IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, il quale ha disposto, al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana X edizione, l'obbligo di colorazioni particolari di dette bombole prevedendo, per l'adeguamento del parco bombole circolante in Italia, un periodo transitorio della durata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, e cioe' entro il 28 aprile 2001; Visto il decreto del Ministero della sanita' 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2000, con il quale e' stata apportata modifica al testo della Farmacopea ufficiale italiana X edizione, disponendo che la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere i gas medicinali deve essere verniciata in bianco (RAL 9010); Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001, con il quale e' stato prorogato al 28 ottobre 2001 il termine previsto dal decreto 14 ottobre 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione; Considerato che prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della sanita' 4 agosto 2000 non e' stato possibile iniziare l'opera di conversione della colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali; Preso atto che il parco bombole per gas medicinali circolante in Italia ammonta a circa 600.000 unita' e che non e' stato materialmente possibile procedere al loro totale adeguamento nei termini previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999; Considerato che il termine del 28 ottobre 2001 previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001 non consente l'adeguamento di tutto il parco bombole circolante; Considerato il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, gia' espressasi favorevolmente, nella seduta del 15 marzo 2001, sulla possibilita' di concedere proroga di un anno a partire dalla data del 28 aprile 2001; Decreta: Il termine prescritto all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, e' prorogato fino al 28 aprile 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2001 Il Ministro: Lunardi |