| Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 7 dicembre 2001 |  
| Autorizzazione alla societa' "Concert S.r.l.", in Roma, per l'area di attivita'  "Organismo  notificato"  ad  emettere certificazione CE di rispondenza  della  conformita'  delle attrezzature a pressione e per l'area   di   attivita'  "Ispettorato  energia  -  Ispettorato  degli utilizzatori"  ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformita' delle attrezzature a pressione delle societa' del gruppo ENEL S.p.a. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
    Vista  la  direttiva  97/23/CE  concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati  membri  relative  alle  attrezzature  a pressione;  Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento ordinario  n.  91  del  18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli  11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 marzo  2001, n. 1 75, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;  Vista l'istanza presentata dalla societa' "ENEL produzione S.p.a.", con  sede  legale  in  viale  Regina  Margherita 125, - Roma, in data 20 agosto  2001  acquisita, in data 28 agosto 2001, con protocollo n. 781590, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;    Vista  la  richiesta  di  conversione dell'istanza della societa' "ENEL  produzione  S.p.a." a favore di "Concert S.r.l.", societa' del gruppo ENEL S.p.a., con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma  - in data 23 novembre 2001 acquisita, in data 30 novembre 2001, con  prot.  n.  782602,  agli  atti  della  Direzione generale per lo sviluppo   produttivo  e  la  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico dell'industria;  Vista  la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 8 ottobre  2001  ed  acquisita,  in  data 30 novembre 2001, agli atti della   Direzione   generale   per   lo   sviluppo  produttivo  e  la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;  Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla societa' "Concert S.r.l." - Roma, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato del 16 settembre   1998   e  consente  l'accertamento  del  possesso  dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato che la societa' "Concert S.r.l." Roma, ha dichiarato di essere  in  possesso  dei  requisiti minimi di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  L'area  di  attivita'  "Organismo  notificato"  della  societa' "Concert  S.r.l.",  con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma,   e'  autorizzata,  in  conformita'  all'art.  12  deI  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformita'  ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a  pressione  applicando  le procedure di valutazione prevista per le categorie:  I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  L'area  di  attivita'  "Organismo  notificato"  della  societa' "Concert  S.r.l.",  con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma,   e'  autorizzata,  in  conformita'  all'art.  11  del  decreto legislativo  25 febbraio  2000,  n.  93,  a rilasciare l'approvazione europea  dei  materiali  secondo le modalita' e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  L'area  di  attivita'  "Organismo  notificato"  della  societa' "Concert  S.r.l.",  con  sede legale in viale Regina Margherita,125 - Roma,   e'  autorizzata,  in  conformita'  all'art.  13  del  decreto legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  L'area  di  attivita'  "Ispettorato energia - Ispettorato degli utilizzatori"  della  societa'  "Concert  S.r.l.", con sede legale in viale  Regina  Margherita,  125 - Roma e' autorizzata, in conformita' all'art.  14  del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, ad operare  quale  Ispettorato  degli utilizzatori esclusivamente per la verifica  di  conformita'  delle  attrezzature  a pressione o insiemi relativamente  agli  impianti  gestiti  dal  gruppo  industriale ENEL S.p.a.  2.  Le  procedure  applicabili per la valutazione della conformita' sono  i  moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' quello acquisita agli atti  della  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  produttivo  e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  La  certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere  svolti  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento   della  struttura  dell'area  di  attivita'  "Organismo notificato",  nonche'  dell'organizzazione e gestione del personale e risorse  strumentali come individuata nella documentazione presentata ed  integrata  su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno  condotto  l'istruttoria,  fatto salva l'approvazione, da parte del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni  che dovessero   essere   sottoposte   in  via  preventiva  dall'organismo medesimo.  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, e'   inviata  su  supporto  magnetico,  al  Ministero  dell'attivita' produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.  3.  Con  periodicita' annuale la societa' "Concert S.r.l." in Roma, deve  produrre  al  Ministero  dell'attivita'  produttive - Direzione generale  sviluppo  produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria   -   evidenza  documentale  della  partecipazione  ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui  all'art.  12,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 6.  Per  le  attivita'  di  cui  all'art.  3  del  presente decreto, il personale   dell'area   di  attivita'  "Organismo  notificato"  della societa' "Concert S.r.l." e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.  |  
|   |                                 Art. 7.  Le  attivita'  di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere svolte  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo   25 febbraio  2000,  n.  93,  e  nel  pieno  rispetto  e mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche' dell'organizzazione  e  gestione  del personale e risorse strumentali risultante   dalla   documentazione   presentata   ed   integrata  su disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione  da  parte del Ministero delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni che dovessero essere proposte in via preventiva dall'organismo medesimo.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.   Durante  il  periodo  di  validita'  delle  autorizzazioni  il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva  di  effettuare  verifiche  sulla  permanenza  dei  requisiti relativi  alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi  all'attivita'  di cui alla presente autorizzazione,  ivi  compresi  i  rapporti  di  prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.  |  
|   |                                 Art. 9.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti controlli,  venga  accertata  il  non  mantenimento  delle  capacita' tecniche,  professionali  e/o  strumentali,  o  si constati, a fronte della  mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal  decreto  ministeriale  del  7 febbraio  2001,  o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'area di attivita' "Organismo notificato" della societa'  "Concert  S.r.l." non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli  11,  12  e  13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                Art. 10.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti controlli,  venga  accertata  il  non  mantenimento  delle  capacita' tecniche,  professionali  e/o  strumentali,  o  si constati, a fronte della  mancata  osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal  decreto  ministeriale  del  7 febbraio  2001,  o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle  attivita',  che  l'Ispettorato  designato  non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  14 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                Art. 11.  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo svolgimento  delle  attivita'  di  certificazione  per  le quali sono concesse  le autorizzazioni di cui all'art. 1, 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.  |  
|   |                                Art. 12.  Gli    oneri    relativi    al    rilascio   ed   al   mantenimento dell'autorizzazione  di  cui  agli articoli 1 e 3 sono a carico della Concert  S.r.l.  e  saranno  determinati  ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 dicembre 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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