Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 ottobre 2001 |
Facolta' di riscatto di attivita' prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) per talune figure professionali che svolgono attivita' di lavoro autonomo; Visto l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, per i soli titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla predetta gestione, la facolta' di riscattare annualita' di lavoro svolto in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo; Visto l'art. 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Comitato amministratore della gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina la contribuzione figurativa e la copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che determina il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo; Decreta: Art. 1.
1. I lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione attivita' di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facolta' di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualita'. 2. Il riscatto, di cui al comma 1, puo' essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva. 3. La facolta' di riscatto, per periodi lavorativi documentati con atti aventi data certa, puo' essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti. 4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l'anzianita' contributiva e' convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attivita' commerciale nell'anno considerato; nel caso in cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo la durata del periodo riscattabile e' proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito. |
| Art. 2.
1. L'onere di riscatto, a carico dell'assicurato, e' determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la gestione separata, alla data della presentazione della domanda. 2. Ai fini della determinazione dell'aliquota, di cui al comma 1, si dovra' tenere conto della posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui il soggetto sia o meno assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria. 3. L'onere di riscatto e' da calcolare con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto, applicando, a partire dall'anno successivo a quello di percezione, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rispetto all'anno precedente. 4. Qualora non venga prodotta documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto e' determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attivita' commerciali, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalita' indicate al comma 3. 5. L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non puo' eccedere il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT di cui al comma 3. 6. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto. |
| Art. 3.
1. Il Comitato amministratore della gestione separata provvedera' a definire le modalita' di pagamento dell'onere di riscatto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 2 ottobre 2001 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 346 |
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