| Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  
| DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001 |  
| Requisiti   per  la  partecipazione  alle  gare  di  appalto  e  di concessione di lavori pubblici. (Determinazione n. 16/23). |  
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  IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
    Sono  pervenute  a  questa  Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici  numerose  richieste  da  parte  di  stazioni  appaltanti di chiarimenti  in  merito all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.   Al   riguardo  il  consiglio  dell'Autorita',  nella riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.                                  I  In  base  al  disposto  di  cui  all'art.  8,  comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1   gennaio   2000,   i   lavori  pubblici  possono  essere  affidati esclusivamente  a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso  articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilita' morale, finanziaria e professionale.  Gia'  all'atto  della  qualificazione,  le  imprese, in conformita' all'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,   n.   34,   oltre   che   requisiti   economico-finanziari   e tecnico-organizzativi,  devono  dimostrare  di possedere requisiti di carattere  generale  che  attengono,  piu' propriamente, all'indicata affidabilita'  morale,  economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione  12 ottobre  2000, n. 47, l'Autorita' per la vigilanza sui   lavori   pubblici   ha   stabilito   quale   debba   essere  la "documentazione   mediante   la   quale   i  soggetti  che  intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale".  Requisiti  di  carattere  generale,  inerenti all'affidabilita' del contraente,  oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere  al  momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel  testo  introdotto  dall'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica  30 agosto  2000,  n.  412, vanno, infatti, "esclusi dalla partecipazione  alle  procedure  di affidamento degli appalti e delle concessioni  e non possono stipulare i relativi contratti" le imprese che  versano  in  una  delle, successivamente elencate, situazioni di incompatibilita'. In base, poi, al disposto di cui al gia' richiamato art.  8, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il  potere  di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti.  Per  gli  appalti  relativi  a lavori di importo pari o inferiori a euro  150.000,  per  i  quali  il  sistema  di  qualificazione non e' obbligatorio,  alle  stazioni  appaltanti  puo'  competere  anche  la verifica,   per  i  soggetti  non  in  possesso  di  attestazione  di qualificazione, dei requisiti tecnico-organizzativi.  Va  poi  richiamata,  per  completezza  di  analisi,  la disciplina relativa  al  "Casellario  informatico delle imprese qualificate" nel quale  vanno  inseriti  dati  e  notizie  concernenti  le  imprese  e rilevanti   al  fine  della  ammissione  alle  gare  e  che  "sono  a disposizione  di  tutte  le  stazioni appaltanti per l'individuazione delle  imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici"  (art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).  Cio'  premesso,  dal  confronto  delle  norme  di cui agli indicati articoli 17  e 27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000  e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e  successive  modificazioni, e' dato rilevare che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra le ivi descritte fattispecie, le stesse sono tutte   relative   a   medesimi   fatti   e   circostanze   incidenti sull'affidabilita' morale, economica e professionale del concorrente. Alcune    delle    fattispecie    attengono   alla   persona   fisica dell'imprenditore,  altre,  invece,  ineriscono  specificamente  alla attivita'  di  impresa e trovano applicazione indipendentemente dalla relativa   titolarita'.  Tali  fatti  e  circostanze  -  se  ritenuti insussistenti  -  portano,  al  momento  della  qualificazione  delle imprese,   ad  una  certificazione  di  idoneita'  di  tipo  statico, implicante  una  generale  capacita'  giuridica alla stipulazione dei contratti,    sia    pure   limitata   alla   durata   dell'efficacia dell'attestazione.  Gli  stessi,  inoltre, in occasione della singola gara,  formano  oggetto  di  una  verifica  di  tipo  dinamico  sulla perdurante  attualita'  di  detta  idoneita'  e  si  riflettono sulla legittimazione  a  contrarre del concorrente. Infine, con riferimento al  "Casellario  informatico  delle  imprese qualificate", detti dati sono  oggetto  di  raccolta,  documentazione  e rappresentazione alle stazioni  appaltanti  al  fine  indicato  della "individuazione delle imprese  nei  cui  confronti  sussistono  cause  di  esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici".  Altra  considerazione  di  carattere  generale  e'  che  la mancata qualificazione  o  mancata  ammissione  alla  singola  gara non ha il carattere  di sanzione punitiva, con la necessita', pertanto, di fare sempre  e  comunque  applicazione  dei  principi  propri  del sistema sanzionatorio.   La   disciplina   in   esame  e'  posta  a  garanzia dell'elemento  fiduciario  che caratterizza il contratto di appalto e comporta,  conseguentemente,  una  forma  di  autotutela  per  l'ente aggiudicatore  che,  nella  ricorrenza di oggettivi e definitivamente acclarati  presupposti,  puo' precludere la partecipazione e consente il rifiuto della stipulazione del contratto.  Da  tenere  presente,  infine,  che  dette  disposizioni,  le quali trovano   applicazione  indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, costituiscono,   per   molti  aspetti,  l'esatta  riproduzione  della normativa  di  cui all'art. 24 della direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 37,  che  disciplina,  per  le  gare  sopra soglia, le ipotesi in cui l'imprenditore puo' essere escluso dalla partecipazione all'appalto e che, secondo la giurisprudenza prevalente, conterrebbe un'elencazione tassativa  delle cause di esclusione dalle gare; tassativita' che non ha  precluso  logiche  deroghe da parte del legislatore nazionale, il quale  ha  inserito,  per  ragioni  di  diritto  interno,  ipotesi di esclusione  -  es.  applicazione  delle  misure antimafia, violazione delle  intestazioni fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto della direttiva comunitaria indicata.  Ulteriore  considerazione  di carattere generale e' che i requisiti in  esame,  in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro  consorziate  o  che intendono associarsi o consorziarsi, devono essere  posseduti da tutte le imprese facenti parte dell'associazione o  consorzio,  in  quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti  fenomeni,  non  puo'  implicare  una  deroga alla regola della necessaria  affidabilita'  morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.  |  
|   |                                   II  A) Quanto alle specifiche ipotesi considerate dall'indicato art. 75 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni,  non  da'  luogo a particolari problemi interpretativi quella concernente lo stato di affidabilita' economica delle imprese, per  cui  non  sono  ammesse  a  partecipare  alle  gare, ne' possono stipulare  i  relativi  contratti, quelle "che si trovano in stato di fallimento,  di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di  concordato  preventivo  o  nei  cui  confronti  sia  in  corso un procedimento   per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni" (relativo  comma 1,  lettera a). Elencazione, quella indicata, che e' similare  a  quella  scrutinata  ai fini della verifica del requisito dell'affidabilita'  economica  al  momento  della  qualificazione, la quale  fa  riferimento  alla "inesistenza di procedure dello stato di fallimento,   di  liquidazione  o  di  cessazione  dell'attivita'"  e "inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria" (art. 17,  comma 1,  lettera  g)  ed  h),  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  34/2000)  ed  e'  piu'  puntuale  rispetto  a  quella descritta  ai  fini dell'iscrizione nel "Casellario informatico delle imprese   qualificate"   individuata   come   "eventuale   stato   di liquidazione   o   cessazione   di   attivita';  eventuali  procedure concorsuali  pendenti"  (art.  27,  comma 2,  lettera n)  ed  o), del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000). L'elencazione dell'art.  75 citato, poi, si presenta aderente al testo comunitario, secondo  cui  puo'  essere  escluso  dalla partecipazione all'appalto l'imprenditore  "relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione  di  fallimento,  di  amministrazione  controllata,  di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista  dalle  legislazioni e regolamentazioni nazionali" (art. 24, comma 1, lettera a), della direttiva CEE n. 37/1993).  Vanno,   pertanto,  escluse  dalla  partecipazione  alle  gare  per l'affidamento  di  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici  non soltanto  le  imprese  nei  cui  confronti  sia  stato dichiarato con sentenza  uno  stato  di insolvenza ma anche quelle nei cui confronti "sia  in  corso un procedimento" per tale dichiarazione; procedimento che,   sulla   base  della  prevalente  giurisprudenza,  puo'  essere considerato "in corso" qualora vi sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore, a meno che non sopravvenga successiva desistenza.  Si  e'  disposta,  cosi',  la  piena  assimilazione  del concordato preventivo alla dichiarazione di fallimento, sulla base del fatto che entrambi  presuppongono  una acclarata situazione di insolvenza della impresa   e  la  omologazione,  rispetto  alle  situazioni  indicate, dell'amministrazione  controllata la quale, piu' che ad un conclamato dissesto,  e'  collegata  ad  un  momento  di  crisi o di difficolta' dell'impresa. Nessun riferimento, nella normativa in esame, e' fatto, invece,   alla  amministrazione  straordinaria,  di  cui  al  decreto legislativo   8 luglio   1999,   n.  270,  implicante  anch'essa  una situazione  di difficolta' dell'impresa e che e', invece, considerata causa di esclusione dalla qualificazione.  Il  requisito,  ai sensi del comma 2, dell'art. 75, del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, e'  autocertificabile  e  per  la sua dimostrazione, al momento della domanda di partecipazione, non occorre presentare alcun certificato.  B) Di   difficile  interpretazione  e'  la  successiva  ipotesi  di esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  e  di preclusione alla stipulazione  dei  contratti  di  appalto  e di concessione di lavori pubblici  per  i soggetti "nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423; (tale) divieto opera se la pendenza  del  procedimento  riguardi  il  titolare  o  il  direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico  se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice,  gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore  tecnico  se si tratta di altro tipo di societa'" (art. 75, comma 1,  lettera b),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni).  La  norma  contiene, pertanto, una dettagliata specificazione degli organi  della  impresa  nei  cui confronti va verificato il requisito della  pericolosita'  sociale,  che  costituisce  il  presupposto del procedimento.  La  stessa,  poi,  fa  riferimento ai soggetti nei cui confronti  e'  pendente  un  procedimento  per  l'applicazione di una misura  di  prevenzione  personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,  con  eventuale  obbligo  o divieto di soggiorno) ai sensi della  normativa  relativa  alle  persone pericolose per la sicurezza pubblica  (legge  27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3), ovvero ai sensi delle  disposizioni  contro  la  mafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 1  e 2),  o  a  tutela dell'ordine pubblico (legge 22 maggio 1975,  n.  152,  articoli 18  e 19) le quali a detto art. 3, legge n. 1423/1956,  fanno  esplicito  rinvio. Il procedimento e' da ritenersi pendente allorquando il questore o il procuratore nazionale antimafia o  il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale, nel cui circondario  dimora la persona, abbiano avanzato proposta motivata di irrogazione  della misura al presidente del tribunale avente sede nel relativo  capoluogo  di  provincia. Da considerare, poi, al riguardo, che  con  l'art.  34  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  e'  stata  prevista l'istituzione presso le segreterie delle  procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di   registri   per   le  annotazioni  relative  ai  procedimenti  di prevenzione   in   precedenza   indicati.  Con  la  conseguenza  che, verosimilmente, alle annotazioni riportate in tali registri ha inteso riferirsi il legislatore laddove ha previsto, al comma 2 dell'art. 75 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni,  l'onere  della produzione dei certificati dei carichi pendenti  con l'implicazione che tale certificazione va presentata in aggiunta  e  non  in  alternativa  con  il certificato del casellario giudiziario  che  riguarda piu' specificamente le ipotesi di cui alla lett. c)  del  precedente  comma 1  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni.  Nessun riferimento dalla norma in esame e' fatto, poi, alle persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione indicate,  ne'  a tale situazione si riferisce alcuna delle ulteriori fattispecie considerate dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999  e successive modificazioni. E' da ritenere, tuttavia,  che  anche  in  tal  caso resta preclusa al concorrente la partecipazione  alle  procedure  di affidamento e la stipulazione dei contratti. In base, infatti, al disposto di cui all'art. 10, comma 2, della  legge n. 575/1965, il provvedimento definitivo di applicazione della  misura  di  prevenzione  determina  il  divieto  di concludere contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni.  Ai  sensi,  inoltre,  del  disposto di cui al comma 4 dell'indicato art.  10  della  legge n. 575/1965, la preclusioni sussiste anche nei confronti  delle  persone conviventi con il sottoposto a sorveglianza speciale  e  nei cui riguardi, negli ultimi cinque anni, il tribunale abbia disposto l'estensione della misura cautelare.  Va  considerato,  poi,  che la preclusione alla partecipazione alle gare  ed  alla  stipulazione  dei  contratti di appalto, ai sensi del disposto  di  cui al comma 5-ter dell'indicato art. 10 della legge n. 575/1965,  sussiste  anche  per  le  persone  condannate con sentenza definitiva  o,  ancorche'  non  definitiva,  confermata  in  grado di appello,  per  uno  dei  delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale (di associazione di stampo mafioso), ed anche se non vi sia irrogazione delle misure di prevenzione.  E'  da  tenere  presente,  inoltre, che, in base al disposto di cui all'indicato   art.   34   della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  i provvedimenti  definitivi  con  i  quali viene irrogata una misura di prevenzione personale sono iscritti nel casellario giudiziario, anche se  della  relativa  esistenza  non  e'  fatta  menzione nei relativi certificati  rilasciati  a  richiesta  di  privati. E' da considerare infine  che, ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo   tre   anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione, l'interessato  puo'  chiedere  la  riabilitazione  che,  se concessa, comporta   la   cessazione   di  tutti  gli  effetti  pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.  Il  requisito  relativo  alla  mancata pendenza del procedimento in esame  non  e'  autocertificabile  (art. 75, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni) dovendo  l'interessato,  come  prima  rilevato, produrre a comprova i certificati  relativi  ai carichi pendenti, anche se tali certificati hanno  insufficiente valenza probatoria dal momento che, ai sensi del comma  2  dell'indicato  art.  34 della legge n. 55/1990 "non possono essere  rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri".  Il   requisito   va   successivamente   verificato  a  mezzo  della comunicazione scritta o telematica effettuata, anche su richiesta del soggetto  partecipante  alla gara (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252), dalla prefettura  della  provincia  in  cui  risiede  o ha sede il soggetto interessato;  oppure  tramite  certificato della Camera di commercio, industria,  artigianato  e agricoltura portante in calce la dicitura, ai   sensi  dell'art.  9  del  detto  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  252/1998  indicato,  "nulla  osta ai fini della legge 31 maggio   1965,   n.   575,   e  successive  modificazioni"  e  con l'indicazione della specifica attivita' svolta dall'impresa.  C) Particolarmente  complessa  e'  anche  l'ipotesi  ulteriore  del concorrente  "nei  cui  confronti  e'  stata  pronunciata sentenza di condanna  passata  in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati  che  incidono  sull'affidabilita' morale e professionale"; "il divieto  opera  se  la  sentenza  e'  stata  emessa nei confronti del titolare   o   del   direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa individuale;  del  socio  o  del  direttore  tecnico, se si tratta di impresa   in   nome  collettivo  o  in  accomandita  semplice;  degli amministratori  muniti  di  potere  di rappresentanza o del direttore tecnico  se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio". In ogni caso  il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di  completa  dissociazione  della  condotta  penalmente sanzionata". "Resta  salva  in  ogni  caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale  (concernente la concessione della riabilitazione) e dell'art. 445,   comma 2,   del   codice   di  procedura  penale"  (riguardante l'estinzione  del  reato  per decorso del termine) (art. 75, comma 1, lettera c)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive  modificazioni).  Disposizione,  quindi,  quella indicata, molto  piu' articolata e complessa di quella utilizzata ai fini della qualificazione  delle  imprese  e  che  fa  riferimento  soltanto  ad "inesistenza  di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero  di  sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del codice di procedura penale a carico del titolare, del   legale  rappresentante,  dell'amministratore  o  del  direttore tecnico  per  reati che incidono sulla moralita' professionale" (art. 17,  comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).  Al  riguardo  - a parte la disposta equiparazione della sentenza di applicazione  della  pena su richiesta, emessa ai sensi dell'art. 444 del  codice  di  procedura  penale  (cosiddetto patteggiamento), alla sentenza  di  condanna  vera e propria - particolarmente complessa e' l'individuazione   dei   reati   che   sono   considerati   incidenti sull'affidabilita'  morale  e professionale dell'imprenditore e delle modalita'  attraverso  le  quali  puo'  essere  dimostrata la mancata ricorrenza della condizione in esame.  Quanto  alla  prima  delle  indicate  questioni,  va  richiamata la determinazione   n.   56/2000   dell'Autorita'   di   vigilanza  che, conformemente  alle  indicazioni  di cui alla circolare del Ministero dei  lavori  pubblici del 1 marzo 2000, n. 182/40093, ha ritenuto che influiscono  sull'affidabilita' morale e professionale del contraente i  reati  contro  la  pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede  pubblica  ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto   siano  idonei  ad  incidere  negativamente  sul  rapporto fiduciario  con  le  stazioni  appaltanti  per  la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La  mancanza,  tuttavia,  di  parametri  fissi  e predeterminati e la genericita'  della  prescrizione  normativa lascia un ampio spazio di valutazione  discrezionale  per  la  stazione appaltante che consente alla  stessa  margini  di  flessibilita' operativa al fine di un equo apprezzamento  delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale,  quali  ad  esempio l'elemento psicologico, la gravita' del  fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive. Siffatta  discrezionalita'  e',  tuttavia,  limitata dalla previsione della  norma secondo cui e' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione degli  articoli 178  del  codice penale e 445 del codice di procedura penale,    riguardanti,    rispettivamente,   la   riabilitazione   e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata.  Il  che  consente  di ritenere, in particolare, che l'equiparazione della  sentenza  di  patteggiamento  alle sentenze di condanna, cosi' come  la ricaduta sulla societa' della condanna dell'amministratore o del  direttore  tecnico cessato dalla carica nel precedente triennio, non  puo'  comunque  portare a disapplicare la disciplina codicistica riguardante  le  indicate ipotesi di estinzione delle pene accessorie per  effetto  della  riabilitazione  e di ogni effetto della sentenza patteggiata in caso di decorso del tempo. Con la conseguenza che, una volta  pronunciata  dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato,   derivandone   l'estinzione   del  reato  e  delle  pene accessorie  ed  ogni  altro  effetto  penale  della  condanna, ovvero riconosciuto  dal  tribunale  estinto  il  reato  per  il decorso del termine  di  cinque o due anni - a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione - di cui al secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura   penale,   alla  stazione  appaltante  resta  preclusa  la possibilita'  di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna.  Analogamente   ed  all'opposto,  non  potra'  essere  fatta  alcuna valutazione   discrezionale  della  concreta  fattispecie,  dovendosi automaticamente escludere il concorrente nel caso di ricorrenza delle ipotesi  di  cui  all'art.  32-quater  codice  penale (malversazione, corruzione,  etc.), implicante una "incapacita' di contrattare con la pubblica  amministrazione",  nonche'  di  quella  di  irrogazione  di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.  Quanto,  poi,  alla  seconda delle questioni indicate, va osservato che   il   certificato  del  Casellario  giudiziario  -  con  la  cui produzione,  ai  sensi  dell'art. 75, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica  n. 554/1999 e successive modificazioni deve essere dimostrata  l'inesistenza della esaminata causa di incompatibilita' - non  riporta,  se  richiesto  da privati, le condanne per le quali e' stato  riconosciuto  il  beneficio  della  non  menzione,  nonche' le sentenze  di  applicazione  della pena su richiesta (patteggiamento), mentre  tali  sentenze  sono  riportate nei certificati integrali del Casellario  giudiziario  medesimo  rilasciati  su  richiesta  di  una pubblica  amministrazione  ovvero  di  un ente incaricato di pubblico servizio   (art.  688  del  codice  di  procedura  penale).  E  cosi' analogamente, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge n. 55/1990, i  certificati  del  Casellario  giudiziario  spediti  a richiesta di privati non riportano i provvedimenti definitivi di irrogazione della misura  di  prevenzione della sorveglianza speciale inflitta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1423/1956.  Con   la   conseguenza   che  il  presumibile  maggior  rigore  del legislatore,    che,    in    deroga    alla    normativa    generale sull'autocertificazione ha voluto imporre - per una ritenuta maggiore esigenza   di   affidabilita'   della   relativa  attestazione  -  la dimostrazione  del  requisito  soltanto  "mediante  la produzione del certificato  del Casellario giudiziario", potrebbe portare, di fatto, ad   una  nullificazione  dello  stesso  accertamento  sul  requisito medesimo  in  considerazione  del limitato contenuto attestatorio del certificato stesso. Stante, tuttavia, l'esplicito dato normativo, che impone  al  concorrente  il solo onere di produrre il certificato del Casellario giudiziario non sembra consentito alla stazione appaltante di gravarlo di un adempimento ulteriore, quale potrebbe essere quello della  presentazione  di un atto di notorieta' circa l'inesistenza di sentenze  di  condanne  con  beneficio  della  non menzione ovvero di irrogazione  di pena su richiesta ovvero di sanzioni irrogative della sorveglianza speciale.  In   questo   senso,  quindi,  la  carenza  della  piena  idoneita' probatoria  della certificazione che concerne il soggetto beneficiato sembra  implicare  un'inversione  dell'onere della prova in capo alla stazione  appaltante,  alla  quale,  peraltro,  per  la  verifica del requisito,  e'  consentito  accedere al "Casellario informatico delle imprese  qualificate" istituito presso l'Autorita' di vigilanza ed in cui  vanno  inserite  tutte  le  "sentenze  di  condanna  passate  in giudicato  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura penale" (art. 27, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2001.  Va  considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 688 del codice di procedura  penale,  "nei casi in cui il certificato e' necessario per provvedere  ad  un  atto  delle  loro  funzioni",  le amministrazioni pubbliche  ed  i  soggetti  esercenti  un  pubblico  servizio possono richiedere   il  certificato  integrale  del  Casellario  giudiziario medesimo  cosi'  come  le  stesse  pubbliche  amministrazioni possano accedere  ai  registri  relativi ai carichi pendenti. Ed ove cio' non sia  possibile per la natura privatistica dell'ente aggiudicatore, lo stesso potra' farne richiesta all'Autorita' di vigilanza che, per suo conto, provvedera' alla acquisizione delle necessarie informazioni di cui  agli indicati registri e del certificato generale del Casellario medesimo.  Ciononostante,  per una piu' efficace dissuasione dalla commissione di  illeciti  e  senza  che  ne  derivi  alcun serio aggravio per gli interessati,  le  stazioni  appaltanti  possono disporre nei bandi di gara   che  la  dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti autocertificabili  contenga anche una attestazione circa l'assenza di sentenze  di  condanne  con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione  di  pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze, ancorche' non  definitive,  relative  a  reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.  Coerentemente,   poi,   ad  un  pregresso  prevalente  orientamento giurisprudenziale,  e'  stato  formalmente  codificato  il  principio secondo  cui  il  divieto di partecipazione alle gare opera anche nel caso  in  cui  la  sentenza sia stata emessa nei confronti di persone fisiche  cessate  dalle  cariche  sociali nel triennio antecedente la data  di pubblicazione del bando, a meno che non venga dimostrato che l'impresa  ha  adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  penalmente  sanzionata.  La  semplice cessazione, pertanto, dalla  carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, non e' di per  se'  sola  considerata sufficiente ad escludere la ripercussione sulla societa' della condanna inflitta all'organo, potendosi trattare di  mera  sostituzione  di  facciata,  ed  occorrendo,  pertanto, per evitare  la  ripercussione  sulla  societa', la dimostrazione di atti concreti  e  tangibili  di  dissociazione  dalla condotta delittuosa, quale   ad   es.   l'aver   iniziato   verso   lo  stesso  azione  di responsabilita' sociale.  D) Del  tutto  nuova,  poi,  e'  l'ipotesi  secondo cui non possono essere ammesse a partecipare alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni  di  lavori  pubblici  e non possono stipulare i relativi contratti  le  imprese  "che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55"  sulla  prevenzione  della  delinquenza di tipo mafioso (art. 75, comma 1,  lettera  d),  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni).  Come  e' noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti  appaltatori  si  ricollega  all'esigenza  di evitare che la stazione  appaltante  perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato  alla gara; sicche', tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna societa' appositamente autorizzate ai sensi della legge  23 novembre  1939,  n.  1966,  le quali, a loro volta, abbiano comunicato   alla   amministrazione   l'identita'   dei   fiducianti, l'acclarata   intestazione  fiduciaria  comporta  l'esclusione  dalla partecipazione  alle  gare  e  la  preclusione  alla stipulazione dei contratti.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991,  n.  187,  e'  stato  emanato  l'apposito  "regolamento  per il controllo  delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere  pubbliche"  al  quale  va fatto rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle societa' aggiudicatrici ed ai controlli  sui relativi adempimenti. Puo', poi, essere osservato che, per  la  configurazione  dell'ipotesi  in  esame,  come  ritenuto  in giurisprudenza,  non  e'  necessario  il  trasferimento  di  beni dai fiducianti   al   soggetto  fiduciario,  essendo  sufficiente  che  a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione  ad  esercitare i diritti o le facolta', necessari per la  gestione  dei  beni,  che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.  E) Quanto,  poi,  all'ipotesi  di  esclusione  di coloro "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  sicurezza  e  ad  ogni  altro  obbligo  derivante dal rapporto di lavoro"  (art.  75, comma 1, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica   n.   554/1999   e   successive   modificazioni),  ne  va sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a quella rilevante ai fini della    qualificazione    "inesistenza    di    violazioni    gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela  della  prevenzione  e  della  sicurezza dei luoghi di lavoro" (art.   17,   comma 1,  lettera  l),  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  34/2000).  Dal  testo  della  norma,  sembra  potersi rilevare   che   sia   necessario,   al   fine  della  configurazione dell'ipotesi   esaminata,   un   definitivo   accertamento,  di  tipo giurisdizionale   o   amministrativo,   in  ordine  alla  commissione dell'infrazione;  e  che  sussistano elementi che inducano a ritenere "grave"  la  violazione  medesima.  Va al riguardo considerato che il piu' delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale connesso  a  piu' gravi forme di reato penale, con la conseguenza che della   stessa   risulta   fatta  attestazione  nei  certificati  del Casellario  giudiziario. Inoltre, la "gravita'" della violazione puo' desumersi   da   parte  della  stazione  appaltante  dalla  specifica tipologia  dell'infrazione  commessa,  sulla  base  anche del tipo di sanzione  (arresto  o  ammenda)  per  essa  irrogata,  dall'eventuale reiterazione  della  condotta,  del  grado  di  colpevolezza  e delle ulteriori  conseguenze  dannose  che ne sono derivate (es. infortunio sul  lavoro).  Va  tenuto  presente, inoltre, che per infrazioni alle norme  in  materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto  di  lavoro  debbono  intendersi  non  soltanto le omissioni inerenti  il  mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le  infrazioni  alle  prescrizioni  di  cui al decreto legislativo n. 626/1994,  decreto  legislativo  n.  494/1996  e  decreto legislativo 19 dicembre 1999, n. 528, sulla sicurezza nei cantieri.  F) Considerazioni  analoghe  vanno, poi, svolte per quanto riguarda la  successiva  ipotesi  riguardante coloro "che hanno commesso grave negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  di  lavori  affidati  dalla stazione   appaltante  che  bandisce  la  gara"  (art.  75,  comma 1, lettera f),  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 e successive  modificazioni).  Fattispecie  piu'  specifica  rispetto a quella prevista, ai fini della qualificazione, dall'art. 17, comma 1, lettera i),  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 "inesistenza  di  errori  gravi nell'esecuzione di lavori pubblici" e per  la  quale  non  e'  prevista  alcuna  specifica  annotazione nel "Casellario informatico delle imprese qualificate". Anche in tal caso l'esclusione  dalle  gare  puo' aver luogo soltanto in presenza di un accertamento,  in  sede  amministrativa  o  giurisdizionale, circa la ricorrenza di una negligenza che sia qualificata come "grave", ovvero che    implichi   un   atteggiamento   psicologico   di   mala   fede nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto con la medesima stazione  appaltante.  La  norma  -  consentendo alle amministrazioni appaltanti  di  escludere dalle procedure finalizzate alla scelta del contraente  per  l'esecuzione di lavori soggetti che, nell'esecuzione di  altro lavoro, si siano resi colpevoli di negligenza o mala fede - deroga al principio di accesso generalizzato alle pubbliche gare, cui segue  l'obbligo dell'ente committente di contrattare con il soggetto che,  in  esito  allo  specifico  metodo  di selezione, risulti avere prodotto la migliore offerta.  Per   la   configurazione  dell'ipotesi  in  esame  non  basta,  in particolare,  che  i  lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ovvero  in  maniera  non  rispondente  alle esigenze del committente, occorrendo,   invece,   una  mancata  esecuzione  che  renda  l'opera appaltata   concretamente   inutilizzabile.  Ne'  e'  sufficiente  la semplice   violazione   del  dovere  di  diligenza  nell'adempimento, occorrendo,  altresi',  che si tratti di negligenza qualificata da un atteggiamento   psicologico  doloso  o  comunque  gravemente  colposo dell'appaltatore.  In   definitiva,   occorre   che   vi   sia   stato   inadempimento dell'imprenditore   che  abbia  portato  alla  dichiarazione  di  non collaudabilita'  dei lavori, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi  dell'art.  119  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999  e successive modificazioni, ovvero ad una gravemente errata esecuzione  del  contratto  giudiziariamente  accertata  anche se non abbia fatto seguito la pronunzia di risoluzione.  Da  rilevare  ancora  che, a differenza della normativa comunitaria che  considera  rilevante  qualsiasi  errore  professionale  commesso dall'appaltatore,   la  norma  in  esame  limita  l'esclusione  dalle procedure  di  gara  ai  soli  fatti di inadempimento dell'impresa in pregressi   rapporti  con  la  stazione  appaltante.  L'errore  grave nell'esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque commesso, e' invece  situazione ostativa al conseguimento della qualificazione, in base al disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera l), del decreto del  Presidente della Repubblica n. 34/2000 e la sua dimostrazione e' connessa   al  dovere  delle  stazioni  appaltanti  di  comunicazione all'Autorita'   per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici  dei  fatti implicanti grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti  di  appalto.  Come,  poi,  ritenuto  in giurisprudenza, va sottolineato  che  i  comportamenti  compiuti dai dipendenti in danno della  stazione  appaltante e sanzionati in sede penale si pongono in stretta   connessione   con  l'esecuzione  dei  lavori  ed  integrano l'ipotesi  di  negligenza  dell'impresa  appaltatrice  che  abbia  al riguardo  omesso  ogni  dovuto  e  preventivo  controllo (anche nella scelta  delle  maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione di affidabilita' sia sul piano tecnico che su quello morale).  G) Un  accertamento  amministrativo o giurisdizionale occorre anche per  quanto  riguarda  l'ulteriore fattispecie relativa a "coloro che abbiano  commesso  irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o  quella  dello Stato in cui sono stabiliti" (art.   75,   comma 1,   lettera g),  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  554/1999  e  successive  modificazioni). A differenza della  normativa  comunitaria,  secondo cui puo' essere escluso dalla partecipazione  all'appalto l'imprenditore "che non sia in regola con gli  obblighi  del  pagamento  delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni   del   Paese   ove   egli  e'  stabilito  o  del  Paese dell'amministrazione  aggiudicatrice"  (art.  24, comma 1, lettera f) della  direttiva  CEE 37/93) l'ipotesi considerata richiede, infatti, la  definitivita'  dell'accertamento  dell'irregolarita'  tributaria; definitivita'    che   puo'   conseguire   sia   ad   una   decisione giurisdizionale,  sia  da  un  atto  amministrativo  di  accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.  H) L'ultima fattispecie di cui alla lettera g), dell'art. 75, comma 1,  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni,   e',   infine,   relativa  a  coloro  "che  nell'anno antecedente  la  data  di  pubblicazione del bando di gara hanno reso false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni rilevanti  per  la  partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".  La  norma  e' di contenuto pressoche' identico a quella di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica   n.  34/2000,  relativa  ai  requisiti  generali  per  la qualificazione, "inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  agli  appalti  e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione".  A   differenza,   tuttavia,  di  tale  corrispondente  disposizione regolamentare  sul  sistema  di  qualificazione,  che  non pone alcun limite  temporale  alla rilevanza delle dichiarazioni rese, l'ipotesi in  esame  attribuisce  rilievo  alle  sole  dichiarazioni false rese nell'ultimo  anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Con la  conseguenza,  peraltro,  che,  sulla  base di una interpretazione logico-sistematica  delle  due  fattispecie,  si deve ritenere che il termine  annuale  sia  operante  anche  per  la qualificazione di cui all'art.  17  indicato.  Se  cosi' non fosse, infatti, si avrebbe una incomprensibile   diversita'   di   valutazione  dello  stesso  fatto implicante  il  medesimo  disvalore e l'ipotizzazione di una causa di esclusione  dalla  qualificazione  definitiva e senza possibilita' di riabilitazione.  La  fattispecie si correla, poi, all'art. 27, comma 2, lettera r) e s) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che prevede l'inserimento  nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" degli  "eventuali  provvedimenti  di  esclusione  dalle gare ai sensi dell'art.   8,   comma 7,   della   legge   adottati  dalla  stazione appaltante",  e delle "eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle  procedure  di  gara,  accertate  in esito alle procedure di cui all'art. 10, comma 1-quater, della legge".  L'ipotesi in esame concerne, quindi, innanzitutto il caso in cui la falsita'  della  dichiarazione  riguardi  i  requisiti  di  capacita' economico-finanziaria   e   tecnico-organizzativi  e  risulti  da  un provvedimento  dell'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori pubblici adottato,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive  modificazioni,  a  seguito di segnalazione della stazione appaltante cosi' come disposto dall'indicato art. 10, comma 1-quater, della medesima legge.  La  stessa  riguarda, inoltre, anche i casi in cui siano state rese dichiarazioni  non  veritiere  in  ordine ad altri requisiti ed altre condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di gara, sia  configurabile  o  meno  un  reato,  ed escluso il caso in cui la difformita'  tra  le dichiarazioni rese e le attestazioni documentali acquisite  successivamente  sia  dovuta a comprovato errore scusabile implicante  la  non  intenzionalita' della difforme dichiarazione. Ne consegue che le stazioni appaltanti dovranno segnalare alla Autorita' per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  tutti  i  casi  di  non corrispondenza,  con  riferimento  ai  requisiti  e condizioni per la partecipazione  alle gare, tra le dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione; e l'Autorita', a sua volta, provvedera'   alla   diretta  iscrizione  del  dato  nel  "Casellario informatico  delle  imprese  qualificate"  qualora  lo stesso risulti confermato   da  un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo divenuto    inoppugnabile,   ovvero,   negli   altri   casi,   previo contraddittorio  con l'interessato. Da tenere presente che il termine annuale  entro  il  quale e' operante l'esaminata preclusione decorre dalla  data  di  commissione  del  fatto;  sicche'  dallo  stesso  va concretamente  detratto  il tempo occorrente ai fini della iscrizione del dato nel "Casellario informatico delle imprese qualificate".  |  
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In sede di gara l'amministrazione procede alla individuazione di un campione  di  concorrenti,  nei cui confronti verifica la veridicita' delle   autodichiarazioni;   il   campione   e'  individuato  tramite sorteggio,  tranne  che  non  esistano e siano motivatamente indicate ragioni che giustifichino una diversa scelta.  Le  stazioni  appaltanti  procedono,  poi,  ad  una  verifica circa l'esattezza  delle dichiarazioni. L'impresa viene esclusa se si trova nelle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.   554/1999   e   successive   modificazioni   come  ostative  alla partecipazione  alle  gare. La stazione appaltante, verificato che vi e'  difformita'  tra  quanto  dimostrato  e  quanto costituisce causa ostativa  alla partecipazione, segnala gli estremi della difformita', indipendentemente  dall'accertamento  penale,  all'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici.  Al  riguardo  e'  da tenere presente che, ad integrazione di quanto gia' precisato al punto H) del capo II, esistono disposizioni del cui contenuto  va  effettuato un coordinamento. Anzitutto la disposizione dell'art.  27  del  regolamento  n.  34/2000  prevede le segnalazioni all'Osservatorio,  da  un lato della situazione di oggettiva falsita' della  dichiarazione in quanto accertata con il procedimento previsto dall'art.  10,  comma 1-quater,  della legge n. 109/1994 e successive modificazioni,   dall'altro  prevede  una  formula  generale  che  si riferisce  ai  provvedimenti  di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni  appaltanti.  Questi  provvedimenti di esclusione dalle gare possono  fondarsi  su situazioni di fatto diverse, possono conseguire alla  esistenza  di  situazioni preclusive, possono riferirsi a fatti gia'  accertati  irrevocabilmente  con sentenze passate in giudicato, etc.,  possono  riferirsi  ad  attestazioni esistenti nel "Casellario informatico   delle   imprese  qualificate"  circa  il  comportamento dell'impresa   e   possono,   infine,   riguardare  le  stesse  false dichiarazioni  previste  con riferimento all'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.  Risulta,  quindi,  evidente che la generica previsione dell'art. 27 indicato  deve avere un'interpretazione differenziata a seconda delle fattispecie  cui  si  riferisce  e  che vi possono essere ricomprese. Quanto, poi, all'ipotesi di falsa dichiarazione sorgono due problemi. Il  primo concerne il significato dell'espressione "falsa". Essa puo' essere  intesa  come riferimento ad un fatto costituente reato oppure intesa come espressione che riguardi la difformita' tra dichiarazione e attestazioni documentali successivamente acquisite, non determinata da  quell'errore  scusabile  che,  proprio  in  quanto tale, tende ad escludere  l'intenzionalita'  della difforme dichiarazione. Pertanto, ove  si  accerti  che  vi  e'  difformita'  e  non vi e' stato errore scusabile,  deve  considerarsi  verificato  ogni elemento che attiene alla   cosiddetta  falsita'  della  dichiarazione.  Va,  poi,  tenuto presente  che, indipendentemente da ogni previsione normativa, quando si  tratti  di provvedimenti aventi carattere o effetti sanzionatori, e'  principio  generale  dell'ordinamento che l'adozione degli stessi debba  essere  preceduta  da  un  momento di contraddittorio. Cio' la giurisprudenza  in  tanti  casi  ha  ritenuto, ed ha affermato che le regole  del  contraddittorio  ed  il  modo di attuarsi debbono essere desunte  da  fattispecie  analoghe che in questo caso sono costituite proprio  dall'art.  10,  comma 1-quater  della  legge  n.  109/1994 e successive  modificazioni.  Ne  segue  che  la comunicazione da parte della   stazione   appaltante  puo'  comportare,  in  ogni  caso,  un procedimento in contraddittorio, salvo che gli elementi forniti siano esaustivi  della  dimostrazione  della  anzidetta discordanza. Allora potra'  aversi  diretta iscrizione sulla base di un provvedimento nel "Casellario  informatico  delle  imprese  qualificate". In entrambi i casi,  comunque,  i provvedimenti sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo.  Il  rapporto  poi  tra  gli  effetti  delle  fattispecie  che vanno inserite  nel  "Casellario  informatico  delle imprese qualificate" e delle  fattispecie tassative di esclusione puo' essere inteso tenendo presente   che   le   fattispecie  relative  al  Casellario  medesimo discendono da tre cause:    1) procedimenti giudiziali conclusi con sentenza definitiva;    2) provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili;    3) fattispecie  di  illeciti  che  richiedono un accertamento, in base a quanto sopra detto, effettuato dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.  Per  le prime due ipotesi: 1) le fattispecie previste come causa di esclusione,  seguono  la  sorte  delle  conseguenze  non penali delle pronunce  penali  (vedi codice procedura penale); 2) il provvedimento definitivo   dell'autorita'  amministrativa,  tipico  in  materia  di previdenza,  e' di regola suscettibile di sanatoria in conseguenza di regolarizzazione  successiva.  Non  vi  e'  dubbio  che,  fino  a che sanatoria  e regolarizzazione non siano intervenute, vi e' l'illecito iscritto  al  "Casellario informatico delle imprese qualificate" e vi e' l'obbligo di esclusione dalle gare.  L'ultima  ipotesi trova invece una espressa indicazione del termine di  durata  che  e'  quella  dell'anno. Pur se nella realta' concreta l'anno  puo'  ridursi  ad  un  periodo  di  tempo  minore non si puo' superare  il  dato normativo il quale riguarda il limite di efficacia della  dichiarazione  falsa  ed  ha  come  momento di riferimento due termini:  la  data  in  cui  si  bandisce la gara e la data in cui la falsita'  e' avvenuta. L'iscrizione nel "Casellario informatico delle imprese  qualificate" puo' certamente avvenire successivamente, ma si tratta  di  lasso  di  tempo  cui  solo la prassi amministrativa puo' apportare quella riduzione che lo renda ragionevole.  Si  puo'  ritenere,  pertanto,  che le stazioni appaltanti debbano, innanzi  tutto, procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei  requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla  gara,  sulla  base  delle autodichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili anche  dai  dati risultanti dal "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.  Nell'espletamento di detta verifica le stazioni appaltanti opereranno (secondo consolidato orientamento giurisprudenziale) sulla base  di  un  criterio  di  ragionevolezza  nella ricostruzione della volonta'  del  concorrente  e  senza  limitarsi  al  solo significato testuale delle dichiarazioni rese.  Cio',  tuttavia, non esclude possibili verifiche ulteriori disposte d'ufficio,  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio  probatorio per i concorrenti,   effettuate  eventualmente  a  campione  e  secondo  le modalita'  previste dalla normativa sull'autocertificazione (art. 71, decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) o, comunque, secondo criteri discrezionali della stazione appaltante. In ogni caso, il possesso dei requisiti generali richiesti va verificato nei  confronti  delle imprese, prima e seconda aggiudicataria, con la richiesta  alle  stesse  di  esibizione  di tutta la documentazione - eventualmente  non  ancora acquisita - necessaria ai fini della prova di quanto autodichiarato in sede di domanda di partecipazione. Per tutte le esposte considerazioni   1. I partecipanti alle gare per l'affidamento  di  contratti  di  appalto  o di concessione di lavori pubblici  devono  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  75, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,  nel testo introdotto  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 412/2000, di  non  trovarsi  in alcuna delle condizioni di cui alle fattispecie descritte e definite nelle precedenti lettere A), D), E), F), G) e H) del   capo  II  e  devono  produrre  il  certificato  del  Casellario giudiziario  e  quello dei carichi pendenti. Nel caso di associazioni di  imprese  o  di  consorzi  l'autodichiarazione e la certificazione devono  riguardare  tutte  le  imprese  riunite  o  consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi.  2. Le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la dichiarazione di cui al punto 1) contenga anche l'attestazione di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale  e che, negli ultimi cinque anni, non vi e' stata estensione nei  suoi  confronti  dei  divieti  derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; e che la stessa  dichiarazione  contenga,  altresi', l'attestazione che non e' stata  pronunziata  nei  propri confronti sentenza di condanna con il beneficio   della   non   menzione  nei  certificati  del  Casellario giudiziario  spediti  a  richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento).  3. Le  stazioni  appaltanti  procederanno  ad un primo ed immediato riscontro  della  veridicita'  delle  dichiarazioni rese anche con la consultazione  del "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito  presso  l'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel caso sia riscontrata la falsita' della dichiarazione, le stazioni appaltanti escluderanno il concorrente dalla gara.  4. Nel  caso  in  cui  dalla  dichiarazione  del  concorrente o dai certificati  -  da  esso  prodotti o in altro modo acquisiti - emerga l'avvenuta  sottoposizione  dello  stesso  alla misura di prevenzione della   sorveglianza  speciale,  oppure  risultino  estese  nei  suoi confronti  i  divieti  derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale  nei  riguardi  di  persone  con lui conviventi, la stazione appaltante  procedera'  alla esclusione dalla gara a meno che non sia stata  successivamente  concessa  la  riabilitazione. Analogamente la stazione appaltante provvedera' alla esclusione del concorrente dalla gara qualora risulti emessa nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna per un reato indicato dall'art. 32-quater del codice penale, ovvero  sentenza  ancorche'  non definitiva ma confermata in appello, pronunciata  ai  sensi  del  comma 5-ter  dell'art. 10 della legge n. 575/1965.  Allo stesso modo procedera' alla esclusione dalla gara del concorrente  persona  giuridica  qualora  risulti  irrogata  sanzione interdittiva  nei confronti della stessa, emessa ai sensi del decreto legislativo  n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.  Qualora,   invece,  risulti  pronunziata  una  sentenza  penale  di condanna   passata   in  giudicato  ovvero  di  irrogazione  di  pena patteggiata   per  altro  reato,  la  stazione  appaltante  valutera' discrezionalmente   l'incidenza   della  condanna  sull'affidabilita' morale  del  concorrente  tenendo  conto  del  tipo  di  reato, delle relative circostanze, della pena irrogata e del tempo trascorso dalla sua commissione e dara' adeguata motivazione in merito all'esclusione o  meno  dalla  gara,  tenendo  in  ogni  caso  conto  dell'eventuale riabilitazione  ovvero  della  richiamata estinzione del reato per il quale e' stata applicata una pena patteggiata per decorso del termine di   cinque  o  due  anni  a  seconda  se  si  tratti  di  delitto  o contravvenzione.  5. Il  divieto  di  intestazione  fiduciaria di cui alla precedente lettera  D) del capo II e' configurabile, a meno che non vi sia stata regolare  comunicazione della identita' di un fiduciante regolarmente autorizzato,  in  ogni  caso in cui dagli accertamenti della stazione appaltante  risulti conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facolta' concernenti i beni dell'impresa a soggetti diversi dal titolare concorrente.  6. La  gravita' delle infrazioni "debitamente accertate" in materia di  sicurezza  ed  obblighi  derivanti  dal  rapporto di lavoro sara' valutata dalla stazione appaltante considerando, oltre alla specifica tipologia  della  violazione  commessa,  il tipo di sanzione irrogata (arresto  o  ammenda),  l'eventuale  reiterazione  della condotta, il grado  di colpevolezza e le ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio).  7. La  grave  negligenza  o  malafede nell'esecuzione di precedenti lavori  affidati dalla stazione appaltante sara' ritenuta nel caso di dichiarata  non  collaudabilita'  dei  lavori,  ovvero di intervenuta risoluzione  o  di  accertata  (in sede giurisdizionale) inesecuzione gravemente  colposa  anche  se  la  stessa  non  abbia  portato  alla risoluzione del contratto.  8. L'ipotesi  della  commissione  di  irregolarita'  rispetto  agli obblighi  relativi al pagamento delle imposte o tasse e' da ritenersi configurata  nel  caso  di  sussistenza  di  accertamento  tributario divenuto  definitivo  perche'  non  impugnato  ovvero  a  seguito  di passaggio in giudicato della decisione sull'impugnazione.  9. L'ipotesi  della  falsita' di cui alla precedente lettera H) del capo II ricorre sia nel caso in cui la falsa dichiarazione concerna i requisiti  economico-finanziari e tecnico-organizzativi sia quella in cui  riguardi  altri  requisiti  necessari per la partecipazione alla gara o per conseguire l'attestazione della qualificazione.  10. In  caso  di constatazione della insussistenza dei requisiti di carattere   generale,  come  in  precedenza  descritti,  le  stazioni appaltanti  provvederanno,  oltre  che alla motivata esclusione dalla gara,  alla  trasmissione, entro il termine di giorni dieci, di copia del provvedimento alla Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici al  fine  della  adozione  da  parte della stessa di provvedimenti di propria   competenza   per  l'eventuale  iscrizione  nel  "Casellario informatico delle imprese qualificate".  11. La  verifica  a  campione dell'effettivo possesso dei requisiti generali,     eccezionalmente    disposta    prima    di    procedere all'aggiudicazione   della   gara,  va  effettuata  con  accertamenti d'ufficio   della   stazione   appaltante   e   senza   richiesta  di presentazione    alle   imprese   di   ulteriore   certificazione   o documentazione.  Successivamente     all'aggiudicazione     provvisoria    eventuali certificati o documenti mancanti ai fini della comprova dei requisiti generali  saranno,  invece,  richiesti ai concorrenti primi e secondi classificati.  12. I   dati   del   Casellario   giudiziario  non  risultanti  dai certificati   spediti   a   richiesta  dei  privati  potranno  essere verificati attraverso la diretta acquisizione da parte della stazione appaltante  del certificato integrale. Le stazioni appaltanti che non identificano   una  pubblica  amministrazione  e  non  sono  ritenute esercenti  un pubblico servizio e che, pertanto, non hanno accesso ai dati  integrali  del  Casellario  giudiziario possono farne richiesta all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici che, per loro conto, provvedera' all'acquisizione del certificato integrale.  13. Il  requisito  di cui alla lettera B) del capo II va verificato dalla  stazione  appaltante  a  mezzo  della  comunicazione scritta o telematica  effettuata,  anche su richiesta del concorrente (ai sensi dell'art.  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998)  dalla  prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il  soggetto  interessato, oppure tramite certificato della Camera di commercio,  industria, artigianato e agricoltura portante in calce la dicitura,  ai sensi del-l'art. 9 dell'indicato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  252/1998,  "nulla  osta  ai  fini  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".    Roma, 5 dicembre 2001                                                 Il presidente: Garri  |  
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