Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381 |
Testo del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e' attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti (( adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 )) del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti."; b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. (( Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo guanto previsto dal comma 2."; )) c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001."; d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di rappresentanza; d) il Collegio dei revisori."; (( d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Esso e' composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali"; )) e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza (( valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. )) Nel caso di difformita' di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. (( 3-ter. Il Consiglio e' composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed e' nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento"; )) (( e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo"; )) f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilita' separate". (( 1-bis) Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. )) 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilita' e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, reca: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, reca: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Funzioni dell'Agenzia e delle regioni). - 1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. 1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e' attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento. 3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a capitale misto pubblico-privato. 4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali. 5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.". - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. 2. I centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Per le attivita' di cui al comma l, i centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre possono incaricare i centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2.". - Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia, e' pubblicato nella GUCE dell'8 luglio 1995, n. L158. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Gestione degli interventi e aiuti comunitari). - 1. Nella qualita' di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni. 2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e g!i altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001. 5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonche', in qualita' di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunita' alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie nagative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre. 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.". - Si trascrive il testo dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: "Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. (Omissis). 2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma l, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante "Disciplina del centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2001": "Art. 1 (Definizioni). - 1. a)-d) (omissis); e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica nazionale sicura delle amministrazioni come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001"; - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di rappresentanza; d) il Collegio dei revisori. 2. (Omissis). 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da sette membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. 3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformita' di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. 3-ter. Il Consiglio e' composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore. ed e' nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente, un proprio regolamento di funzionamento. 4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Statuto e regolamento di amministrazione e contabilita). - 1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione, Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia. 2. Il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il regolamento del personale e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonche' la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonche', fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilita', Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilita' separate. 5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.".
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| Art. 2.
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla presente legge: "Art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori). - 1. I procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati. 2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari. 3 - 4 - 5 (abrogati)".
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| Art. 3.
(( "1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto"; )) 2. (Soppresso).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 165/1999, come modificato dalla presente legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
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| Art. 4.
1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( d'intesa con )) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale (( prevista dal regolamento )) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonche' per la trasmissione informatica dei dati. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concerne il "Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini".
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| Art. 5.
(( 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di un anno. )) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) (( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, recante "Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana": "Art. 3. - L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante "Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni", come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 411: "Art. 1. - Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' prorogato di dieci anni". - Si trascrive il testo della parte di riferimento della tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
===================================================================== Ministeri | 2001| 2002 |2003 ===================================================================== |(milioni| di | lire) --------------------------------------------------------------------- Ministero del tesoro, del bilancio e della| | | programmazione economica |256.847 |606.922|1.449.521
Di cui: regolazione debitoria 2001: 100.000 2002: 130.000 2003: 713.333".
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| Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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