Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381
Testo del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e' attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti (( adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 )) del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.";
b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. (( Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo guanto previsto dal comma 2."; ))
c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.";
d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori."; (( d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Esso e' composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali"; ))
e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza (( valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. )) Nel caso di difformita' di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. (( 3-ter. Il Consiglio e' composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed e' nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento"; )) (( e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo"; ))
f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilita' separate". (( 1-bis) Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ))
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilita' e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, reca:
"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, reca:
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 (Funzioni dell'Agenzia e delle regioni). - 1.
L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'art.
4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato
dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio,
del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante
dello Stato italiano nei confronti della Commissione
europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e
forestali e' attribuita la competenza della gestione dei
rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al
comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al
regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di
liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n.
729/70, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE)
n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia
l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo,
altresi', gli atti dei procedimenti.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio
decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le
modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed
organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono
essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del
decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere
istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a
capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli
appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e'
organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla
normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non
attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire
all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le
comunicazioni alla Commissione europea previste dai
regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli
organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua
a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di
organismo pagatore nel settore risicolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza
agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola"
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni
di coltivazione e di produzione, delle domande di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e
controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo
attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-
regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma l, i centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge
30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre possono incaricare i centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7
luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti
dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni
contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono
autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle
dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza
agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con proprio decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche
delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto
previsto dal comma 2.".
- Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione
garanzia, e' pubblicato nella GUCE dell'8 luglio 1995, n.
L158.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 (Gestione degli interventi e aiuti
comunitari). - 1. Nella qualita' di organismo di
coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione
armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine
verifica la conformita' e i tempi delle procedure
istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori
ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli
stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70,
delle relative norme di attuazione e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio
delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si
applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle
regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del
riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime,
degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di
organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi
derivanti dalla politica agricola comune.
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli
preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento,
previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e g!i altri
organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base
di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto
dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni
disponibili dalla rete telematica nazionale prevista
dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2001.
5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione
europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti
gli altri organismi pagatori, nonche', in qualita' di
organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la
contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali
rettifiche negative apportate dalla Comunita' alle spese
dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante
assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria
intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni
finanziarie nagative comunque imputabili agli organismi
pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su
segnalazione del Ministro per le politiche agricole,
stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle
regioni, le somme da detrarre.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato, sentito
l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata
richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad
effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa
entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle
esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica tiene conto
dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I
servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, comma 3, sono
inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3,
comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima
del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173:
"Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa
comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su
base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi
necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori
e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori
produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1.
(Omissis).
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di
intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma l, lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2001, recante "Disciplina del centro tecnico di
cui all'art. 24 della legge n. 340/2001":
"Art. 1 (Definizioni). - 1. a)-d) (omissis);
e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una
evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza
una rete telematica nazionale sicura delle amministrazioni
come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo
definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio
2001";
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori.
2. (Omissis).
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le
competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia
che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso
e' composto dal presidente e da sette membri di cui due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o
piu' componenti funzioni specifiche.
3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di
valutare la rispondenza dei risultati dell'attivita'
dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al
Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per
assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri
e formulare proposte al Consiglio di amministrazione
medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari
degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le
procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro,
con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli
eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di
difformita' di valutazioni con il Consiglio di
amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica
relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3-ter. Il Consiglio e' composto da dieci membri, di cui
quattro in rappresentanza delle organizzazioni
professionali agricole, due in rappresentanza del movimento
cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di
trasformazione, uno in rappresentanza del settore
commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni
tecniche del settore. ed e' nominato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali sulla base delle
designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio
eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di
rappresentanza adotta successivamente, un proprio
regolamento di funzionamento.
4. Il collegio dei revisori esplica il controllo
sull'attivita' dell'Agenzia ai sensi della normativa
vigente. E' composto da tre membri effettivi e due
supplenti nominati con decreto del Ministro per le
politiche agricole. Il presidente, scelto tra i dirigenti
incaricati di funzioni dirigenziali generali, e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato
fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
5. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10 (Statuto e regolamento di amministrazione e
contabilita). - 1. Lo statuto dell'Agenzia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, e' approvato con decreto del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su
proposta del consiglio di amministrazione, Lo statuto
disciplina le competenze degli organi e stabilisce i
principi sull'organizzazione e sul funzionamento
dell'Agenzia.
2. Il regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, e'
deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato
con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la
separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei
fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria
anche in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696,
nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il regolamento del personale e' deliberato dal
consiglio di amministrazione e approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento
determina la dotazione organica dell'Agenzia nonche' la
tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il
personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove
assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della
gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla
qualifica di organismo di coordinamento nonche', fermo
restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di
organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
funzionali omogenee e centri di imputazione di
responsabilita', Il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i
compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente
deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E'
istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico
preposto all'esercizio delle funzioni di organismo
pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di
organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore
siano attuate mediante gestioni distinte e contabilita'
separate.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni
vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente
decreto.".



 
Art. 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.



Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori). -
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli organismi
pagatori riconosciuti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188,
sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti
siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di
controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di
erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale,
finche' i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da
parte dei beneficiari.
3 - 4 - 5 (abrogati)".



 
Art. 3.

(( "1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto"; ))
2. (Soppresso).



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n.
165/1999, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( d'intesa con )) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale (( prevista dal regolamento )) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonche' per la trasmissione informatica dei dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 437, concerne il "Regolamento recante modalita'
per la identificazione e la registrazione dei bovini".



 
Art. 5.

(( 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di un anno. )) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) (( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, recante "Istituzione dell'Ente
per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli
contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e
dell'alta valle del Tevere umbro-toscana":
"Art. 3. - L'Ente avra' la durata di anni 30, che
decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge
6 novembre 1991, n. 352, recante "Proroga del termine di
cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048,
relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e
la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni", come modificato dalla legge di
conversione 30 dicembre 1991, n. 411:
"Art. 1. - Il termine di cui all'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, e' prorogato di dieci anni".
- Si trascrive il testo della parte di riferimento
della tabella A (Indicazione delle voci da includere nel
Fondo speciale di parte corrente) della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001):

=====================================================================
Ministeri | 2001| 2002 |2003 =====================================================================
|(milioni| di | lire) --------------------------------------------------------------------- Ministero del tesoro, del bilancio e della| | | programmazione economica |256.847 |606.922|1.449.521

Di cui:
regolazione debitoria
2001: 100.000
2002: 130.000
2003: 713.333".



 
Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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