Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 dicembre 2001 |
Esercizio dell'attivita' di pesca nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto le "misure di interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001"; Considerata la tradizione nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' del Natale e del capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati; Ritenuta l'opportunita' di consentire la pesca in corrispondenza delle festivita' natalizie in analogia a quanto disposto negli anni precedenti; Ravvisata la necessita' di individuare i giorni di riposo dell'attivita', al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca;
Decreta: Art. 1.
1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca, nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001. 2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita' marittime, entro il 21 dicembre 2001, la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca nella giornata o nelle giornate di cui al comma 1 e possono, a loro discrezione, effettuare il corrispondente recupero entro il giorno 31 gennaio 2002, notificandolo entro tale data alle autorita' marittime. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2001 Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora |
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