Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 dicembre 2001 |
Modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1258/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70, abrogato dal sopracitato regolamento n. 1258/1999, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feoga Garanzia; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stata disposta la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ed in particolare l'art. 7, comma 3; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000, recante "Criteri per la determinazione del numero e delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori"; Preso atto che sono in corso di istituzione da parte delle regioni e province autonome i rispettivi organismi pagatori, e che occorre pertanto definire, ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 165/1999, le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati ai suddetti organismi; Preso atto che gli organismi pagatori regionali sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Decreta: Art. 1. Trasferimenti agli organismi pagatori regionali Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., su richiesta dell'AGEA - Direzione generale organismo di coordinamento, provvede a trasferire, mediante giroconti alle contabilita' speciali di tesoreria unica aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed intestate ai singoli organismi pagatori regionali riconosciuti, le somme accreditate mensilmente dalla Commissione europea all'Italia a titolo di Feoga Garanzia per il pagamento degli aiuti comunitari. |
| Art. 2. Informazione Gli organismi pagatori regionali inviano mensilmente all'AGEA i dati di rendicontazione delle spese Feoga previsti dalla vigente normativa comunitaria. L'AGEA provvedera' a trasferire, con la stessa cadenza mensile, i suddetti dati al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 3. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio Feoga Garanzia 2002. Roma, 14 dicembre 2001 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno |
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