| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DEL TERRITORIO |  
| DECRETO 12 dicembre 2001 |  
| Attivazione  della  trasmissione per via telematica del modello unico informatico  per  la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili. |  
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                            IL DIRETTORE                     dell'Agenzia del territorio                                  e                            IL DIRETTORE                     dell'Agenzia delle entrate                           di concerto con                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                     per gli affari di giustizia                    del Ministero della giustizia
    Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha  aggiunto  tra  l'altro  gli  articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto   legislativo   18   dicembre   1997,   n.  463,  riguardanti l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in materia  di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  18  agosto  2000,  n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies   del   decreto   legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463, concernenti   l'utilizzazione   di   procedure  telematiche  per  gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente la tutela delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  135, recante disposizioni  in  materia  di  dati  particolari da parte di soggetti pubblici;  Vista  la  legge  27  febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante  modifiche  al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario   in   relazione   all'introduzione   di   un  sistema  di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;  Visto  il  decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di   concerto   con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  recante l'approvazione  della  nuova  automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda  di  annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione  di  note  su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;  Visto  il  decreto  direttoriale  13  dicembre  2000 che approva il modello  unico  informatico,  le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione  dei  dati  e  per  il  pagamento telematico dei tributi dovuti  in  relazione  all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;  Visto  il  decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di   trasmissione   telematica   alle   conservatorie   dei  registri immobiliari  e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali  previste  dagli  articoli  62  e  63,  64  e  65 del decreto legislativo  n.  300/1999,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;  Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;  Considerato  che  occorre  fissare  la  progressiva attivazione del servizio   telematico   relativo   agli   atti   immobiliari,   anche limitatamente  a  determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed  a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;  Considerato  che  con  circolare  n.  33  del 29 marzo 2001 emanata congiuntamente   dall'Agenzia   delle   entrate,   dall'Agenzia   del territorio  e  dal  Dipartimento  degli  affari civili e delle libere professioni  del  Ministero  della giustizia e' stato attivato in via sperimentale   il   servizio   telematico   relativo   agli  atti  di compravendita,  ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  ai notai che operano nei distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo deLombardi limitatamente agli immobili siti nell'ambito della  competenza  territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Avellino, Benevento e S. Maria Capua Vetere;  Considerato che con comunicazione del 2 ottobre 2001, prot. I/53708 della   Direzione   centrale   cartografia,   catasto  e  pubblicita' immobiliare  d'intesa  con  la  Direzione  centrale  organizzazione e sistemi  informativi,  e'  stato  attivato,  in  via sperimentale, il servizio  telematico  relativo  agli  atti  di compravendita anche ai notai  che  operano  nei  distretti  notarili  di  Bergamo, Perugia e Viterbo limitatamente agli immobili siti nell'ambito della competenza territoriale  degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Bergamo, Perugia e Viterbo;  Ravvisata,  altresi',  l'opportunita'  di  apportare modifiche alle specifiche  tecniche  allegate  al  decreto  direttoriale 13 dicembre 2000;                             Decretano:                               Art. 1.  1.  I  notai  possono  utilizzare  le  procedure telematiche di cui all'art.  3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la  registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di  immobili  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto  per gli atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati   attivati   gli   uffici  locali  dell'Agenzia  delle  entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.  2.  I  notai  che  operano  nei  distretti  notarili  di Avellino e Sant'Angelo  de'  Lombardi,  Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti devono utilizzare  le procedure di cui al comma 1, sempre limitatamente agli atti  di  compravendita di immobili, a partire dal 1 maggio 2002, per gli atti stipulati dalla medesima data.  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti  di  compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico di cui  all'art.  12 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, per   l'esecuzione   delle   formalita'  si  applicano  le  modalita' attualmente in uso presso gli uffici competenti. Per la registrazione si  utilizza  il  modello 69-tel allegato alla circolare n. 33 del 29 marzo  2001;  per la trascrizione e la voltura automatica si utilizza la nota su supporto informatico; il pagamento dei tributi si effettua con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Le  specifiche  tecniche  allegate  al  decreto direttoriale 13 dicembre  2000  sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2001
                 Il direttore dell'Agenzia delle entrate                               Romano              Il direttore dell'Agenzia del territorio                               Picardi        Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia                    del Ministero della giustizia                               Tatozzi  |  
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