Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001 |
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando il modello F24. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone: 1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando il modello F24. 1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica, per i quali sono modificate le specifiche tecniche del Mod. F24 in lire ed in euro inerente ai versamenti effettuati nell'anno 2001. 12. Dal 1 gennaio 2002, dovra' essere utilizzato il nuovo modello F24, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001 e il versamento telematico dovra' effettuarsi secondo le specifiche tecniche opportunamente modificate ed allegate al presente provvedimento. Motivazioni: Con il provvedimento 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, e' stato approvato il nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, da effettuarsi esclusivamente in euro. Al riguardo, l'art. 27, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche', in particolare, dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, prevede che il versamento in formato elettronico deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle entrate. Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando dal 1 gennaio 2002 il citato nuovo modello F24. Riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento: regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro; decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, quelle di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; provvedimento 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, di approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2001 Il direttore: Romano |
| Allegato
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO F24
Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati dei versamenti Modello F24 da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica.
1. Avvertenze generali. I contribuenti che compilano il modello F24 tramite il software predisposto dall'Agenia delle entrate ovvero con strumenti informatici diversi, possono trasmettere i dati dei versamenti ed effettuare il relativo pagamento all'Agenzia stessa per via telematica. Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte. Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche non consente il versamento. 2. Contenuto della fornitura 2.1 Generalita' Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono: record di tipo "A": e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico; record di tipo "M": e' il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24; record di tipo "V": e' il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24; record di tipo "Z": e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa. 2.2 La sequenza dei record. La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura; presenza di un solo record di tipo "M", posizionato come secondo record della fornitura; presenza di un record di tipo "V", per ciascun modello F24; presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura. 2.3 La struttura dei record. I record di tipo "A", "M", "V" e "Z" contengono unicamente campi posizonali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono. 2.4 La struttura dei dati. I campi dei record di tipo "A", "M", "V", "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciasuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttra numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi). I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. 2.5 Il trattamento del codice fiscale. I codici fiscali di persone fisiche o societa' riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale del 23 dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976). 2.6 Altre regole generali. I pagamenti in lire sono effettuabili per deleghe di pagamento con data di versamento anteriore o uguale al 31 dicembre 2001; dal 1 gennaio 2002 l'Agenzia delle entrate accettera' esclusivamente deleghe in euro. Si precisa che gli importi devono essere indicati in unita' di lire o, se espressi in euro, al centesimo di euro. 2.7 Avvertenze particolari. Il versamento puo' essere efettuato unicamente dal soggetto titolare del codice PIN fornito dall'Agenzia delle entrate o dal soggetto dotato di chiave e password di accesso ai servizi forniti via Entratel. Pertanto il codice fiscale fornitore presente sul titpo record "A" deve coincidere con il codice fiscale contribuente presente sul tipo record "M". Soggetto che effettua il versamento diverso dal soggetto contribuente (persone fisiche). Il versamento puo' essere effettuato da un soggetto diverso dal contribuente solo nei casi di rappresentante o erede del contribuente, corrispondenti ai valori "1" e "7" dei codici carica presenti nel modello di dichiarazione Unico. In questa ipotesi devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione "dati di chi presenta la dichiarazione per altri", presenti sul tipo record "M" e il codice fiscale versante deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record "A". Il codice fiscale contribuente indica sempre il soggetto contribuente. Soggetto firmatario che effettua il versamento (persone non fisiche). Il versamento e' sempre effettuato da un soggetto diverso dal conribuente in qualita' di rappresenante legale. Pertanto devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione "dati di chi presenta la dichairazione per altri", presenti sul tipo record "M" e il codice fiscale contribuente deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record "A". Scadenza del versamento. L'Agenzia delle entrate effettua l'addebito del conto corrente bancario e determina la data del versamento: a) alla data di scadenza, per i versamenti pervenuti entro tale data; b) alla data di ricezione per i versamenti pervenuti successivamente. Si precisa che, in caso di forniture contenenti piu' record "V" attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record "V". Tabella di decodifica. Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al sito internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it). Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle entrate. ----> Vedere tabelle da pag. 65 a pag. 72 della G.U. <---- |
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