| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 18 ottobre 2001 |  
| Testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica. (deliberazione n. 228/01) |  
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                             L'AUTORITA'                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  - Nella riunione del 18 ottobre 2001, - Premesso che:   - con  deliberazione  18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella     Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e     successive  modificazioni  (di seguito: deliberazione n. 13/99),     l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito:     l'Autorita)   ha   adottato   la   disciplina  delle  condizioni     tecnico-economiche  del  servizio  di vettoriamento dell'energia     elettrica,  intendendosi  con  tale  espressione  il servizio di     trasporto  dell'energia  elettrica  sulle reti per i clienti del     mercato libero;   - la   disciplina   di   cui   al   precedente   alinea,  adottata     anteriormente   all'attuazione   della  direttiva  96/92/CE  del     Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante     norme  comuni  per il mercato interno dell'energia elettrica (di     seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di     continuita'  con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio     dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere     di  transitorieta',  in  vista  di  una  successiva  riforma  da     realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte,     previsto  dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,     n.  79/99,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,     n.  75  del  31  marzo  1999 (di seguito: decreto legislativo n.     79/99);   - con  deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella     Gazzetta   Ufficiale,  Supplemento  ordinario,  n.  235  del  31     dicembre   1999   e   successive   modificazioni   (di  seguito:     deliberazione  n.  204/99),  l'Autorita'  ha regolato la tariffa     base,  i  parametri  e  gli altri elementi di riferimento per la     determinazione  delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di     vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. - Visti:   - la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge n.     481/1995);   - la direttiva europea n. 96/92/CE;   - il decreto legislativo n. 79/99;   - il   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e     dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del     bilancio  e  della  programmazione  economica  26  gennaio 2000,     pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3     febbraio  2000,  come successivamente modificato e integrato dal     decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e     dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del     bilancio  e  della  programmazione  economica  17  aprile  2001,     pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del     27 aprile 2001;   - la deliberazione n. 13/99;   - la deliberazione n. 204/99;   - la  deliberazione  29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella     Gazzetta   Ufficiale,  Supplemento  ordinario,  n.  235  del  31     dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);   - la  delibera  27 febbraio 2001 n. 37/01 (di seguito: delibera n.     37/01);   - gli  esiti  della consultazione avviata con la pubblicazione del     documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso     delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione     di   una  disciplina  transitoria  del  dispacciamento"  diffuso     dall'Autorita'  in  data  7  agosto  2001,  che  sottolineano la     diffusa condivisione delle seguenti esigenze:     a)consentire  una  verifica congiunta del vincolo tariffario ai       ricavi  (V1)  per  le  controparti della medesima tipologia di       contratti  di somministrazione, siano essi clienti del mercato       libero o clienti del mercato vincolato;     b)evitare di identificare una specifica componente tariffaria a       copertura  dei  costi  di gestione dei contratti di acquisto e       vendita  dell'energia  elettrica  per  i  clienti  del mercato       vincolato  e  delle connesse funzioni commerciali che, essendo       di   entita'   trascurabile  rispetto  al  totale  dei  costi,       introdurrebbe   inefficienza  nell'erogazione  dei  servizi  e       complessita'    nel    sistema    di    regolamentazione   dei       corrispettivi;     c)applicare  la componente UC3, a copertura degli squilibri del       sistema  di  perequazione  dei costi di trasporto dell'energia       elettrica  sulle  reti  di  trasmissione e di distribuzione, a       tutti i clienti finali. - Considerato che:   - le  difformita'  evidenziate  in  premessa,  quanto alla vigente     disciplina  del  trasporto  dell'energia elettrica, generano una     disparita'  di  trattamento  tra clienti del mercato vincolato e     clienti   del   mercato   libero,  e  che  tali  difformita'  si     sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso     ed   uso   delle   reti  applicati  ai  primi,  ai  sensi  della     deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura delle componenti     della  tariffa  di  fornitura dell'energia elettrica a copertura     dei  costi  del  servizio  di trasporto applicata ai secondi, ai     sensi della deliberazione n. 204/99;   - sebbene    le    suddette   difformita'   fossero   giustificate     dall'esigenza  di  rendere compatibile il regime di negoziazione     dell'energia  elettrica  basato  sulla contrattazione bilaterale     con  l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento     del  sistema  elettrico,  esse, tuttavia, producono l'effetto di     rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica     sopportato  dal  cliente  sensibilmente  diverso,  a  parita' di     caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del     cliente  stesso  al  mercato  libero  o  al  mercato  vincolato,     rendendosi  pertanto  necessaria l'unificazione delle discipline     sopra richiamate;   - il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:     a)siano  rilasciate  concessioni  aventi  ad  oggetto esclusivo       l'attivita'  di distribuzione dell'energia elettrica (articolo       9,  comma  1),  intendendosi  quest'ultima  come  l'insieme di       attivita'  preordinate  al  trasporto  ad  alla trasformazione       dell'energia  elettrica  sulle reti con obbligo di connessione       di terzi in un determinato ambito territoriale, secondo quanto       proposto dall'Autorita' con la delibera n. 37/01;     b)con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e       dell'artigianato  sia  attribuita  al  Gestore  della  rete di       trasmissione  nazionale  la  concessione  delle  attivita'  di       trasmissione  e  di  dispacciamento dell'energia elettrica sul       territorio nazionale (articolo 3, comma 5);   - da  quanto sopra considerato consegue che l'attivita' di vendita     dell'energia  elettrica non e' affidata in esclusiva ai titolari     delle suddette concessioni;   - l'unificazione  della  regolazione  delle  condizioni economiche     delle   attivita'   di  trasmissione,  di  dispacciamento  e  di     distribuzione,  da  intendersi  come  costituenti il servizio di     trasporto   dell'energia   elettrica  su  reti  con  obbligo  di     connessione  di  terzi  (di  seguito:  servizio  di  trasporto),     comporta   la   necessita'   di  regolare  i  corrispettivi  per     l'attivita'   di   vendita  ai  clienti  del  mercato  vincolato     specificamente ed autonomamente considerata;   - il  rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'ambito di     dette  concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica,     il  quale  e' sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di     esercizio   basato   sul   riconoscimento   della   liberta'  di     intrapresa;   - per  la  determinazione  dei  vincoli  tariffari a copertura dei     costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata     ai  clienti  del  mercato  vincolato,  con  la  deliberazione n.     204/99,  nonche'  per  la  determinazione  delle  componenti dei     corrispettivi   del   servizio   di   trasporto   alle   imprese     distributrici   dell'energia   elettrica  destinata  al  mercato     vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati     i  medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei     corrispettivi  di  vettoriamento  di  cui  alla deliberazione n.     13/99;   - per  effetto  delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime     delle  prestazioni  patrimoniali imposte agli utenti dei servizi     di  pubblica  utilita' nel settore dell'energia elettrica per il     finanziamento   di   finalita'   generali   e'   articolato   in     maggiorazioni  sui  corrispettivi di vettoriamento per i clienti     del  mercato  libero, e in componenti delle tariffe di fornitura     per i clienti del mercato vincolato;   - l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per     l'erogazione  del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei     servizi  di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica     comporta  la  necessita'  di  ancorare  ai  corrispettivi per il     servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il     finanziamento  di  finalita'  di carattere generale afferenti al     sistema  elettrico,  eccezion fatta per quelle che devono essere     sostenute  esclusivamente  dai  clienti del mercato vincolato; e     che   pertanto   l'imposizione   di  queste  ultime  prestazioni     patrimoniali  dovra'  essere  legata  ai  corrispettivi  per  il     servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;   - la  disciplina  posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine     alle  attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia     elettrica  prevede,  tra  l'altro, che il Gestore della rete non     disponga  delle  infrastrutture  facenti  parte  della  rete  di     trasmissione    nazionale,    dovendo    stipulare,   ai   sensi     dell'articolo  3,  comma  8,  del  medesimo decreto legislativo,     apposite   convenzioni   con  le  societa'  che  ne  abbiano  la     disponibilita'  per  disciplinare  gli  interventi di esercizio,     manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;   - le   disposizioni   dell'articolo   3,  comma  10,  del  decreto     legislativo  n.  79/99  prevedono  che il Gestore della rete sia     remunerato  secondo  criteri  di  efficienza  economica  per  le     attivita'  di  competenza  svolte con la propria organizzazione;     che l'Autorita', secondo quanto disposto dal medesimo articolo e     comma,  ha  individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la     forma  di  remunerazione  delle predette attivita' che, ad oggi,     consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione     del  medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che     detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota     fissa,  determinata  dall'Autorita',  del  corrispettivo  per  i     servizi di trasmissione e di dispacciamento;   - il  corrispettivo  di  cui al precedente alinea, per la restante     parte,  e'  destinato  alla  copertura  dei  costi sostenuti dai     titolari  delle  infrastrutture  facenti  parte  della  rete  di     trasmissione  nazionale;  e  che  detta  parte non dipende dalle     decisioni imprenditoriali assunte dal Gestore della rete, bensi'     e'  principalmente funzione del volume del servizio di trasporto     erogato;   - ogni    forma    di    flessibilita'    tariffaria,    derivante     dall'applicazione  delle  opzioni tariffarie, in capo al Gestore     della  rete inciderebbe non gia' sui ricavi dello stesso Gestore     della  rete,  bensi'  sui  ricavi  dei  soggetti  titolari delle     infrastrutture  di cui al precedente alinea, rendendo totalmente     inefficace  la  previsione  di  opzioni tariffarie per i clienti     finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati     ai  costi  effettivi  di  erogazione  dei  servizi  da parte del     soggetto responsabile dei medesimi costi;   - in  conseguenza  di  quanto sopra illustrato, per il servizio di     trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato     sulle  opzioni  tariffarie  non puo' essere applicato al Gestore     della rete;   - la   definizione   di   un   regime  di  regolazione  tariffaria     asimmetrica,  da  intendersi  tale  in ragione del fatto che non     sarebbe  possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per     la  remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente     dal  Gestore  della  rete  ai  clienti finali, determinerebbe, a     danno   di  questi  ultimi,  una  situazione  di  disparita'  di     trattamento  nei confronti degli altri clienti finali connessi a     reti  di  distribuzione  in alta tensione, a parita' delle altre     condizioni e caratteristiche tecniche; - Ritenuto che:   - sia  necessario  riformare,  ai sensi dell'articolo 2, comma 12,     lettera   d),   della   legge   n.  481/95,  la  disciplina  dei     corrispettivi  per il servizio di trasporto in vigore al fine di     evitare  difformita'  ingiustificate  di trattamento tra clienti     del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parita' di     servizio erogato;   - quanto  previsto  dal  precedente  alinea  non  sia perseguibile     tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a     tutta  l'energia  elettrica  oggetto  del servizio di trasporto,     cio'  che  renderebbe  una  tale disciplina incompatibile con il     funzionamento  del  sistema  delle offerte di cui all'articolo 5     del  decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a     tal  fine,  l'estensione  del regime di regolazione basato sulle     opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;   - tale impostazione, in ragione della flessibilita' che garantisce     agli  esercenti  i servizi di pubblica utilita', sia in grado di     assicurare  la continuita' alla copertura dei costi riconosciuti     per  il  servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi     economico-finanziari  dei  medesimi  esercenti, come determinati     con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;   - al fine di evitare disparita' di trattamento tra clienti finali,     l'assunzione   dei   rapporti   commerciali  aventi  ad  oggetto     l'erogazione  del  servizio  di trasporto a detti clienti, e, di     conseguenza,  la  definizione  di  opzioni  tariffarie,  debbano     essere   previste   per   i   soli   esercenti   l'attivita'  di     distribuzione dell'energia elettrica;   - sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i     clienti  finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente     il  servizio  di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale     e' connesso;   - per ragioni di gradualita' nel passaggio dal regime in esclusiva     a  quello in cui una molteplicita' di soggetti potra' esercitare     il  servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi     di  tale  attivita'  attraverso una specifica componente inclusa     nei  corrispettivi  per  il  servizio  di  trasporto;  e che sia     inoltre    opportuno   stabilire   disposizioni   di   carattere     transitorio   atte   a   consentire   continuita'   e   certezza     nell'esercizio di tale servizio;   - 	il  riordino  delle  disposizioni  dell'Autorita' in materia di     condizioni  tecnico-economiche  dei  servizi  di  trasporto,  di     misura  e  di  vendita  dell'energia  elettrica, nonche' il loro     coordinamento   con  le  richiamate  innovazioni,  possa  essere     opportunamente  realizzato  sotto  la  forma  di  un unico corpo     normativo,  denominato  Testo  Integrato,  con  valore  in parte     ricognitivo  ed  in  parte  innovativo,  nei  sensi  di cui alle     considerazioni   che   precedono,   cosi'   razionalizzando   ed     armonizzando le disposizioni gia' vigenti o di nuova emanazione,     dettate in materia dall'Autorita'.
                                DELIBERA                             Articolo 1                   Approvazione di Testo Integrato
  1.1	E' approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorita'     per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di     trasporto,  di  misura  e  di vendita dell'energia elettrica (di     seguito:  Testo  Integrato),  allegato alla presente delibera di     cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).  |  
|   |                               Articolo 2                             Abrogazioni
  2.1	Con  decorrenza  dall'1  gennaio  2002  sono  abrogate, in quanto     contenenti  norme  sostituite  da  quelle  poste  con  il  Testo     Integrato, le seguenti disposizioni:   a)	la  deliberazione  18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella     Gazzetta  Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999 e     successive modificazioni ed integrazioni;   b)	gli  articoli  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 19 della     deliberazione  29  dicembre  1999,  n.  204/99, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre     1999, e successive modificazioni ed integrazioni;   c)	gli  articoli  1,  3,  4,  5, 7 della deliberazione 29 dicembre     1999,   n.   205/99,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale,     Supplemento  ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive     modificazioni ed integrazioni;   d)	la  deliberazione  12  luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2000;   e)	la  deliberazione 28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella     Gazzetta  Ufficiale,  Supplemento  ordinario  n. 2 del 5 gennaio     2001;   f)	l'articolo  6  della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00,     pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2     del 5 gennaio 2001;   g)	la  deliberazione  22  marzo  2001,  n. 63/01, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2001. 2.2	Pure  con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto   contenenti  norme incorporate e confermate nel Testo Integrato, le   seguenti disposizioni:   a)gli  articoli  4  e  5  della  deliberazione 26 giugno 1997, n.     70/97,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.     150 del 30 giugno 1997;   b)gli  articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della deliberazione 29     dicembre  1999,  n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,     Supplemento  ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive     modificazioni ed integrazioni;   c)l'articolo  2  della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99,     pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Supplemento ordinario n.     235   del  31  dicembre  1999,  e  successive  modificazioni  ed     integrazioni;   d)la  deliberazione  24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella     Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n. 57 del 9 marzo 2000, e     successive modificazioni ed integrazioni;   e)la  deliberazione  9  marzo  2000,  n.  53/00, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000;   f)l'articolo  5  del  la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00,     pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151 del     30 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;   g)l'articolo  4  della  deliberazione  19 luglio 2000, n. 123/00,     pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del     10 agosto 2000;   h)la  deliberazione  26  luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000;   i)l'articolo  5  della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 230/00,     pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2     del 5 gennaio 2001;   l)la  deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella     Gazzetta  Ufficiale,  Supplemento  ordinario  n. 2 del 5 gennaio     2001, e successive modificazioni ed integrazioni;   m)l'articolo  4  della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00,     pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2     del 5 gennaio 2001;   n)l'articolo  3  della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 239/00,     pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2     del 5 gennaio 2001;   o)la  deliberazione  14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;   p)la  deliberazione  25  maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella     Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001;   q)l'articolo  7  della  deliberazione  11 luglio 2001, n. 158/01,     pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del     28 settembre 2001;   r)l'articolo  3  della  deliberazione  19 luglio 2001, n. 163/01,     pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 185 del     10 agosto 2001.  |  
|   |                               Articolo 3 Disposizioni  transitorie  in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e                           per l'anno 2002
  3.1	Ai  fini  dell'applicazione della deliberazione 29 dicembre 1999,     n.  204/99,  relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno     2001,  l'articolo  9, comma 9.5 della medesima deliberazione, e'     sostituito dal seguente comma: "9.5 Qualora  i  ricavi  eccedentari  relativi  all'anno 2001 per una     tipologia  di  utenza  risultino positivi, l'esercente nell'anno     2002:   a)a  fronte  di  ricavi  eccedentari  superiori  al 5% dei ricavi     ammessi,  riconosce  un  rimborso  entro  il  31 dicembre 2002 a     ciascun   cliente   che   nel  2001  apparteneva  alla  medesima     tipologia.  L'ammontare  complessivo  dei  rimborsi  e'  pari ai     ricavi  eccedentari  moltiplicati per (1+r2) dove r2 e' il tasso     di  riferimento  in  vigore  all'inizio  del 2002 aumentato di 5     punti  percentuali;  esso  viene  ripartito  tra  i  clienti  in     proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001.   b)a  fronte  di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi     ammessi puo', in alternativa:     i)applicare  quanto previsto alla lettera a) del presente comma       sostituendo  r2  con r1, definito pari al tasso di riferimento       in   vigore   all'inizio   del   2002  aumentato  di  3  punti       percentuali;     ii)  ridurre, nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti       di   tutte   le   opzioni   tariffarie  applicate  ai  clienti       appartenenti  alla medesima tipologia, escluse le componenti A       e UC, in una misura che comporti, entro il quinto bimestre, un       accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per       (1+r1).  Qualora  il complesso delle riduzioni praticate entro       il  quinto  bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente       accredita   l'ammontare   residuo   nel   bimestre  successivo       dividendolo  in  parti uguali tra tutti i clienti appartenenti       alla stessa tipologia."   3.2	Le  maggiorazioni  di  3  e  5  punti percentuali del tasso di     riferimento  di  cui  ai  comma  7.2,  lettere a) e b) del Testo     Integrato,  non  si  applicano  ai  ricavi eccedentari dell'anno     2002.  |  
|   |                               Articolo 4     Disposizioni transitorie in materia di Conto costi energia
     4.1	Fino  al  31  dicembre  2001,  il  Conto  costi energia di cui     all'articolo  6,  comma 6.1, della deliberazione 26 giugno 1997,     n.  70/97,  continua  ad operare esclusivamente per l'erogazione     dei  contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici     e  per  la  contabilizzazione  del  gettito  della parte B della     tariffa   relativamente   all'energia   elettrica   prodotta,  o     importata,  ed  erogata  ai  clienti  finali fino al 31 dicembre     2000.   4.2	Successivamente  al  31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per     il  settore elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo     ogni residua disponibilita' al Conto per nuovi impianti da fonti     rinnovabili  e  assimilate  di  cui all'articolo 40, comma 40.1,     lettera b), del Testo Integrato.  |  
|   |                               Articolo 5 Disposizioni  transitorie  in  materia di Conto per la gestione della compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica                          nella transizione
     5.1	Fino  al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo     2,  comma  2.8, della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00,     alimenta  il  Conto  per  la  gestione della compensazione della     maggiore    valorizzazione    dell'energia    elettrica    nella     transizione.  Con  cadenza bimestrale la Cassa conguaglio per il     settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del     Conto   per  la  gestione  della  compensazione  della  maggiore     valorizzazione  dell'energia  elettrica nella transizione di cui     all'articolo  4  della  deliberazione  9  marzo  2000, n. 53/00,     trasferisce  sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e     assimilate  di  cui all'articolo 5 della deliberazione 26 giugno     1997,  n.  70/97,  eventuali  differenze  tra  il  gettito della     maggiorazione   di   cui   all'articolo   2,   comma  2.8  della     deliberazione  20  dicembre  2000,  n.  232/00 ed i contributi a     valere  sulla  disponibilita'  del  Conto  per la gestione della     compensazione   della   maggiore   valorizzazione   dell'energia     elettrica nella transizione.   5.2	Successivamente  al  31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per     il  settore  elettrico  chiude  il  Conto  per la gestione della     compensazione   della   maggiore   valorizzazione   dell'energia     elettrica nella transizione, trasferendo ogni residua competenza     al     Conto     per     la    reintegrazione    alle    imprese     produttrici-distributrici   dei   costi   per   l'attivita'   di     produzione   di  energia  elettrica  nella  transizione  di  cui     all'articolo 40, comma 40.1, lettera e), del Testo Integrato.  |  
|   |                               Articolo 6                         Disposizioni finali
     6.1	La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi     dell'articolo  4  del  Testo Integrato, e' consentita sino al 15     novembre 2001.   6.2	Gli  articoli  da  12  a  20,  22  e  da 24 a 57, ad eccezione     dell'articolo  40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto     dall'1 gennaio 2002.   6.3	La componente UC1 di cui all'articolo 19 del Testo Integrato e     la  componente  UC3  di  cui all'articolo 13 del Testo Integrato     sono  entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento     dell'Autorita'.   6.4	Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella Gazzetta     Ufficiale   della   Repubblica  Italiana  e  nel  sito  internet     dell'Autorita'    per    l'energia    elettrica    e    il   gas     (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in vigore a far data dalla     sua pubblicazione. Milano, 18 ottobre 2001					Il presidente: P. Ranci  |  
|   |                                                             ALLEGATO A
                             TESTO INTEGRATO DELLE  DISPOSIZIONI DELL 'AUTORITA' PER L 'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER  L  'EROGAZIONE  DEI  SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA                       DELL 'ENERGIA ELETTRICA                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             ALLEGATO 1
  MODULI  PER  LA  PROPOSTA  DELLE  OPZIONI  TARIFFARIE BASE,SPECIALI E                              ULTERIORI
  DI   CUI   AL  COMMA  4.2  DEL  TESTO  INTEGRATO  DELLE  DISPOSIZIONI DELL'AUTORITAPER   L'ENERGIA   ELETTRICA  E  IL  GAS  IN  MATERIA  DI CONDIZIONI  TECNICHE  ED  ECONOMICHE  PER  I  SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA   E   DI  VENDITA  DELL'ENERGIA  ELETTRICA  (DI  SEGUITO:TESTO                             INTEGRATO)                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             ALLEGATO 2
                                 TABELLE                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             ALLEGATO I
  Deliberazione 15 novembre 2001   Rettifica  di  errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  18  ottobre  2001,  n.  228/01 (deliberazione n. 262/01)
                               L'AUTORITA'                   PER L'ENERGIA ELETTRICAE IL GAS
    Nella riunione del 15 novembre 2001, - Premesso che:  - in  data 18 ottobre 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  (di seguito: l'Autorita) ha adottato la deliberazione 18 ottobre 2001,   n.   228/01   di   approvazione  del  Testo  integrato  delle disposizioni   dell'Autorita'   per   l'erogazione   dei  servizi  di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 228/01);  - sono  stati  riscontrati  errori  materiali  sia  nel testo della delibera  sopra  richiamata  sia  nell'allegato Testo integrato delle disposizioni   dell'Autorita'   per   l'erogazione   dei  servizi  di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato) con la stessa delibera approvato; - Vista la deliberazione n. 228/01; -  Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;
                                DELIBERA
  - Di rettificare:  - l'articolo  1, comma 1.1, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01  (di  seguito: deliberazione n. 228/01), sostituendo le parole "in  materia  di  condizioni  tecnico-economiche"  con le parole "per l'erogazione";  - la   rubrica  dell'articolo  3  della  deliberazione  n.  228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola "vincolo";  - l'articolo   3,   comma   3.1,  della  deliberazione  n.  228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola "vincolo";  - l'articolo   3,   comma   3.1   della  deliberazione  n.  228/01, sostituendo  le  parole  "dai  seguenti  commi"  con  le  parole "dal seguente comma";  - l'articolo   6,   comma   6.2,   della  deliberazione  n.  228/01 aggiungendo tra le parole "e 57" e le parole "del testo" le seguenti: "ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4"  - la  definizione  componenti UC4 del comma 1.1 del Testo integrato delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per  l'erogazione  dei  servizi  di trasporto, di misura e di vendita dell'energia  elettrica  approvato con la deliberazione n. 228/01 (di seguito:  Testo  Integrato),  eliminando  le  parole "in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e";  - il  comma  7.1, lettera a), del Testo Integrato, inserendo tra la parola "anno" e la parola "precedente", la parola "solare";  - il  comma  7.2  del  Testo  Integrato, sostituendo le parole "era controparte" con le parole "erano controparti";  - la  rubrica  dell'articolo  11 del Testo Integrato, eliminando le parole "di prelievo";  - il  comma  19.1,  lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la sigla "UC" con la sigla "UC1";  - il  comma  19.1,  lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la parola "plari" con la parola "pari";  - il  comma  35.9  del  Testo Integrato, sostituendo le parole "dal comma 38.8" con le parole "dal comma 35.8";  - il  comma  50.4,  lettera d), del Testo Integrato, sostituendo le parole "si cui" con le parole "di cui";  - il comma 56.3 del Testo Integrato, sostituendo le parole "lettera a)" con le parole "lettera b)";  - il comma 56.4 del Testo Integrato, sostituendo le parole "lettera b)" con le parole "lettera a)";  - il modulo 3 dell'Allegato n.1 del Testo Integrato, sostituendo il secondo dei due punti 3.3.2 e le parole "Se la risposta e' si', dette fasce   orarie   sono  quelle  previste  dall'articolo  1  del  Testo Integrato?", con il punto 3.3.3 e le parole "Se la risposta e' no, e' necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata";  - il  punto  3.1.3  del  modulo  4  dell'Allegato  n.  1  del Testo Integrato,  sostituendo le parole "Se la risposta e' si', dette fasce orarie sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?" con le  parole  "Se  la  risposta  e'  no,  e'  necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata". -  Di disporre la pubblicazione, nella versione aggiornata risultante dalle  rettifiche  di  cui  al punto precedente che costituisce parte integrante   della   presente   deliberazione   (Allegato  I),  della deliberazione  18 ottobre 2001, n. 228/01 e del Testo integrato delle disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita approvato con la medesima deliberazione; -  Di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
  Milano, 15 novembre 2001			Il presidente: P. Ranci  |  
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