Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Delega a1 Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e
realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1; b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle
previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle
medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti
preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia
autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo'
superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di
termini perentori per la risoluzione delle interferenze con
servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita'
patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione; c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti
concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di
servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative
proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della
approvazione del progetto definitivo; e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario; f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento
all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di
prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al
finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti; g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in
cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di
rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per
tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria; h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione
degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria,
finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso
di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso,
ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di
rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione
della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi
dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994,
anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso
contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai
sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero
di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di
soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente; i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una
migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai
quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni; l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a
gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita'
potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al
concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti
determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di
sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della
prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre
trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di
consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il
solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE
relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima
direttiva; m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle
concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi
affidatari di nuove concessioni; n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme
di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale; o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne
di supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del
calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai
piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani
di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni
in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da
quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di
dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 e' verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Marzano, Ministro delle attivita' produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 374): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti), dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi),
dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano) e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(Matteoli) il 3 luglio 2001. Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici) e 13a
(Territorio), in sede referente, il 3 luglio 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e
25 luglio 2001. Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2001 e approvato il 3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1516): Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, l'11
settembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI,
VII, IX, X, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII Commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 26 e 27
settembre 2001 e il 9 ottobre 2001. Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 2001 (atto n. 1516/A -
relatore on. Armani). Esaminato in aula il 19 settembre 2001, l'11, 15, 16 ottobre 2001 e
approvato con modificazioni il 17 ottobre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 374/B): Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici) e 13a
(Territorio), in sede referente, il 18 ottobre 2001 con
pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 21, 27, 28 e 29 novembre. Esaminato in aula il 29 novembre 2001 e approvato il 6 dicembre 2001.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente.
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter) della
legge 5 agosto 1918, n. 468, e' il seguente:
"i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.".
- Il testo dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie affinche', prima del rilascio
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti
sono definiti nell'art. 4.
2. La valutazione dell'impatto ambientale puo' essere
integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
in altre procedure o nelle procedure da stabilire per
raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura
unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e
quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo
integrati dell'inquinamento.
3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli
Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del
pubblico le informazioni cosi' raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui
e' stata concessa,
c) informano la Commissione, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che
mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti
ricevuti agli altri Stati membri. La Commisione riferisce
ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del
presente paragrafo.".
- Il testo degli articoli 2 da 7 a 16, 19, 20 21, da 23
a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni e' il seguente.
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonche' ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato "A" del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifci destinati a
funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1
milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di
lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, non si applicano, altresi', le disposizioni
del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e
al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al co;nma
2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in
sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle
imprese controllate viene successivamente aggiornato
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al
concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando
l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. A i fini del presente comma si intendono per
soggetti terzi anche le imprese collegate, le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'art. 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la
realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari
o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di
qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
sensi dell'art. 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo nonche' tra quelli di cui al comma 2, lettera
b), del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).".
"Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreche' al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi'
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilita' delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento
delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile del procedimento possono essere affidati con
le procedure e le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e'
fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non
piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
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L'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha
abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo
quanto previsto dall'art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990,
n, 241, come sostituito dall'art. 9 della suddetta legge n.
342/2000.

"Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai principi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorita'; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualita', su
loro richiesta sono autorizzati dall'Autorita', nel caso
siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonche' agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
relative modalita' di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. [Per l'espletamento dei compiti derivanti
dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli
organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio
presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti
di bilancio].
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, e' abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori.".
"Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al
31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
alle norme di cui alla legge 10febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di
riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e dei
coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere
per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il comitato centrale
per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un piu' stretto rferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacita'
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della
idoneita' tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della
manodopera impiegata e della capacita' finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
apposita categoria per le attivita' di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e'
richiesto il parere consultivo del comitato regionale.".
10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione).".
"Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare). - 1. I requisiti di idoneita' tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal
regolamento di cui all'art. 8, comma 2, della presente
legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche' all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti
dalle singole imprese consorziate.".
"Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale. E' vietato ai singoli
partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con
terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art.
10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonche' piu' di
un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la
tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
societa' ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
al 31 dicembre 1997.".
"Art. 13 (Riunione di concorrenti). - 1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti,
siano gia' in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei
consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilita' solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonche' nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita'
solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capo gruppo, la quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora
ciascuna di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si
intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
di gara, assumibili da uno dei mandanti.".
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19, comma 5-ter; possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara, tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu'
lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio. ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verfica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indfferibilita' ed urgenza dei
lavori.".
"Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e
provinciali). - 1. All'art. 32, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) I programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle dette materie; .".
"Art. 16 (Attivita' di progettazione). - 1. La
progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita' i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a delinire gli elementi necessari a fornire il
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto
del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.".
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 50 per
cento sul valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per
cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere
corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in
piu' rate annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non puo' essere
superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare
nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonche' norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tarffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato "F"; in ogni caso i contratti di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono
stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", i
contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecizione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.".
"Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere
inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".
"Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del
prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la
pubblica amministrazione prende in considerazione entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con
esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci
di prezzo piu' signicative, indicate nel bando di gara o
nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Relativamnente ai soli appalti di lavori pubblici
di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori,
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione,
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori,
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza,
c) funzionari tecnici delle ammninistrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle ammninistrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.".
"Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai
lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in
numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata dal certificato di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e
di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda
presentata nel mese di dicembre ha validita' per l'anno
successivo a quello della domanda. La domanda presentata
negli altri mesi ha validita' per l'anno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di
false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui
all'art. 8, comma 7.".
"Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a
300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita'
generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a
300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modficazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi e a appartenente alla medesima opera.".
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo
comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pre giudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.".
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certficati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e' abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o
realizzatori non e' ammesso procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto e'
emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991.
n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.".
"Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17
l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa, apposita
intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste
dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.".
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c)
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.".
"Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di
ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi
e degli avvisi di gara, nonche' degli avvisi di
aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Comunita' europea;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di
ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita'
a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita'
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni
del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione.".
"Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, afar data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certifcato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Tale verifica puo' essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e'
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b).".
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo
31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio e' demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei principi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata.".
"Art. 34 (Subappalto). - 1. Il comma 3 dell'art. 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia' sostituito dall'art.
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e'
sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonche' le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversficata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato membro della Comunita' europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classfiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.".
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano alle gare per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.".
"Art. 37-bis (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di
ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui
all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da
un istituto di credito, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono
inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la
loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.
Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della
amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi.".
"Art. 37-ter (Valutazione della proposta). - 1. Entro
il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della
funzionalita', della fruibilita' dell'opera,
dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo
di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tarffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e
finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono
di pubblico interesse.".
Art. 37-quater (Indizione della gara). 1. Entro il
31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo,
e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'art. 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'art. 30, comma 1, versano, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, una somma pari all'importo di cui all'art.
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al
promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento
al secondo offerente. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla
disposizione di cui all'art. 2, comma 4, terzultimo
periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30
per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano
ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4
dell'art. 2.".
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1".
- Il testo dell'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993 e' il seguente:
"Art. 1. - Ai fini della presente direttiva:
a) gli "appalti pubblici di lavori sono contratti a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui
alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori
relativi ad una delle attivita' di cui all'allegato II o di
un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;
b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici lo
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu'
di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di
diritto pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi
organismo: istituito per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, e dotato di personalita'
giuridica, e la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte
di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
Gli elenchi degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di
cui al secondo comma della presente lettera, figurano
nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto piu'
completi possibile e possono subire revisioni secondo la
procedura di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
notificano periodicamente alla Commissione le modifiche
apportate ai suddetti elenchi;
c) s'intende per "opera il risultato di un insieme di
lavori edilizi o di genio civile che di per se' esplichi
una funzione economica o tecnica;
d) la "concessione di lavori pubblici e' un contratto
che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera
a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) le "procedure aperte sono le procedure nazionali
in cui ogni imprenditore interessato puo' presentare
un'offerta;
f) le "procedure ristrette sono le procedure
nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici possono presentare
un'offerta;
g) le "procedure negoziate sono le procedure
nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici
consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano
con uno o piu' di essi le condizioni del contratto;
h) "offerente e' l'imprenditore che ha presentato
un'offerta e "candidato e' chi chiede un invito a
partecipare a una procedura ristretta o a una procedura
negoziata".
L'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' il seguente:
"Art. 37-quinquies (Societa' di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facolta' dopo l'aggiudicazione, di
costituire una societa' di progetto in forma di societa'
per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della societa'. In caso di concorrente costituito
da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che
la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi".
- L'art. 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' il seguente:
"Art. 37-sexies (Societa' di progetto: emissione di
obbligazioni). - 1. Le societa' costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2410 del codice
civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- La direttiva 93/37/CEE coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente:
"Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). - 1. Al momento della presentazione della
domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a
riceverla comunica all'interessato il nominativo del
responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di
servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige
una dettagliata relazione contenente la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria
valutazione sulla conformita' del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo'
essere interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci
giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all'autorita'
competente all'emanazione del provvedimnento conclusivo. I
termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i
comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui
al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora
questa non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento e' tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali
il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio
comunale determina i casi in cui il parere della
commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con
le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attivita'
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorita' competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della
giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi, un commissario ad acta che, nel termine di
trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente
comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
di inizio attivita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza
creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che
non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
d'uso;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate
che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino
le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto
su cui insiste il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente
ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati
alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n.
394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei
piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della
legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano comunque
assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline
espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e
storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di
prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione,
nonche' di programmazione, immediatamente operative e le
trasformazioni progettate non siano in contrasto con
strumenti adottati.
8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma
7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui
si intende affidare i lavori.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
sottoposta al termine massimo di validita' fissato in anni
tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune
la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la
facolta' di denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e'
subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme
nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere
eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve
presentare la denuncia di inizio dell'attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato
di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al
progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita' di persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma
11, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformita' dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione. In caso di denuncia di inizio di attivita'
effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione
la sanzione si applica nella misura minima. La mancata
denuncia di inizio dell'attivita' non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva
l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e
gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli
adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del
titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni
tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce
di inizio di attivita', dalle quali risultino le date di
ricevimento delle denunce stesse, nonche' l'elenco di
quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle
trasformazioni e le attestazioni dei professionisti
abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro
il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza
di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste
trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare
una nuova denuncia di inizio di attivita', qualora le
stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante
modificazioni o integrazioni dei progetti delle
trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di
autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque
denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una
richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione
con la quale il progetto viene approvato o l'opera
autorizzata ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza
dei nulla osta di conformita' alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi comunali in materia di
procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai
principi contenuti nel presente articolo in tema di
procedimento".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352".
- Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA)".
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni".
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
e' il seguente:
"Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale dei testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplicare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) [aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico];
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2o del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
ha la facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche
tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente
legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'
acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi
dell'art. 16, primo comma, 3o, del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e), e f), all'adeguamento dei testi normativi
mediante applicazione delle norme dal comma 2, lettere b),
c), e d) e dal comma 4".
- Si riporta il testo degli articoli 28, 30 e 19 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m,).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di raluti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.
L' Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (64), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione,
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di
commercio,
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un
membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1 gennaio 1998,
l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del
Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modficazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune o del consorzio di comuni
alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali
il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, e
successive modifiche.
14. il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settemnbre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta,
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.".
"Art. 19 (Competenze delle regioni). - 1. Sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti, ivi compresa la raccolta dfferenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento
dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi,;
f) le attivita' in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n.
259/93 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito
provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati; h) le linee guida ed i
criteri per la predisposizione e l'approvazione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche'
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti
ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei
rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione
dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e
33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai
sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimnento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale
disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con
una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per
cento del fabbisogno stesso.
"4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita'
portuali, ove istituite, o dalle autorita' marittime, che
provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e
12.".
- Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
"b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attivita' di scavo;"
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera f-bis) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente.
"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
vigenti.".
- Il testo dell'allegato 1, tabella 1, colonna B del
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
e' il seguente:

B
-
Siti ad uso commerciale
e industriale (mg kg(elevato alla 1)
espressi come ss)
-
30
50
10
15
250
800
15
5
500
1000
600
15
350
10
250
1500
100
2000
2
50
50
50
50
100
10
10
10
10
10
50
10
10
5
50
100
5
5
5
0.1
5
1
5
15
10
1
10
20 30
15
30
10
0.1
10
10
30
25
25
10
50
50
10
50
25
50
5
25
60
25
50
5
5
5
10
10
10
5
25
1
0.1
1
0.1
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
2
1 x 10(elevato alla meno 4)
5
250
750
1000*
60



 
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