IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2002, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2002, che disciplina tale aspetto, e' in corso di approvazione; Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Decreta: Art. 1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2002. Roma, 20 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola |