Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
ORDINANZA 21 dicembre 2001 |
Interventi urgenti relativi all'attraversamento della citta' di Messina da parte di mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3169). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella citta' di Messina in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti; Visto l'accordo di programma stipulato in data 31 maggio 2001, ai sensi dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142. tra la regione siciliana ed il comune di Messina; Considerato che le condizioni di traffico e di mobilita' nella citta' di Messina, determinate dall'intenso transito di mezzi pesanti provenienti o diretti verso il continente, incidono gravemente sulla sicurezza della collettivita' locale, causando problemi di ordine pubblico e di vivibilita' per la collettivita' stessa; Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel contesto cittadino, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto degli obiettivi di cui al sopracitato accordo di programma; Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio; D'intesa con la regione siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1.
1. Il prefetto di Messina e' nominato Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Messina, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte di mezzi pesanti. 2. Il Commissario delegato dispone la realizzazione, per l'accesso dei mezzi pesanti in transito da e per il continente, di due approdi di emergenza, nelle zone gia' individuate nell'accordo di programma di cui in premessa, nel tratto costiero a sud della citta', in prossimita' dello svincolo autostradale esistente presso il villaggio Tremestieri. 3. A tal fine, tenuto conto della situazione di eccezionale urgenza, il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare progettazioni gia' predisposte o approvate da amministrazioni ed enti pubblici. |
| Art. 2.
1. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, il Commissario delegato si avvale del supporto degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate. 2. Il Commissario delegato, ai fini dell'approvazione dei progetti, indice, entro sette giorni dalla acquisizione della relativa disponibilita', una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sui progetti, affinche', una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati. 3. La conferenza servizi di cui al comma 2 delibera anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti, in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori; tale approvazione e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'. 4. In caso di motivato dissenso espresso dalla Conferenza di servizi, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 5. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro 10 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intendera' accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera. 6. Gli appalti necessari sono affidati, anche per lotti funzionali appartenenti alla medesima opera, a trattativa privata, mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti e sempreche' sussistano, in tale numero, soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. 7. Le aree demaniali necessarie alla esecuzione dell'intervento sono concesse e consegnate entro quindici giorni dalla approvazione del progetto, su richiesta del Commissario delegato. |
| Art. 3.
1. Per l'attuazione dei propri compiti, il Commissario delegato coordina un comitato tecnico-amministrativo da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e tecnico, che provvede, altresi', all'esame dei progetti da attuare per il profilo della qualita' tecnica e della congruita' economica. 2. Il comitato di cui al precedente comma 1 e' composto, oltre che dal Commissario delegato, da un avvocato dello Stato nominato dall'Avvocato Generale dello Stato, su proposta dello stesso Commissario, da un magistrato amministrativo, nominato dal Commissario medesimo ed autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonche' da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e da rappresentanti rispettivamente dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, dell'assessorato regionale lavori pubblici, dell'assessorato regionale beni culturali ed ambientali, dell'ANAS e del comune di Messina. 3. Ai componenti del comitato e' corrisposta un'indennita' pari al 50% dello stipendio nella globalita' delle voci per professori universitari. 4. Il comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla presente ordinanza, di una struttura amministrativa appositamente costituita presso la prefettura di Messina, con funzionari della carriera prefettizia e personale contrattualizzato della prefettura, nel numero massimo complessivo di sei unita'; al personale contrattualizzato e' attribuita un'indennita' mensile nella misura massima pari a 70 ore di straordinario, mentre agli altri componenti della struttura e' assegnato il trattamento di cui al comma 3. |
| Art. 4.
1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, e autorizzata la deroga alle seguenti leggi ed ai relativi conseguenti regolamenti d'esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18; regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26 e 27; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218. |
| Art. 5.
1. Il Commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, avvalendosi delle risorse finanziarie destinate alla esecuzione dell'accordo di programma citato nelle premesse. 2. La Regione siciliana trasferisce le risorse di cui al comma 1 su una contabilita' speciale all'uopo istituita dal medesimo Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. |
| Art. 6.
1. Gli uffici regionali delle Opere marittime e del Genio civile provvedono a vigilare sull'attuazione delle opere previste dalla presente ordinanza, effettuando verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva dei lavori. |
| Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. |
| Art. 8.
1. Il Commissario delegato presenta trimestralmente una relazione illustrativa al Dipartimento della protezione civile, inerente alle iniziative intraprese ed al relativo stato di attuazione. 2. Anche al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti connessi all'attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, delle unita' di personale impiegate presso il Dipartimento stesso sulla base di contratti di servizio in precedenza stipulati, ove ne sia dimostrata la convenienza economica rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalita' in relazione ai predetti contratti di servizio. Al relativo onere si provvede con utilizzo di quota parte delle economie conseguenti al venir meno dei suddetti contratti di servizio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola |
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