| Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 12 dicembre 2001 |  
| Certificati  di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio  2001  e scadenza 1 luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 60 del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  successive modificazioni. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare  operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di  certificati  di  credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 112, recante riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione della  delega  prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:    i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino  al  31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;    la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;    l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;    al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  in  parola quanto dovuto,  e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:      a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;      b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;      c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;      d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003;    con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;  Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale,  e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno  1999  la  data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola,   ha   ridotto   di   lire  600  miliardi  l'importo  massimo complessivo,  ancora  da corrispondere, pari a lire 2.400 miliardi, e di  lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in   particolare,  il  quarto  comma  dell'art.  2,  come  sostituito dall'art.  3  della  legge  29  novembre  2001, n. 419, con cui si e' stabilito  il  limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,  al  netto  di  quelli  da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Visto   il  decreto  19  luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il  Ministero  delle  finanze  ha definito le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999;  Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre 1999, con cui, per le finalita'  del  citato art. 60, comma 6, della legge n. 112 del 1999, si  e'  provveduto all'emissione della prima annualita' dei titoli di Stato  previsti  dalla  citata  normativa,  assegnando certificati di credito  del  Tesoro con godimento 1 gennaio 2000 e scadenza 1 luglio 2007;  Vista  la  lettera  n. 204384 in data 19 novembre 2001 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un apposito elenco, riguardante, per  la seconda delle suddette annualita', i nominativi, degli aventi diritto  alla  restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza  della presentazione delle relative domande di rimborso e di  discarico  per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati titoli  di  Stato  per  complessivi  206.081.000  euro,  tenuto conto dell'importo  di  lire  163.456.000 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita', un'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale    di    complessivi   206.081.000   euro,   pari   a   lire 399.028.457.870,  da versare all'entrata del bilancio statale con due separate  quietanze,  la  prima  di  L.  398.865.001.870 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 163.456.000;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte  titoli S.p.a, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;                              Decreta:                               Art. 1.
    Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, e successive  modificazioni,  e  per  le  finalita' di cui all'art. 60, comma  6  del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112, come modificato ed integrato dall'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore,  per  l'importo di nominali 206.081.000 euro, da assegnare ai  soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli  erariali  indicati  nell'elenco  allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:    godimento: 1 gennaio 2001;    scadenza: 1 luglio 2008;    prezzo d'emissione: alla pari;    rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2008;    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di seguito indicate.  Il  tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito   emessi   con   il   presente  decreto,  verra'  determinato aggiungendo  15  centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  con  scadenza  a  sei mesi, arrotondato  ai  5  centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla  fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1 gennaio al 1   luglio  successivo  e  alla  fine  del  mese  di  giugno  per  la semestralita' dal 1 luglio al 1 gennaio successivo.  Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto  percentuale  tra  180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al precedente comma, e' pari:    in  caso  di  asta  non  competitiva,  al prezzo meno elevato tra quelli  offerti  dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;    in  caso  di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte   risultate   aggiudicatarie,   ponderata   per  le  relative quantita'.  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti  all'asta  BOT  a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo   considerato   per   il  calcolo  delle  semestralita'  verra' determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con  base  trecentosessanta  giorni),  relativi  ai  BOT  di  durata trimestrale  e  annuale  offerti  alle  aste  tenutesi  alla fine dei suindicati mesi di riferimento.  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra' determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta  di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il  calcolo  delle  semestralita'  sara'  pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'.  In  applicazione  dei  suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle semestralita' decorse, sono pari al:    2,50% per la prima semestralita', con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2001;    2,25%  per la seconda semestralita', con decorrenza 1 luglio 2001 e scadenza 1 gennaio 2002.  Il  tasso  d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralita' successive  alla  seconda  verra'  reso  noto con comunicato stampa e verra'  accertato  con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle   finanze,   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 2.
    E'  affidata  alla  Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle operazioni concernenti  l'assegnazione  dei  certificati agli aventi diritto, da effettuarsi  secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.  Qualora   l'importo   dovuto   agli  aventi  diritto  non  consenta l'assegnazione  per  pari  capitale nominale, l'importo stesso verra' arrotondato  per  eccesso  ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale  arrotondamento,  si procedera' all'assegnazione dei certificati stessi;  l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli  in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere  versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.  Il  versamento  dovra'  essere  effettuato  presso le filiali della Banca   d'Italia  contestualmente  all'assegnazione  dei  certificati effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 3.  La  Banca  d'Italia,  a  sua  volta,  provvedera' a riversare sulla sezione   di   Tesoreria   provinciale  di  Roma  le  suddette  somme introitate.  La  sezione di Tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di entrata  al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4.  |  
|   |                                 Art. 3.
    L'importo  minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nominali.  Ai  sensi  dell'art.  39  del  decreto legislativo n. 213 del 1998, citato   nelle  premesse,  l'importo  assegnato  dei  certificati  e' rappresentato  da  iscrizioni  contabili;  tali  iscrizioni contabili continuano  a  godere  dello  stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni  e  le  esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale  assegnato  agli aventi diritto verra' riconosciuto mediante accreditamento  nei  conti  di  deposito in titoli presso la predetta societa', intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato  al  presente  decreto,  i  quali  accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.  |  
|   |                                 Art. 4.
    Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  e  al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.  |  
|   |                                 Art. 5.
    Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali  posticipate  al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. La prima  semestralita'  e'  pagabile  il  1 luglio 2001 e l'ultima il 1 luglio  2008.  All'atto  dell'assegnazione  verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alla semestralita' scaduta.  Gli  interessi  semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto  delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati pari a 1.000 euro.  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.  Gli  eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il  valore  in  euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente,  per  il  rapporto  di  conversione permanente lira/euro, arrotondando,  ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine.  |  
|   |                                 Art. 6.
    Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione  il  1  luglio  2008,  tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonche' del  decreto  ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.  |  
|   |                                 Art. 7.
    I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998.  In  applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del  1998,  tutti  gli  atti  e  i  documenti comunque riguardanti le operazioni  di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  i  conti  e  la corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  sono  esenti  da  imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.  |  
|   |                                 Art. 8.
    Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  per  il  visto all'Ufficio centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
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