Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 7 dicembre 2001, n. 684 |
Indicazione per la corretta utilizzazione del termine "lattice" sui materassi e sui mobili imbottiti. |
|
|
Ai produttori e agli importatori di materassi e di mobili imbottiti Con la presente circolare si forniscono indicazioni atte a consentire una corretta utilizzazione del termine "lattice" da parte dei produttori e dei commercianti di materassi e di mobili imbottiti ed una migliore individuazione dei prodotti realizzati con detto materiale. Nella determinazione dei contenuti della circolare sono stati presi a riferimento sia i lavori del Comitato tecnico del CEN TC 207 sia le disposizioni gia' emanate nei Paesi membri dell'Unione europea, ed in particolare la circolare del Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria della Repubblica francese pubblicata il 21 dicembre 1997. 1. Scopo della presente informativa. Assicurare la corretta informazione, definendo in maniera precisa, i termini esatti da usare da parte di produttori e commercianti di materassi che includono lattice. 2. Definizioni. 2.1. Lattice naturale: dispersione di polisoprene generato dall'hevea. N.B. - L'hevea brasiliensis e l'hevea guianensis (famiglia delle euphorbiacee) sono note anche con denominazioni commerciali e locali dell'albero e del relativo legno come: rambung, rubber tree wood, deringa zona. Si tratta di specie originarie del bacino dell'Amazzonia e delle Guaiane, ma largamente coltivate in Malesia ed Indonesia a scopo industriale per la produzione del caucciu' (gomma). 2.2. Lattice sintetico: dispersione di polimeri sintetici, derivati, per esempio, dallo stirene-butadiene. 2.3. Schiuma di lattice: e' ottenuta per coagulazione e vulcanizzazione di un'emulsione di lattice sintetico e/o naturale, mischiata con aria. 2.4. Agglomerato di fiocchi di lattice-polietere: e' il prodotto ricostituito partendo da residui di lattice e polietere. N.B. - Il prodotto ricostituito non puo' in alcun caso essere indicato semplicemente come "lattice". 2.5. Anima del materasso: sta ad indicare un blocco, comprendente uno o piu' elementi inscindibili, che compone il cuore del materasso e assicura il sostegno principale a chi lo utilizza. 2.6. Materasso: prodotto destinato per il riposo, composto da uno o piu' materiali elastici avvolti da un tessuto (traliccio: vedi punto 2.7). 2.7. Traliccio: tela di rivestimento del materasso. 2.8. Imbottitura: insieme degli eventuali altri elementi che costituiscono la struttura del materasso. 3. Denominazioni. 3.1. Materasso tutto lattice o materasso 100% lattice: designa materassi che hanno un'anima unicamente di lattice di almeno 10 centimetri di spessore. Se l'anima include almeno l'85% di lattice di origine naturale l'indicazione supplementare "origine naturale" e' la sola autorizzata. 3.2. Materasso lattice: designa i materassi la cui anima, quando e' costituita da due o piu' materiali differenti sovrapposti, risponde ai due criteri seguenti: altezza minima del lattice: 10 centimetri; l'altezza di lattice rappresenta almeno il 60% dell'altezza dell'anima. La denominazione ("materasso lattice"), la composizione del materasso e la sua eventuale reversibilita', devono figurare sul materasso in modo permanente e con caratteri di uguale grandezza. Sono esclusi da questa denominazione i materassi in cui i 10 centimetri di lattice non coprono la totalita' della superficie del materasso. 3.3. Altri materassi contenenti del lattice: i materassi la cui anima include meno del 60% di lattice nel suo spessore o un'altezza di lattice inferiore a 10 centimetri non possono beneficiare delle denominazioni di cui ai due precedenti punti 3.1 e 3.2. In tal caso la denominazione deve fare riferimento sia al componente presente in maggior quantita' nell'anima del materasso (vale a dire molle, poliuretano, lana, etc.) sia utilizzare l'indicazione "materasso composito". Puo' essere comunque aggiunta la denominazione "Superficie di contatto in lattice". In ogni caso, l'etichetta della composizione deve indicare la natura dei componenti dell'anima, dell'imbottitura e del traliccio. Per chiarezza, si riportano i seguenti esempi: 1) materasso (a molle o in poliuretano), superficie di contatto in lattice; 2) materasso composito: superficie di contatto in lattice. 3.4. Denominazione "Agglomerato di fiocchi di lattice o lattice e polietere": designa i materassi che hanno un'anima in blocco di schiuma ricostituita da fiocchi di solo lattice (100% lattice) o fiocchi di lattice e polietere (50% fiocchi di lattice e 50% polietere). I prodotti presenti sul mercato possono usare, per indicare il "lattice", anche i termini "latice" o "latex". I tre termini lattice, latice e latex sono sinonimi. 3.5. Esclusioni: i nomi dei prodotti e delle marche non possono essere associati al termine "lattice". 3.6. Tolleranze: le tolleranze applicabili alle dimensioni indicate in queste note sono quelle riportate nella norma UNI/EN 1334/1998, pari a + 10 mm. Attesa l'importanza dell'informazione per tutti i soggetti interessati si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2001 Il direttore generale: Visconti |
|
|
|