Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE UMBRIA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2001
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fissazione dell'aliquota. (Deliberazione n. 1631).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
Richiamata la propria deliberazione 28 novembre 2001, n. 1514;
Visto il documento annuale di programmazione (DAP) 2002/2004 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2001 con deliberazione n. 172 che prevede al capitolo 5, paragrafo 5.2.2 pagina 245: "... si ritiene congrua una elevazione dell'aliquota di 0,2 punti percentuali con esclusione dello scaglione di reddito da 0 a 20 milioni di lire, portando quindi l'addizionale regionale all'1,1 per cento, fermo restando che per lo scaglione da 0 a 20 milioni di lire la stessa resta nella misura dello 0,9";
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa giunta:
a) del parere di regolarita' tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente;
b) del parere di legittimita' espresso dal direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di stabilire che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2002, e' determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:

a) fino a | L. 20.000.000| Euro 10.329,14| 0,9% b) da L. 0 a | L. 30.000.000| Euro 15.493,71| 1,1% c) da L. 0 a | L. 60.000.000| Euro 30.987,41| 1,1% d) da L. 0 a | L. 135.000.000| Euro 69.721,68| 1,1% e) superiore a | L. 135.000.000| Euro 69.721,68| 1,1%

dando atto che in caso di modifica degli scaglioni attualmente vigenti l'aliquota dello 0,9 per cento resta confermata a valere sullo scaglione piu' basso, e quella dell'1,1 per cento su tutti gli altri scaglioni.
3) di pubblicare nel bollettino ufficiale della regione Umbria il presente provvedimento;
4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, entro il 31 dicembre 2001, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presidente: Lorenzetti
 
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