Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2001
Rideterminazione dei tassi di interesse in materia di tesoreria unica e disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, che ha fissato nella misura del 3,50 lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilita' speciali fruttifere;
Vista la nota n. 16809 del 30 novembre 2001 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala la necessita' di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilita' speciali di cui sopra in relazione all'attuale livello dei predetti valori di riferimento;
Visto l'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, che prevede, tra l'altro, che la liquidazione degli interessi a favore dei tesorieri degli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella A allegata alla citata legge n. 720 del 1984, dovuti sulle somme prelevate dai tesorieri stessi dalle contabilita' speciali di tesoreria unica a reintegro dei saldi debitori, e' effettuata annualmente entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dell'evoluzione dei tassi di interesse dal 1985 ad oggi, di rideterminare la remunerazione riconosciuta sulle somme anticipate dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilita' giacenti nelle contabilita' speciali per i giorni a partire da quello di esecuzione delle operazioni di pagamento da parte degli stessi tesorieri o cassieri fino al giorno della regolazione con le sezioni di tesoreria provinciale;
Vista la nota n. 16710 del 5 dicembre 2001 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala l'opportunita' che la remunerazione per le "anticipazioni tecniche" sopra descritte possa essere rideterminata nella misura di mezzo punto percentuale (0,5%) in meno rispetto al tasso ufficiale di riferimento;
Ravvisata l'opportunita' di rendere operativo il nuovo meccanismo di remunerazione delle "anticipazioni tecniche" a decorrere dall'ultima variazione del tasso ufficiale di riferimento (3,25%) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;
Visto l'art. 3 del successivo decreto ministeriale 22 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che le sezioni di tesoreria provinciale procedono all'accreditamento degli interessi dovuti alle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri con valuta 1 gennaio dell'anno successivo;
Considerato che le recenti modifiche introdotte nel trattamento dei conti di gestione delle banche non consentono di attribuire la cennata valuta agli accreditamenti in quanto, in coerenza con il nuovo regime europeo della riserva obbligatoria, non e' possibile per le banche apportare rettifiche all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva dopo la chiusura del periodo di mantenimento della stessa;
Ravvisata l'opportunita' di disciplinare l'accreditamento degli interessi in parola con l'attribuzione della valuta "stesso giorno" del movimento registrato nel conto di gestione;
Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza, tra l'altro, il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti a disciplinare la tenuta e il funzionamento delle contabilita' speciali comunque aperte anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla dematerializzazione delle quietanze di contabilita' speciale e di conto corrente per accelerare il processo, in corso di realizzazione, della "tesoreria telematica" e, conseguentemente, per assicurare ai titolari dei conti la tempestiva disponibilita' dei fondi, nonche' per conseguire notevoli snellimenti operativi attraverso l'eliminazione delle contabilita' speciali di girofondi e la riduzione dell'attuale volume di titoli di spesa e di quietanze di trasferimento fondi;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:
Art. 1.
Contabilita' speciali di tesoreria unica

1. Dal 1o al 30 novembre 2001 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici e' determinato nella misura del 3,05% lordo. A decorrere dal 1 dicembre 2001 il tasso di interesse e' stabilito nella misura del 2,75% lordo.
2. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985 sono sostituiti dai seguenti:
"Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 e' commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso ufficiale di riferimento diminuito di mezzo punto percentuale.
A decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.".
 
Art. 2.
Contabilita' speciali e conti correnti

1. Per i versamenti da accreditare sulle contabilita' speciali di cui agli articoli 585 e seguenti e sui conti correnti di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le tesorerie dello Stato, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del predetto regio decreto, effettuano registrazioni nelle proprie evidenze informatiche senza dar luogo ad emissione di quietanza mod. 80T. I dati relativi ai versamenti sono riportati nel mod. 56T mensilmente inviato, anche mediante strumenti informatici, ai titolari delle contabilita' speciali e dei conti correnti. Le ricevute rilasciate dalle tesorerie hanno potere liberatorio nei confronti del debitore. La data di avvio della procedura di dematerializzazione delle quietanze verra' concordata con la Banca d'Italia in relazione agli interventi di adeguamento delle procedure di tesoreria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2001
Il Ragioniere dello Stato: Monorchio
 
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