Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2001 |
Autorizzazione alla Zurich Rückversicherung AG ad esercitare per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia, Zurich Re Italia - filiale italiana, in Milano, l'attivita' riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995 nonche' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo n. 175/1995. (Provvedimento n. 1992). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero delle attivita' produttive, e le successive modificazioni ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e, in particolare, l'art. 1 che comprende nell'ambito di applicazione del decreto stesso anche le sedi secondarie, in Italia, di imprese di sola riassicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea le quali sono tenute ad utilizzare nel bilancio di esercizio la classificazione dei rischi per rami di attivita' di cui ai decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Vista l'istanza presentata in data 26 luglio 2001 con la quale la Zurich Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza generale denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - sita in Milano, viale Majno n. 3, l'attivita' riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonche' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 7 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Zurich Rückversicherung AG; Dispone: La Zurich Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), e' autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - sita in Milano, l'attivita' riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonche' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2001 Il presidente: Manghetti |
|
|
|