IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Vista  la  nota  del  presidente della Corte d'appello di Genova in data  31 agosto  2001,  protocollo n. 1934/23/01, dalla quale risulta che  le  attivita'  di  tutti  gli  uffici giudiziari della citta' di Genova,  con  esclusione  degli  atti  urgenti  di natura penale e di quelli  relative  alle  materie  indicate  negli  articoli  91  e  92 dell'ordinamento  giudiziario, sono state sospese dal 16 al 22 luglio 2001 a causa dei problemi di ordine pubblico e di viabilita' connessi alla riunione dei Capi di Stato e di Governo conosciuta come "G8";  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;                              Decreta:  In  conseguenza  del mancato funzionamento dal 16 al 22 luglio 2001 delle  attivita'  di  tutti  gli  uffici  giudiziari  della citta' di Genova,  con  esclusione  degli  atti  urgenti  di natura penale e di quelli  relativi  alle  materie  indicate  negli  articoli  91  e  92 dell'ordinamento   giudiziario,   i   termini  di  decadenza  per  il compimento  di atti riguardanti le attivita' anzidette presso i detti uffici  o  a  mezzo  di  personale  addettovi, scadenti nei giorni di mancato  funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di  quindici  giorni  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.    Roma, 23 novembre 2001                                                Il Ministro: Castelli  |