| Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 29 novembre 2001 |  
| Esenzione  fiscale  dell'attivita'  svolta in Italia dalla filiazione della St. John's University, in Roma. |  
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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis;  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;  Vista  l'istanza  presentata  dal  legale  rappresentante della St. John's University;  Rilevato  che  la  St. John's University ha deliberato di aprire in Italia  una  filiazione,  denominata  St.  John's University Graduate Center in Rome, in Roma, via S. Maria Mediatrice, 24 - 00165 Roma;  Considerato  che  la  St.  John's University e' ente senza scopo di lucro;  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di provenienza;  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla sig.ra Christina Marie Crescenzi nata ad Atene il 7 maggio 1961 ed al sig.  Thomas  William Mc Quillan nato a Suffern (USA) il 22 settembre 1966;  Considerato   che  la  St.  John's  University  aveva  ottenuto  il riconoscimento  per  l'esenzione  fiscale con decreto ministeriale 22 luglio 1996;  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;                              Decreta:  1.  E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999,  l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della St. John's University,  avente sede in Roma, via S. Maria Mediatrice, 24 - 00165 Roma:  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera  c)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 novembre 2001                                                 Il Ministro: Moratti  |  
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