IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, il quale ha disposto,  al  fine di consentire una facile identificazione di tutte le  bombole  destinate  a  contenere  i gas medicinali elencati nella Farmacopea  ufficiale  italiana  X edizione, l'obbligo di colorazioni particolari  di dette bombole prevedendo, per l'adeguamento del parco bombole  circolante in Italia, un periodo transitorio della durata di diciotto  mesi  a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, e cioe' entro il 28 aprile 2001;  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  4 agosto  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  -  n.  276  del  25 novembre  2000,  con  il quale e' stata apportata  modifica  al  testo  della Farmacopea ufficiale italiana X edizione,  disponendo che la parte cilindrica delle bombole destinate a  contenere  i  gas medicinali deve essere verniciata in bianco (RAL 9010);  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno  2001, con il quale e' stato prorogato al 28 ottobre 2001 il termine  previsto  dal  decreto  14 ottobre  1999  del  Ministero dei trasporti e della navigazione;  Considerato  che  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto del Ministero della sanita' 4 agosto 2000 non e' stato possibile iniziare l'opera  di conversione della colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali;  Preso  atto  che  il parco bombole per gas medicinali circolante in Italia   ammonta   a   circa  600.000  unita'  e  che  non  e'  stato materialmente  possibile  procedere  al  loro  totale adeguamento nei termini  previsti  dal  decreto  del  Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999;  Considerato che il termine del 28 ottobre 2001 previsto dal decreto del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione 8 giugno 2001 non consente l'adeguamento di tutto il parco bombole circolante;  Considerato   il   parere   della  Commissione  permanente  per  le prescrizioni   sui   recipienti   per  gas  compressi,  liquefatti  o disciolti,  gia' espressasi favorevolmente, nella seduta del 15 marzo 2001,  sulla  possibilita'  di concedere proroga di un anno a partire dalla data del 28 aprile 2001;                              Decreta:  Il  termine  prescritto  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  14 ottobre 1999, e' prorogato fino al 28 aprile 2002.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 dicembre 2001                                                 Il Ministro: Lunardi  |