LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali; Richiamata la propria deliberazione 28 novembre 2001, n. 1514; Visto il documento annuale di programmazione (DAP) 2002/2004 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2001 con deliberazione n. 172 che prevede al capitolo 5, paragrafo 5.2.2 pagina 245: "... si ritiene congrua una elevazione dell'aliquota di 0,2 punti percentuali con esclusione dello scaglione di reddito da 0 a 20 milioni di lire, portando quindi l'addizionale regionale all'1,1 per cento, fermo restando che per lo scaglione da 0 a 20 milioni di lire la stessa resta nella misura dello 0,9"; Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa giunta: a) del parere di regolarita' tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente; b) del parere di legittimita' espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
Delibera: 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di stabilire che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2002, e' determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:
a) fino a | L. 20.000.000| Euro 10.329,14| 0,9% b) da L. 0 a | L. 30.000.000| Euro 15.493,71| 1,1% c) da L. 0 a | L. 60.000.000| Euro 30.987,41| 1,1% d) da L. 0 a | L. 135.000.000| Euro 69.721,68| 1,1% e) superiore a | L. 135.000.000| Euro 69.721,68| 1,1%
dando atto che in caso di modifica degli scaglioni attualmente vigenti l'aliquota dello 0,9 per cento resta confermata a valere sullo scaglione piu' basso, e quella dell'1,1 per cento su tutti gli altri scaglioni. 3) di pubblicare nel bollettino ufficiale della regione Umbria il presente provvedimento; 4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, entro il 31 dicembre 2001, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presidente: Lorenzetti |