Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 ottobre 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Russo gia' Eredi Russo di Russo G., unita' di Napoli. (Decreto n. 30420). |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 275 del 23 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Russo gia' Eredi Russo di Russo G.; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 maggio 2001; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Russo gia' Eredi Russo di Russo G., sede in Melito di Napoli, unita' in Napoli, per un massimo di 83 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 2001 al 22 maggio 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8--bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2001 Il direttore generale: Daddi |
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