazioni,  in  conformita' degli stati di previsione annessi   a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze (Appendice n. 1).  34.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme contenute nel capo II del titolo  V  del  decreto  legislativo,  30  luglio  1999,  n.  300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.  |  
|   |                                 Art. 3.         (Stato di previsione del Ministero delle attivita'                 produttive e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).   2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e "Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo  incentivi  alle  imprese"  (investimenti)  di  pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Investimenti" dello stato di previsione del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso dei  mutui  concessi  a  carico  del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.   3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2002.   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  per l'anno finanziario  2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del Ministero  delle  attivita'  produttive, per l'anno finanziario 2002, delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.   6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410, convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.  |  
|   |                                 Art. 4.            (Stato di previsione del Ministero del lavoro         e delle politiche sociali e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).   2.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,  n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina, degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.  |  
|   |                                 Art. 5.         (Stato di previsione del Ministero della giustizia                      e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2002,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).   2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi notarili, per l'anno finanziario  2002,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).   3.  Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base   "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri  comuni)  dello  stato  di previsione  della  spesa  degli  Archivi  notarili. I prelevamenti da detta  unita'  previsionale  di  base,  nonche'  le  iscrizioni  alle competenti  unita'  previsionali  di base delle somme prelevate, sono disposti  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli Archivi stessi.   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme versate  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di  competenza e di cassa, relativamente  alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle   unita'   previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza, rieducazione  e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza    del    centro   di   responsabilita'   "Amministrazione penitenziaria",   e  "Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Giustizia  minorile"  dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.  |  
|   |                                 Art. 6.              (Stato di previsione del Ministero degli               affari esteri e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).   2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario 2002,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).   3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.   4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.   5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi dell'articolo  5  della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili  per  effetto  di  norme  o  disposizioni  locali.  Il relativo  controvalore  in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello   Stato  ed  e'  contestualmente  iscritto,  sulla  base  delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per  l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto   di  locali  e  acquisto,  manutenzione,  ristrutturazione  di immobili  adibiti  a  sedi  diplomatiche  e  consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle  unita'  previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi  in  via  di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla legge finanziaria.  |  
|   |                                 Art. 7.         (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,      dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per l'anno   finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n. 7).   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita' scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Servizio affari economico-finanziari" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del  Ministro dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,  variazioni compensative  in  termini  di  competenza  e  di  cassa tra le unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  per  l'anno finanziario  2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14,  della  legge  10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.   4.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2002, e' comprensiva delle somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei    programmi    finalizzati    gia'    approvati   dal   Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica (CIPE), nonche' della  somma  di  2.582.284  euro  a favore dell'Istituto di biologia cellulare   per   attivita'   internazionale  afferente  all'area  di Monterotondo.   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita' previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca, delle somme affluite all'entrata del   bilancio   dello   Stato   in   relazione  all'articolo  9  del decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.   6.  Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello  Stato  in  connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo  acquisibili  in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle finanze nell'unita' previsionale di base  25.2.3.2  "Ricerca  applicata"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  |  
|   |                                 Art. 8.           (Stato di previsione del Ministero dell'interno                      e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).   2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita' "Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata  per  l'anno  2002  sono  riassegnate,  con  decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  spese  relative all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione, completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.   3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di funzionamento".   4.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).   5.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  sono  considerate  spese obbligatorie e d'ordine del bilancio  del  Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici  di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.  |  
|   |                                 Art. 9.          (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente       e della tutela del territorio e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, per l'anno finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).  |  
|   |                                Art. 10.       (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture              e dei trasporti e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti previsti   dalla   legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive modificazioni,  nonche'  dall'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza  del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.   3.  In  attuazione  della  legge  6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo  dei  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le capitanerie  di  porto  e'  fissato,  per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unita'.   4.  Il  numero  massimo  degli ufficiali piloti di complemento del Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo  15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5  della  legge  7  giugno  1990,  n.  144,  e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unita'.   5.  Il  numero  massimo  degli  allievi  ufficiali del Corpo delle capitanerie  di  porto  da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia   navale,   ai   sensi  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, e' fissato in 93 unita'.   6.  A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  la forza organica dei militari  volontari  di  truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unita'.   7.  Il  numero  massimo  degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12  maggio  1995, n. 196, e successive modificazioni, e' determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unita'.   8.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio   decreto  21  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento" (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita' "Capitanerie di Porto" del medesimo stato di previsione.   9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.   10.  Le  disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il  Ministero  della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici, terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per l'anno  finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita' generale dello Stato.   11.  Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri  decreti,  in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni interessate, il fondo  per  gli  interventi  per  Roma  capitale iscritto nell'ambito dell'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  per  Roma  capitale" (investimenti)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Opere pubbliche  ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  |  
|   |                                Art. 11.              (Stato di previsione del Ministero delle               comunicazioni e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2002,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).  |  
|   |                                Art. 12.                 (Stato di previsione del Ministero                della difesa e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).   2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio  nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:   a) Esercito n. 23.000;   b) Marina n. 9.840;   c) Aeronautica n. 11.540.   3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:   a) Esercito n. 15;   b) Marina n. 170;   c) Aeronautica n. 215.   4.  Il  numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla  ferma  di  cui  al  primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre  1980,  n.  574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:   a) Esercito n. 250;   b) Marina n. 130;   c) Aeronautica n. 100;   d) Carabinieri n. 80.   5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:   a) Esercito n. 1.200;   b) Carabinieri n. 107.   6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in forma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, come  sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unita'.   7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive modificazioni,  e'  fissata,  per  l'anno  finanziario 2002, in 1.079 unita'.   8.  Il  contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e'  fissato,  per  l'anno  finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma  1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unita'.   9.  Il  numero  massimo  dei militari volontari in ferma biennale, triennale  o  quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24  dicembre  1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12  maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziano 2002, come segue:   a) Esercito n. 24.000;   b) Marina n. 5.318;   c) Aeronautica n. 2.075.   10.  Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi  internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture    multinazionali   NATO   -   e   "Ammodernamento   e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della   difesa,   si  applicano,  per  l'anno  finanziario  2002,  le disposizioni   contenute   nel   secondo  comma  dell'articolo  36  e nell'articolo  61-bis  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.   11.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO, sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero  della  difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve essere   in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza  delle  procedure d'appalto,  d'assegnazione  e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n. 646, e successive modificazioni. Alle spese  medesime  non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.   12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".   13.  Ai  fini  dell'attuazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica   15   novembre  2000,  n.  424,  recante  il  regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della  difesa,  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.  |  
|   |                                Art. 13.         (Stato di previsione del Ministero delle politiche            agricole e forestali e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura   e   pesca,   e   riorganizzazione  dell'amministrazione centrale.   3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno finanziario  2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di   competenza   e   di  cassa  occorrenti  per  la  modifica  della ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.   4.  Per  l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno   medesimo,   delle  somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui, competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Politiche  agricole  e  agroindustriali  nazionali" dello  stato  di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali,  in  attuazione  della  legge  23  dicembre  1999, n. 499, concernente  razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.   6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n.  227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la  modernizzazione  dei  settori  forestale  e agricolo, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  delle politiche  agricole  e  forestali,  e'  autorizzato  a ripartire, con propri  decreti,  l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.  |  
|   |                                Art. 14.            (Stato di previsione del Ministero per i beni          e le attivita' culturali e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2002,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 14).  |  
|   |                                Art. 15.              (Stato di previsione del Ministero della                   salute e disposizioni relative)
     1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).   2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tutela  della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali"  dello  stato  di  previsione del Ministero della   salute   si   applicano,  per  l'anno  finanziario  2002,  le disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  per  l'anno  finanziario  2002, delle somme versate in entrata  dalle  federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  o sperimentazione,   delle   unita'   previsionali   di  base  "Ricerca scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ordinamento unitario, ricerca ed organizzazione del Ministero"  dello  stato di previsione del Ministero della salute, in relazione  a  quanto  disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a riassegnare  per  l'anno  finanziario  2002,  con  propri decreti, le entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione sanitaria  del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi  per  il  finanziamento  delle attivita' relative ai prelievi e trapianti  di  organi  e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi  e  trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di  responsabilita' "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del  Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in  relazione  a  quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.   7.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa e' autorizzato a ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di  base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio   sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini  italiani impegnati   nell'area   Kosovo/Bosnia-Erzegovina,   nonche'   per  il controllo  delle  sostanze  alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza  del centro di responsabilita' "Tutela della salute umana, della  sanita'  pubblica  veterinaria  e dei rapporti internazionali" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della salute per l'anno finanziario 2002.  |  
|   |                                Art. 16.                    (Totale generale della spesa)
     1.  E' approvato, in euro 609.225.458.004 in termini di competenza ed  in  euro  624.008.380.078  in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.  |  
|   |                                Art. 17.                    (Quadro generale riassuntivo)
     1.  E'  approvato,  in termini di competenza e di cassa, il quadro generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.  |  
|   |                                Art. 18.                       (Disposizioni diverse)
     1.  Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unita' previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative, rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.   2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.   3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base, anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.   4.  Per  gli allievi del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di  polizia  penitenziaria,  degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione  della  razione  viveri  in  natura e le integrazioni di vitto  e  di  generi  di  conforto  per i militari dei Corpi medesimi nonche'   per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  speciali condizioni  di  servizio,  sono  determinate,  per l'anno finanziario 2002,  in  conformita'  alle tabelle allegate al decreto del Ministro della  difesa  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2002,  alle  pertinenti  unita' previsionali di base dei Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria.   7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive  modificazioni,  concernente  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa  centrale  e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le variazioni  di  bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in  relazione  alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.   8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita' esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati  dall'Unione  europea,  nonche'  di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.   9.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale,  delle  amministrazioni  pubbliche - compresi quelli di cui  ai  decreti  legislativi  30  luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.   10.  Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi  di  ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita'  previsionali  di  base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa,  fatta  eccezione  per  le autorizzazioni di spesa di natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento differito  e  per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli  di  unita'  previsionali  di  base  dello  stesso  stato di previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri relativi  a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni.   11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza  e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e  centri  di  responsabilita'  amministrativa  delle amministrazioni interessate  per  le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei  sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.   12.  Il  Ministro  dell'economia e delle Finanze e' autorizzato ad apportare  con  propri  decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.   13.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, per quanto concerne il trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio  del  personale interessato.   14.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale dirigenziale,  non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio,  sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.   15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita' previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello Stato.   16.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.   17.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed agli enti locali, in attuazione dei capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.   18.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di  base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e successive  modificazioni,  concernente  disposizioni  in  materia di federalismo  fiscale,  a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.   19.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.   20.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro    del   personale   del   comparto   Ministeri,   concernente l'assegnazione  temporanea  di  personale ad altra amministrazione in posizione  di  comando, il Ministro, dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni di bilancio   tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni  interessate,  occorrenti per provvedere al pagamento del   trattamento   economico   al   personale   comandato  a  carico dell'amministrazione di destinazione.   21.  Per l'anno finanziario 2002, le unita' previsionali di base e le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.  |  
|   |                                Art. 19.                       (Bilancio pluriennale)
     1.  E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio 2002-2004,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla presente legge.   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
                                 CIAMPI
                                BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              TREMONTI,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: CASTELLI                              LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 700):
            Presentato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze          (TREMONTI) il 29 settembre 2001.          Assegnato   alla   5a   commissione   (Bilancio),  in  sede          referente,  il 6 ottobre 2001, con pareri delle commissioni          1a,  2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, l2a, 13a, Giunta          per  gli  affari delle Comunita' europee e parlamentare per          le questioni regionali.          Esaminato  dalla  5a commissione il 17, 18, 23, 24, 25, 26,          29, 30 e 31 ottobre 2001.          Relazione  scritta  presentata  il 1 novembre 2001 (atto n.          699/A - 700/A - relatore sen. CURTO).          Esaminato  in  aula il 5, 6 novembre 2001 e approvato il 15          novembre 2001.
            Camera dei deputati (atto n. 1985):
            Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente,          il  20  novembre  2001,  con  pareri  del  Comitato  per la          legislazione  e  delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII,          VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV e parlamentare per le          questioni regionali.          Esaminato  dalla V commissione il 27, 28, 29 novembre 2001;          il 4, 5, 6 e 7 dicembre 2001.          Relazione  scritta  presentata  il 7 dicembre 2001 (atto n.          1984/A e 1985/A - relatore on. GIORGETTI).          Esaminato  in  aula il 10, 11, 12 dicembre 2001 e approvato          con modificazioni il 19 dicembre 2001.
            Senato della Repubblica (atto n. 700/B):
            Assegnato   alla   5a   commissione   (Bilancio),  in  sede          referente,   il   20   dicembre   2001,  con  pareri  delle          commissioni  1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,          13a,  Giunta  per  gli  affari  delle  Comunita'  europee e          parlamentare per le questioni regionali.          Esaminato dalla 5a commissione il 20 e 21 dicembre 2001.          Esaminato  in  aula  il  21 dicembre 2001 e approvato il 22          dicembre 2001.
            AVVERTENZA:
               In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie          generale   -   del  30  gennaio  2002  si  procedera'  alla          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14          marzo 1986, n. 217.  |  
|   |                                                              TABELLA A
  Unita'  previsionali  di  base del bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  2002  per  le  quali  il  Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro                            compensative.
  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
  - Tesoro:  3.1.7.3  "Interessi  sui titoli del debito pubblico" (cap.  2214,  2215,  2216  e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e  BEI"  (cap.  2230,  2231  e  2232); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap.  2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263). - Ragioneria   Generale   dello   Stato:   4.1.2.1  "Fondo  sanitario  nazionale"  (cap.  2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria"  (cap.  2746);  4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2451,  2752  e  2753);  4.1.7.1  "Interessi sul risparmio postale ed altri  conti di tesoreria" (cap. 3100). - Politiche  Fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione  e rimborsi di imposte"  (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015). - Politiche  fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione  e rimborsi di imposte"  (cap. 3810, 3812 e 3814), 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
  Stato di previsione del Ministero della giustizia:
  - Organizzazione  giudiziaria  del  personale  e dei servizi: 3.2.3.1  "Edilizia  di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e  impianti" (cap. 7211 e 7212); - Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.  7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322); - Giustizia  minorile:  5.2.3.1  "Edilizia  di servizio" (cap. 7400 e  7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
  - Gabinetto   e   uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del  Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale:  2.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della  Repubblica:   3.1.1.0   "Funzionamento"  (cap.  1170);  Ispettorato  generale   del   Ministero   e  degli  uffici  all'estero:  4.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali"  (cap.  1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1  "Uffici  centrali"  (cap.  1301);  Stampa  e  informazione: 7.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1632);  Informatica, comunicazioni e cifra:  8.1.1.1  "Uffici centrali" (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo:  9.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  2001);  Promozione  e cooperazione  culturale:   10.1.1.1   "Uffici  centrali"  (cap.  2401);  Italiani  all'estero  e  politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  3001);  Affari  politici  multilaterali  e  diritti umani: 12.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  3301); Cooperazione economica e finanziaria  multilaterale:   13.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  3601);  Istituto  diplomatico:    14.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   3901);   Paesi  dell'Europa:  15.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4003);  Paesi delle  Americhe:   16.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   4101);  Paesi  del  Mediterraneo  e  del  Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  4201);  Paesi  dell'Africa  Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.   4301);   Paesi  dell'Asia,  dell'Oceania,  del  Pacifico  e  l'Antartide:  19.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4401); Integrazione  europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501). - Affari  amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.2  "Uffici  all'estero"   (cap.   1501   e  1503);  Promozione  e  cooperazione  culturale:    10.1.1.2   "Istituzioni   scolastiche   e   culturali  all'estero" (cap. 2502 e 2503).  |  
|   |                                                              TABELLA B
  Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
  - Tesoro:  3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo"  (cap. 7415). Stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio: - Assetto  dei  valori  ambientali del territorio: 4.2.3.6 "Calamita'  naturali e danni bellici" (cap. 7941).
  Stato   di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti:
  - Trasporti  terrestri  e  sistemi  informativi e statistici: 5.2.3.1  "Edilizia  di  servizio"  (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 "Trasporti in  gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090); - Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime  e portuali" (cap.7841); - Opere  pubbliche  ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.  7341); - Opere  pubbliche  ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni  bellici" (cap. 7527).
  Stato di previsione del Ministero della difesa:
  - Armamenti navali: 10.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100); - Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7151); - Telecomunicazioni,  informatica  e  tecnologie  avanzate:  12.2.3.1  "Ricerca scientifica" (cap. 7200); - Sanita' militare: 16.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301); - Armamenti terrestri: 26.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500); - Commissariato  e  servizi  generali: 27.2.3.1 "Ricerca scientifica"  (cap. 7600).  |  
|   |      ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 24 a pag. 125 del S.O.  <----    ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 126 a pag. 222 del S.O.  <----    ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 223 a pag. 322 del S.O.  <----    ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 323 a pag. 364 del S.O.  <----  |  
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