| Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 22 ottobre 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, unita' di Beinasco. (Decreto n. 30424). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                   per le politiche previdenziali
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Fapa inoltrata presso il competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 31 luglio   2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  7  giugno  2001 stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 giugno 2001, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria  metalmeccanica  applicato  a  26 ore medie settimanali nei confronti  di  massimo  di lavoratori pari a 17 unita' su un organico complessivo di 62 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 12 giugno 2001 al 10 giugno 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAPA, con sede in  Torino,  unita'  di  Beinasco  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di 62 unita'.  |  
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