Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. 102 |
Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - Modalita' di recupero degli omessi versamenti dell'imposta unica sulle scommesse, delle quote di prelievo destinate all'UNIRE e di applicazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta. |
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Alle direzioni regionali Agli uffici locali Agli uffici I.V.A. e per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agro alimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII - Enti pubblici Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalita' Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate All'UNIRE Ai CONI Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche Alla SNAI servizi S.r.l. Alla SPATI S.r.l. Alla TOTO 2000 S.r.l. Alla Ariston servizi S.r.l. Alla Federippodromi Alla SOGEI S.p.a. Al Sindacato nazionale allibratori Alla SAGI Sport Ai SICS
1. Premessa. Con le circolari ministeriali n. 153/E del 15 giugno 1998, n. 167/E, del 25 giugno 1998 e n. 51/E del 26 febbraio 1999, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Con la circolare n. 160/E del 23 luglio 1999 e' stata affrontata la specifica problematica dell'erronea indicazione del numero di conto corrente postale in occasione dei versamenti dell'imposta ovvero dell'inesatta liquidazione dell'importo dovuto. Ulteriori istruzioni in ordine dell'applicazione del tributo in discorso sono state impartite con le circolari n. 48/E del 15 marzo 2000, 137/E del 5 luglio 2000 e 62/E del 21 giugno 2001. Con la presente circolare, a seguito di quesiti posti da alcune direzioni regionali e dagli operatori del settore, si forniscono ulteriori ragguagli in materia di modalita' di riscossione dell'imposta unica, delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse ippiche, delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta stessa e in materia di tutela dei contribuenti avverso gli atti dell'amministrazione diretti alla percezione del tributo, dei prelievi e delle sanzioni predette. 2. Procedura di riscossione dell'imposta e della sanzione per omesso insufficiente o tardivo versamento. Com'e' noto, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dispone che competente all'accertamento dell'imposta unica e' l'Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli ed il successivo art. 19 prescrive la prestazione di idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta. Analoghe disposizioni (articoli 13 e 14) sono contenute nel decreto del Ministro delle finanze 21 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI. Al riguardo, al fine di assicurare uniformita' di comportamento da parte degli uffici nell'ambito dei controlli della regolarita' dei versamenti dell'imposta, si espongono di seguito le modalita' del relativo procedimento d'accertamento che deve articolarsi nelle fasi di seguito descritte: a) controllo dell'esattezza e della tempestivita' dei versamenti secondo quanto precisato con le citate circolari n. 51/E e n. 160/E del 1999, anche mediante accesso ai sensi degli articoli 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998; b) in caso di accertamento di anomalie nei versamenti, invio al concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un invito al pagamento, assegnando il termine di trenta giorni per provvedere al pagamento stesso; c) in caso di mancata adesione all'invito, escussione da parte degli uffici della garanzia per il recupero dell'imposta. Qualora la garanzia non sia stata prestata o in caso di incapienza della stessa, gli uffici devono provvedere ad iscrivere a ruolo le somme non versate in base all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha esteso a tutte le entrate dello Stato la riscossione coattiva mediante ruolo. Per quanto attiene all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, poiche' tale norma al comma 3, fa rinvio alle disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si ritiene che nella fattispecie sia applicabile l'art. 17, comma 3, che prevede l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, nel caso di omesso o ritardato pagamento. Al riguardo, si aggiunge che il rinvio generale ai principi del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 induce a ritenere applicabili, in particolare, anche le disposizioni di moderazione delle sanzioni previste dall'art. 13 dello stesso decreto, che dispone in materia di ravvedimento. 3. Riscossione delle quote di prelievo e delle penali. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede il pagamento, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli di quote di prelievo sull'introito lordo delle medesime scommesse, da destinare all'UNIRE per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali. L'art. 5 della convenzione che accede alla concessione per l'esercizio delle anzidette scommesse, il cui schema e' stato approvato con decreto interministeriale 20 aprile 1999, prevede che, qualora nell'esercizio annuale gli incassi non consentano di raggiungere la somma corrispondente alla quota annuale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169, spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la gara, il concessionario e' tenuto a versare una somma, per differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il suddetto importo in favore dell'UNIRE. L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante disposizioni in materia di "Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" dispone che le entrate dell'Ente sono costituite, tra le altre, dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la ripartizione, con apposito regolamento, dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli "in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE ...". L'art. 10 del predetto schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche prevede che la sospensione non autorizzata dell'attivita' di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti ovvero, nella fase di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attivita'. Con circolare n. 137/E del 5 luglio 2000 e' stato stabilito, relativamente al pagamento delle quote di prelievo da destinare all'UNIRE, che gli importi delle scommesse al totalizzatore, dedotti l'imposta unica, il corrispettivo del concessionario, le vincite pagate e da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono essere versati dal concessionario entro il giorno 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso. Gli stessi importi devono essere versati entro il giorno 5 del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Le somme predette devono affluire ad un apposito conto corrente bancario intestato alla So.Ge.I. S.p.a., acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice ABI 01005, CAB 03309, c.c. n. 8718, agenzia di via C. Nigra, 15 - 00194 Roma. Con nota n. III/1/172862/00 del 10 agosto 2000 e' stato precisato che i concessionari devono riportare nella causale del bonifico bancario quindicinale, nell'ordine, i dati di seguito indicati: codice agenzia, periodo di riferimento, causale (saldo o integrazione). Con la circolare n. 62/E del 21 giugno 2001 sono state stabilite le modalita' del versamento del minimo annuo garantito sopra menzionato. Al fine di stabilire l'iter procedurale da adottare per il recupero delle somme predette, occorre preliminarmente esaminare la natura del rapporto che intercorre tra i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse e le amministrazioni concedenti. Al riguardo, trattandosi nel caso di specie di una concessione di pubblico servizio con la quale l'amministrazione trasferisce al concessionario l'intero complesso dei pubblici poteri ad essa riservati nella materia oggetto del rapporto concessorio, allo scopo di realizzare l'interesse pubblico di reperimento di risorse finanziarie di pertinenza dell'Ente di diritto pubblico sopra menzionato, appare chiara la natura pubblicistica del rapporto in esame, a nulla rilevando che le norme che prescrivono il versamento delle somme in questione abbiano trovato collocazione nella convenzione che accede all'atto di concessione. Pertanto, per l'iscrizione a ruolo delle entrate in argomento, e' applicabile il citato art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 e dal punto di vista operativo si deve adottare la sequenza procedimentale enunciata nel paragrafo precedente alle lettere a), b) e c), con l'unica variante che l'escussione dei garanti in caso di resistenza al pagamento avverra' da parte degli uffici centrali, depositari dei relativi atti di garanzia. Con l'occasione, si precisa che non sono previste dalla normativa vigente in materia di scommesse sanzioni per il caso di omesso o intempestivo versamento delle quote di prelievo ne' del cosiddetto minimo garantito, ferma restando la debenza degli interessi per ritardato pagamento. In relazione all'attivita' di accertamento da parte degli uffici locali dell'applicabilita' della penale suddetta, si segnala che con circolare n. 48/E del 15 marzo 2000, sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi ed operativi in ordine al mancato avvio dell'attivita' di accettazione delle scommesse, chiarendo che si considerava autorizzata in via generale la sospensione dell'attivita' purche' avvenuta entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettera f) della convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999. Per la mancata attivazione dell'accettazione delle giocate, eccedente il periodo suindicato, i concessionari sono stati invitati a documentare le "obiettive e particolari situazioni di forza maggiore o sopravvenuta impossibilita', indipendenti dalla loro volonta'". Sara' cura, pertanto, degli uffici valutare la eventuale sussistenza di tali eccezionali circostanze ai fini dell'irrogazione della sanzione in parola. 4. Termini di decadenza per il recupero dell'imposta unica e per l'applicazione delle sanzioni. Per quanto attiene all'individuazione del termine di decadenza dell'azione dell'ufficio locale per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998, in mancanza di disposizioni specifiche sul decreto legislativo istitutivo dell'imposta unica o su altri provvedimenti normativi ed in base al disposto del terzo comma del citato art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998 che dichiara applicabili le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo n. 472 del 1997, si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 20 del medesimo decreto n. 472 a norma della quale i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso decreto sono resi esecutivi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Relativamente all'individuazione del termine di decadenza dell'azione dell'ufficio locale per il recupero dell'imposta non versata, in assenza di disposizioni specifiche nel provvedimento istitutivo del tributo o in altri provvedimenti normativi, si ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile. Ovviamente, i due accertamenti (dell'imposta non versata e della conseguente sanzione) essendo conseguenziali, non possono che essere contemporanei, anche se, per ovvie ragioni di cautela fiscale, attesa l'entita' del tributo e l'immediata disponibilita' degli elementi di riscontro forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse, appare opportuna una piu' tempestiva azione di accertamento da espletare preferibilmente nel periodo di due anni dal verificarsi dei presupposti impositivi. 5. Tutela giurisdizionale. Per quanto attiene all'individuazione della competenza degli organi giurisdizionali competenti a decidere le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, siosserva che l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone che, qualora la vertenza non sia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, come nella fattispecie in esame, e' ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso amministrativo, in alternativa all'azione avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Il ricorso puo' essere proposto alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni. Relativamente alle controversie concernenti il versamento delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse e delle penali previste dall'art. 10 della predetta convenzione tipo per l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche, si ritiene che tali vertenze rientrino nella competenza dei tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei detti organi giurisdizionali tutte le controversie in materia di pubblici servizi ed in particolare quelle "tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi" ed "in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi". Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali e gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate sono pregati di dare impulso all'attivita' di accertamento e di recupero dell'imposta unica e delle quote di prelievo corrispondenti agli incassi dei concessionari sulla base dei dati trasmessi dalla scrivente a seguito delle segnalazioni pervenute dal totalizzatore nazionale delle scommesse. Roma, 6 dicembre 2001 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
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