Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001, n. 453
Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera i), che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare di servizio civile;
Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per "regolamento di gestione amministrativa", il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera l), della legge n. 230 del 1998;
c) per "Ufficio", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998;
d) per "obiettore", l'obiettore di coscienza;
e) per "responsabile del progetto", il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;
f) per "responsabile degli obiettori", il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l'ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera i), della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e' riportato nelle note alle
premesse.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 8 luglio
1998, n. 230:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsonale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 2.
Finalita'
1. Il presente regolamento detta disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio civile.
 
Art. 3.
Svolgimento del servizio civile
1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarieta' sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.
2. L'obiettore nello svolgimento del servizio civile e' tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilita', tolleranza ed equilibrio.
 
Art. 4.
Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio
1. L'obiettore e' tenuto a:
a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;
b) produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneita' al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale;
c) comunicare all'Ufficio e, contestualmente, alla sede dell'ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia;
d) richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell'orario di svolgimento delle attivita' del giorno precedente; le richieste di permessi per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di particolare gravita' ed urgenza;
e) recuperare le ore di attivita' non prestata;
f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell'ente di assegnazione, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia, il certificato medico;
g) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore e' inserito, impartite dal responsabile degli obiettori e dal responsabile del progetto;
h) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attivita' relative al servizio civile;
i) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attivita' dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile;
l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonche' con la natura e la funzionalita' del servizio;
m) riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;
n) non esercitare altre attivita' se non nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
o) ottemperare a provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall'Ufficio nei casi previsti dal regolamento di gestione amministrativa;
p) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente.
 
Art. 5.
Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione
1. La violazione dei doveri previsti dall'articolo 4 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) diffida per iscritto;
b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 5 giorni di servizio;
c) sospensione di permessi e licenze, da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese;
d) trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) sospensione dal servizio, fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita', sulla base dei seguenti criteri generali:
a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;
b) intenzionalita' del comportamento;
c) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;
d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
e) concorso di piu' obiettori nella violazione delle disposizioni;
f) comportamento complessivo dell'obiettore nei rapporti con l'utenza, con i responsabili del servizio, con altri obiettori;
g) precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari.
3. All'obiettore responsabile di piu' mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
 
Art. 6. Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di
permessi e licenze.
1. Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all'obiettore per:
a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all'orario di svolgimento delle attivita', alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalita' di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;
b) assenza arbitraria dal servizio;
c) inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell'alloggio;
d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni formulate dal responsabile degli obiettori;
e) condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con i responsabili degli obiettori o con altri obiettori;
f) condotta che si dimostri incompatibile con lo status rivestito, nonche' con la natura e la funzionalita' del servizio;
g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti;
i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
l) uso illecito di beni in dotazione all'ente di impiego con cui l'obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.
 
Art. 7. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad
incarico diverso o affine
1. La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si applica all'obiettore per:
a) esercizio di altre attivita' non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
b) infrazioni disciplinari previste dall'articolo 6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravita' in relazione alle modalita' di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all'elemento psicologico dell'autore;
c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione massima prevista dall'articolo 6;
d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
e) svolgimento di attivita' lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;
g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignita' della persona;
h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi;
i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita' penale a titolo di colpa.
 
Art. 8. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio
1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per:
a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo 7;
b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore, in relazione alle finalita' del progetto, che comporti l'impossibilita' di impiegare il medesimo;
c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita' penale a titolo di dolo.
 
Art. 9.
Procedimenti disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito.
2. La contestazione deve essere effettuata da parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresi' contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facolta' di essere sentito ove lo richieda espressamente, puo' presentare le proprie controdeduzioni, nonche' le modalita' e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge.
3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione.
4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti e' stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
5. I provvedimenti sanzionatori adottati dal legale rappresentante dell'ente devono essere comunicati all'Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato.
6. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala al responsabile degli obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento disciplinare.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 8 luglio
1998, n. 230:
"Art. 17. - 1. All'obiettore che si renda responsabile
di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura
e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le
seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso
altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico
nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di
tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi
di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto
dall'art. 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di
applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni
commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o
dell'organizzazione interessati e vengono comunicate
all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le
altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti
notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo'
decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di
quelle gia' adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da
equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il
servizio, si applicano le norme di cui all'art. 14".



 
Art. 10.
Impugnazione dei provvedimenti disciplinari
1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell'ente e' ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato.
2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, puo' sospendere il provvedimento sanzionatorio.
 
Art. 11.
L i c e n z e
1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed e' concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.
2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonche' i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.
 
Art. 12.
P e r m e s s i
1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di svolgimento delle attivita'. Il permesso e' concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse piu' di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.
2. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2001

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 139
 
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