Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2001
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica. (deliberazione n. 228/01)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 18 ottobre 2001, - Premesso che:
- con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e
successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) ha adottato la disciplina delle condizioni
tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia
elettrica, intendendosi con tale espressione il servizio di
trasporto dell'energia elettrica sulle reti per i clienti del
mercato libero;
- la disciplina di cui al precedente alinea, adottata
anteriormente all'attuazione della direttiva 96/92/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di
seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di
continuita' con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio
dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere
di transitorieta', in vista di una successiva riforma da
realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte,
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
- con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31
dicembre 1999 e successive modificazioni (di seguito:
deliberazione n. 204/99), l'Autorita' ha regolato la tariffa
base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per la
determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di
vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. - Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995);
- la direttiva europea n. 96/92/CE;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3
febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del
27 aprile 2001;
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31
dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- la delibera 27 febbraio 2001 n. 37/01 (di seguito: delibera n.
37/01);
- gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del
documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso
delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione
di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso
dall'Autorita' in data 7 agosto 2001, che sottolineano la
diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
a)consentire una verifica congiunta del vincolo tariffario ai
ricavi (V1) per le controparti della medesima tipologia di
contratti di somministrazione, siano essi clienti del mercato
libero o clienti del mercato vincolato;
b)evitare di identificare una specifica componente tariffaria a
copertura dei costi di gestione dei contratti di acquisto e
vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato
vincolato e delle connesse funzioni commerciali che, essendo
di entita' trascurabile rispetto al totale dei costi,
introdurrebbe inefficienza nell'erogazione dei servizi e
complessita' nel sistema di regolamentazione dei
corrispettivi;
c)applicare la componente UC3, a copertura degli squilibri del
sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia
elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, a
tutti i clienti finali. - Considerato che:
- le difformita' evidenziate in premessa, quanto alla vigente
disciplina del trasporto dell'energia elettrica, generano una
disparita' di trattamento tra clienti del mercato vincolato e
clienti del mercato libero, e che tali difformita' si
sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso
ed uso delle reti applicati ai primi, ai sensi della
deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura delle componenti
della tariffa di fornitura dell'energia elettrica a copertura
dei costi del servizio di trasporto applicata ai secondi, ai
sensi della deliberazione n. 204/99;
- sebbene le suddette difformita' fossero giustificate
dall'esigenza di rendere compatibile il regime di negoziazione
dell'energia elettrica basato sulla contrattazione bilaterale
con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico, esse, tuttavia, producono l'effetto di
rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica
sopportato dal cliente sensibilmente diverso, a parita' di
caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del
cliente stesso al mercato libero o al mercato vincolato,
rendendosi pertanto necessaria l'unificazione delle discipline
sopra richiamate;
- il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:
a)siano rilasciate concessioni aventi ad oggetto esclusivo
l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica (articolo
9, comma 1), intendendosi quest'ultima come l'insieme di
attivita' preordinate al trasporto ad alla trasformazione
dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione
di terzi in un determinato ambito territoriale, secondo quanto
proposto dall'Autorita' con la delibera n. 37/01;
b)con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sia attribuita al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la concessione delle attivita' di
trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale (articolo 3, comma 5);
- da quanto sopra considerato consegue che l'attivita' di vendita
dell'energia elettrica non e' affidata in esclusiva ai titolari
delle suddette concessioni;
- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche
delle attivita' di trasmissione, di dispacciamento e di
distribuzione, da intendersi come costituenti il servizio di
trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di
connessione di terzi (di seguito: servizio di trasporto),
comporta la necessita' di regolare i corrispettivi per
l'attivita' di vendita ai clienti del mercato vincolato
specificamente ed autonomamente considerata;
- il rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'ambito di
dette concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica,
il quale e' sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di
esercizio basato sul riconoscimento della liberta' di
intrapresa;
- per la determinazione dei vincoli tariffari a copertura dei
costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato, con la deliberazione n.
204/99, nonche' per la determinazione delle componenti dei
corrispettivi del servizio di trasporto alle imprese
distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati
i medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei
corrispettivi di vettoriamento di cui alla deliberazione n.
13/99;
- per effetto delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime
delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti dei servizi
di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica per il
finanziamento di finalita' generali e' articolato in
maggiorazioni sui corrispettivi di vettoriamento per i clienti
del mercato libero, e in componenti delle tariffe di fornitura
per i clienti del mercato vincolato;
- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per
l'erogazione del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei
servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica
comporta la necessita' di ancorare ai corrispettivi per il
servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il
finanziamento di finalita' di carattere generale afferenti al
sistema elettrico, eccezion fatta per quelle che devono essere
sostenute esclusivamente dai clienti del mercato vincolato; e
che pertanto l'imposizione di queste ultime prestazioni
patrimoniali dovra' essere legata ai corrispettivi per il
servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;
- la disciplina posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine
alle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia
elettrica prevede, tra l'altro, che il Gestore della rete non
disponga delle infrastrutture facenti parte della rete di
trasmissione nazionale, dovendo stipulare, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo,
apposite convenzioni con le societa' che ne abbiano la
disponibilita' per disciplinare gli interventi di esercizio,
manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;
- le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, del decreto
legislativo n. 79/99 prevedono che il Gestore della rete sia
remunerato secondo criteri di efficienza economica per le
attivita' di competenza svolte con la propria organizzazione;
che l'Autorita', secondo quanto disposto dal medesimo articolo e
comma, ha individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la
forma di remunerazione delle predette attivita' che, ad oggi,
consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione
del medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che
detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota
fissa, determinata dall'Autorita', del corrispettivo per i
servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea, per la restante
parte, e' destinato alla copertura dei costi sostenuti dai
titolari delle infrastrutture facenti parte della rete di
trasmissione nazionale; e che detta parte non dipende dalle
decisioni imprenditoriali assunte dal Gestore della rete, bensi'
e' principalmente funzione del volume del servizio di trasporto
erogato;
- ogni forma di flessibilita' tariffaria, derivante
dall'applicazione delle opzioni tariffarie, in capo al Gestore
della rete inciderebbe non gia' sui ricavi dello stesso Gestore
della rete, bensi' sui ricavi dei soggetti titolari delle
infrastrutture di cui al precedente alinea, rendendo totalmente
inefficace la previsione di opzioni tariffarie per i clienti
finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati
ai costi effettivi di erogazione dei servizi da parte del
soggetto responsabile dei medesimi costi;
- in conseguenza di quanto sopra illustrato, per il servizio di
trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato
sulle opzioni tariffarie non puo' essere applicato al Gestore
della rete;
- la definizione di un regime di regolazione tariffaria
asimmetrica, da intendersi tale in ragione del fatto che non
sarebbe possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per
la remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente
dal Gestore della rete ai clienti finali, determinerebbe, a
danno di questi ultimi, una situazione di disparita' di
trattamento nei confronti degli altri clienti finali connessi a
reti di distribuzione in alta tensione, a parita' delle altre
condizioni e caratteristiche tecniche; - Ritenuto che:
- sia necessario riformare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettera d), della legge n. 481/95, la disciplina dei
corrispettivi per il servizio di trasporto in vigore al fine di
evitare difformita' ingiustificate di trattamento tra clienti
del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parita' di
servizio erogato;
- quanto previsto dal precedente alinea non sia perseguibile
tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a
tutta l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto,
cio' che renderebbe una tale disciplina incompatibile con il
funzionamento del sistema delle offerte di cui all'articolo 5
del decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a
tal fine, l'estensione del regime di regolazione basato sulle
opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;
- tale impostazione, in ragione della flessibilita' che garantisce
agli esercenti i servizi di pubblica utilita', sia in grado di
assicurare la continuita' alla copertura dei costi riconosciuti
per il servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi
economico-finanziari dei medesimi esercenti, come determinati
con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;
- al fine di evitare disparita' di trattamento tra clienti finali,
l'assunzione dei rapporti commerciali aventi ad oggetto
l'erogazione del servizio di trasporto a detti clienti, e, di
conseguenza, la definizione di opzioni tariffarie, debbano
essere previste per i soli esercenti l'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica;
- sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i
clienti finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente
il servizio di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale
e' connesso;
- per ragioni di gradualita' nel passaggio dal regime in esclusiva
a quello in cui una molteplicita' di soggetti potra' esercitare
il servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi
di tale attivita' attraverso una specifica componente inclusa
nei corrispettivi per il servizio di trasporto; e che sia
inoltre opportuno stabilire disposizioni di carattere
transitorio atte a consentire continuita' e certezza
nell'esercizio di tale servizio;
- il riordino delle disposizioni dell'Autorita' in materia di
condizioni tecnico-economiche dei servizi di trasporto, di
misura e di vendita dell'energia elettrica, nonche' il loro
coordinamento con le richiamate innovazioni, possa essere
opportunamente realizzato sotto la forma di un unico corpo
normativo, denominato Testo Integrato, con valore in parte
ricognitivo ed in parte innovativo, nei sensi di cui alle
considerazioni che precedono, cosi' razionalizzando ed
armonizzando le disposizioni gia' vigenti o di nuova emanazione,
dettate in materia dall'Autorita'.

DELIBERA
Articolo 1
Approvazione di Testo Integrato

1.1 E' approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di
seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di
cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
 
Articolo 2
Abrogazioni

2.1 Con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto
contenenti norme sostituite da quelle poste con il Testo
Integrato, le seguenti disposizioni:
a) la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 della
deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre
1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 7 della deliberazione 29 dicembre
1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2000;
e) la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio
2001;
f) l'articolo 6 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2
del 5 gennaio 2001;
g) la deliberazione 22 marzo 2001, n. 63/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2001. 2.2 Pure con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto
contenenti norme incorporate e confermate nel Testo Integrato, le
seguenti disposizioni:
a)gli articoli 4 e 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n.
70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.
150 del 30 giugno 1997;
b)gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della deliberazione 29
dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c)l'articolo 2 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.
235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d)la deliberazione 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2000, e
successive modificazioni ed integrazioni;
e)la deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000;
f)l'articolo 5 del la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151 del
30 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
g)l'articolo 4 della deliberazione 19 luglio 2000, n. 123/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del
10 agosto 2000;
h)la deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000;
i)l'articolo 5 della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 230/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2
del 5 gennaio 2001;
l)la deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio
2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
m)l'articolo 4 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2
del 5 gennaio 2001;
n)l'articolo 3 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 239/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2
del 5 gennaio 2001;
o)la deliberazione 14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
p)la deliberazione 25 maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001;
q)l'articolo 7 della deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del
28 settembre 2001;
r)l'articolo 3 della deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 185 del
10 agosto 2001.
 
Articolo 3 Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e
per l'anno 2002

3.1 Ai fini dell'applicazione della deliberazione 29 dicembre 1999,
n. 204/99, relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno
2001, l'articolo 9, comma 9.5 della medesima deliberazione, e'
sostituito dal seguente comma: "9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi all'anno 2001 per una
tipologia di utenza risultino positivi, l'esercente nell'anno
2002:
a)a fronte di ricavi eccedentari superiori al 5% dei ricavi
ammessi, riconosce un rimborso entro il 31 dicembre 2002 a
ciascun cliente che nel 2001 apparteneva alla medesima
tipologia. L'ammontare complessivo dei rimborsi e' pari ai
ricavi eccedentari moltiplicati per (1+r2) dove r2 e' il tasso
di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 5
punti percentuali; esso viene ripartito tra i clienti in
proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001.
b)a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi
ammessi puo', in alternativa:
i)applicare quanto previsto alla lettera a) del presente comma
sostituendo r2 con r1, definito pari al tasso di riferimento
in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 3 punti
percentuali;
ii) ridurre, nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti
di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti
appartenenti alla medesima tipologia, escluse le componenti A
e UC, in una misura che comporti, entro il quinto bimestre, un
accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per
(1+r1). Qualora il complesso delle riduzioni praticate entro
il quinto bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente
accredita l'ammontare residuo nel bimestre successivo
dividendolo in parti uguali tra tutti i clienti appartenenti
alla stessa tipologia."
3.2 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali del tasso di
riferimento di cui ai comma 7.2, lettere a) e b) del Testo
Integrato, non si applicano ai ricavi eccedentari dell'anno
2002.
 
Articolo 4
Disposizioni transitorie in materia di Conto costi energia

4.1 Fino al 31 dicembre 2001, il Conto costi energia di cui
all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 26 giugno 1997,
n. 70/97, continua ad operare esclusivamente per l'erogazione
dei contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici
e per la contabilizzazione del gettito della parte B della
tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta, o
importata, ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre
2000.
4.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo
ogni residua disponibilita' al Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1,
lettera b), del Testo Integrato.
 
Articolo 5 Disposizioni transitorie in materia di Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica
nella transizione

5.1 Fino al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo
2, comma 2.8, della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00,
alimenta il Conto per la gestione della compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella
transizione. Con cadenza bimestrale la Cassa conguaglio per il
settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del
Conto per la gestione della compensazione della maggiore
valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui
all'articolo 4 della deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00,
trasferisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione 26 giugno
1997, n. 70/97, eventuali differenze tra il gettito della
maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8 della
deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00 ed i contributi a
valere sulla disponibilita' del Conto per la gestione della
compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica nella transizione.
5.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico chiude il Conto per la gestione della
compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica nella transizione, trasferendo ogni residua competenza
al Conto per la reintegrazione alle imprese
produttrici-distributrici dei costi per l'attivita' di
produzione di energia elettrica nella transizione di cui
all'articolo 40, comma 40.1, lettera e), del Testo Integrato.
 
Articolo 6
Disposizioni finali

6.1 La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi
dell'articolo 4 del Testo Integrato, e' consentita sino al 15
novembre 2001.
6.2 Gli articoli da 12 a 20, 22 e da 24 a 57, ad eccezione
dell'articolo 40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto
dall'1 gennaio 2002.
6.3 La componente UC1 di cui all'articolo 19 del Testo Integrato e
la componente UC3 di cui all'articolo 13 del Testo Integrato
sono entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento
dell'Autorita'.
6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla
sua pubblicazione. Milano, 18 ottobre 2001 Il presidente: P. Ranci
 
ALLEGATO A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL 'AUTORITA' PER L 'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L 'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA
DELL 'ENERGIA ELETTRICA
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO 1

MODULI PER LA PROPOSTA DELLE OPZIONI TARIFFARIE BASE,SPECIALI E
ULTERIORI

DI CUI AL COMMA 4.2 DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITAPER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER I SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DI SEGUITO:TESTO
INTEGRATO)
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO 2

TABELLE
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO I

Deliberazione 15 novembre 2001
Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 (deliberazione n. 262/01)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICAE IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2001, - Premesso che:
- in data 18 ottobre 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 228/01);
- sono stati riscontrati errori materiali sia nel testo della delibera sopra richiamata sia nell'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato) con la stessa delibera approvato; - Vista la deliberazione n. 228/01; - Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;

DELIBERA

- Di rettificare:
- l'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), sostituendo le parole "in materia di condizioni tecnico-economiche" con le parole "per l'erogazione";
- la rubrica dell'articolo 3 della deliberazione n. 228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola "vincolo";
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola "vincolo";
- l'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione n. 228/01, sostituendo le parole "dai seguenti commi" con le parole "dal seguente comma";
- l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 228/01 aggiungendo tra le parole "e 57" e le parole "del testo" le seguenti: "ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4"
- la definizione componenti UC4 del comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con la deliberazione n. 228/01 (di seguito: Testo Integrato), eliminando le parole "in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e";
- il comma 7.1, lettera a), del Testo Integrato, inserendo tra la parola "anno" e la parola "precedente", la parola "solare";
- il comma 7.2 del Testo Integrato, sostituendo le parole "era controparte" con le parole "erano controparti";
- la rubrica dell'articolo 11 del Testo Integrato, eliminando le parole "di prelievo";
- il comma 19.1, lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la sigla "UC" con la sigla "UC1";
- il comma 19.1, lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la parola "plari" con la parola "pari";
- il comma 35.9 del Testo Integrato, sostituendo le parole "dal comma 38.8" con le parole "dal comma 35.8";
- il comma 50.4, lettera d), del Testo Integrato, sostituendo le parole "si cui" con le parole "di cui";
- il comma 56.3 del Testo Integrato, sostituendo le parole "lettera a)" con le parole "lettera b)";
- il comma 56.4 del Testo Integrato, sostituendo le parole "lettera b)" con le parole "lettera a)";
- il modulo 3 dell'Allegato n.1 del Testo Integrato, sostituendo il secondo dei due punti 3.3.2 e le parole "Se la risposta e' si', dette fasce orarie sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?", con il punto 3.3.3 e le parole "Se la risposta e' no, e' necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata";
- il punto 3.1.3 del modulo 4 dell'Allegato n. 1 del Testo Integrato, sostituendo le parole "Se la risposta e' si', dette fasce orarie sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?" con le parole "Se la risposta e' no, e' necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata". - Di disporre la pubblicazione, nella versione aggiornata risultante dalle rettifiche di cui al punto precedente che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato I), della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita approvato con la medesima deliberazione; - Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 15 novembre 2001 Il presidente: P. Ranci
 
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