| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE LIGURIA |  
| DELIBERAZIONE 12 settembre 2001 |  
| Rinnovo  concessione  dell'acqua minerale denominata "Fontana Fredda" in  comune  di  Montegrosso  Pian  Latte, con annesso stabilimento di imbottigliamento   in  comune  di  Pornassio  Santa  Vittoria  S.r.l. (Deliberazione n. 1011). |  
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                         LA GIUNTA REGIONALE  Vista  la  legge  regionale  11  agosto  1977,  n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;  Vista  la  propria deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981, con la quale e' stata rilasciata la concessione di acqua minerale denominata "Fontana  Fredda",  per  un  periodo  di anni 20, alla Sorgente Santa Vittoria   S.a.s.,  successivamente  trasformata  in  Sorgente  Santa Vittoria S.r.l.;  Vista la propria deliberazione n. 4838 del 28 novembre 1997, con la quale  la  Sorgente  Santa  Vittoria  S.r.l.  e'  stata autorizzata a proseguire l'imbottigliamento dell'acqua minerale captata nell'ambito della   concessione   mineraria  denominata  "Fontana  Fredda"  nello stabilimento  produttivo  di  Pornassio (Imperia) - loc. Castello, in vari contenitori e formati, con la denominazione "Nuova S. Vittoria";  Visto  il  decreto  dirigenziale n. 1078 del 19 maggio 2000, con il quale  e'  stato  rilasciato  il  nulla-osta  al  trasferimento della concessione mineraria dalla Sorgente Santa Vittoria S.r.l. alla Santa Vittoria  S.r.l.,  con  sede  in  Pornassio (Imperia) - loc. Castello (Codice fiscale n. 01253140089);  Vista  l'istanza  25 settembre 2000, con la quale la Santa Vittoria S.r.l. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della concessione anzidetta per ulteriori anni 20;  Visto  il  programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di  proroga,  dal  quale  emerge che la Santa Vittoria S.r.l. intende proseguire   lo  sfruttamento  produttivo  del  giacimento  di  acqua minerale  oggetto  della concessione razionalizzando le captazioni di acqua  esistenti e potenziando le strutture produttive mediante messa in esercizio di una nuova linea di imbottigliamento;  Vista  la  relazione  in data 26 aprile 2001, redatta da dipendente regionale  a  seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale risulta  che  la  Santa  Vittoria  S.r.l.  prosegue  regolarmente  lo sfruttamento  del  giacimento  oggetto  della  concessione  di cui e' titolare;  Dato  atto che la Santa Vittoria S.r.l. ha corrisposto regolarmente alla  regione  il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni;  Dato  atto  che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16, commi   6  e  7,  della  legge  regionale  n.  33/1977  e  successive modificazioni,  ed  in particolare ai sensi del comma 6 e' stata data comunicazione, con nota prot. n. 152388/5031 in data 7 novembre 2000, alla  Camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Imperia  al  Distretto  minerario  di Carrara, alla Comunita' montana "Valle  Arroscia" ed ai comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio, della   presentazione,   da   parte   della  Santa  Vittoria  S.r.l., dell'istanza  di  proroga  in  argomento,  ed ai sensi del comma 7 la medesima  istanza e' stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'Albo pretorio dei comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio;  Preso  atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 16 citato;  Visto il parere favorevole espresso, a norma dell'art. 16-bis della legge  regionale  n. 33/1977 e successive modificazioni, dall'azienda sanitaria  locale  n.  1 - Imperiese, con lettera protocollo n. 29222 del 28 giugno 2001;  Considerato  che  in data 4 luglio 2001 la Santa Vittoria S.r.l. ha presentato  documentazione  progettuale  integrativa  concernente  le modifiche   apportate   alle  strutture  esterne  dello  stabilimento produttivo,  a  seguito  di  concessione  edilizia  16 febbraio 2000, rilasciata dal comune di Pornassio;  Ritenuto  che persistono, nei confronti della societa' richiedente, i   requisiti   di  capacita'  tecnico-economica  in  relazione  alla possibilita'  di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale "Fontana Fredda":  Su  proposta  dell'assessore allo Sviluppo economico, dott. Giacomo Gatti;                              Delibera:  1.   Di  concedere  alla  Santa  Vittoria  S.r.l.,  indicata  nelle premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e degli  investimenti  economico-finanziari  che  intende sostenere, il rinnovo   per  anni  20,  a  decorrere  dal  29  maggio  2001,  della concessione  di  acqua  minerale denominata "Fontana Fredda" sita nel territorio  del  comune  di  Montegrosso  Pian  Latte  (Imperia), con annesso  stabilimento  di  imbottigliamento  in  comune  di Pornassio (Imperia). La superficie della concessione di ettari 179, coincidente con  quella  originariamente  rilasciata,  e' indicata con linea nera continua  sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in  scala  1:5.000,  allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.  2. Di autorizzare la Santa Vittoria S.r.l. ad eseguire il programma di   sfruttamento   minerario   presentato   allegato  alla  presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.  3. La predetta societa' e' tenuta:    a) a corrispondere annualmente alla regione, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni il canone annuo  anticipato il cui ammontare, ai sensi del decreto dirigenziale n. 1684 del 16 dicembre 1998, e' di L. 1.689.760 Euro 872,69, pari al diritto  proporzionale  annuo di L. 9.440, per ogni ettaro o frazione di  ettaro compreso nell'area della concessione, nonche' al pagamento della  tassa  sulle  concessioni  regionali  pari a L. 3.226.000 Euro 1.666.09,  quale  tassa  per  la  concessione dei giacimenti di acqua minerale,  e  di  L.  3.638.000  -  Euro  1.878,87  quale tassa sulla modificazione  dell'autorizzazione  all'esercizio  di stabilimenti di produzione di acqua minerale;    b) a  far  pervenire  alla  regione, entro tre mesi dalla data di consegna  della  presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante  l'eseguita trascrizione del presente provvedimento alla competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21,   comma   1   della  legge  regionale  n.  33/1977  e  successive modificazioni;    c) a  notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  33/1977  e  successive modificazioni, ai proprietari  ed  ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in  concessione  mineraria entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;    d) a  presentare  alla  regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno,  il  programma  dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;    e) ad  eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione, la misura della portata dell'acqua captata;    f) a  procedere,  almeno  ogni  5  anni,  all'effettuazione delle analisi  fisiche  e  chimico-fisiche  ed  almeno  una volta all'anno, all'analisi batteriologica, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale;    g) a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste  ed a fornire ai dipendenti regionali, all'uopo incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i lavori;    h) a  rispettare  le  norme  di carattere igienico-sanitario e ad attenersi  alle  disposizioni  ed  alle  prescrizioni  che, nel corso dell'esercizio  della  concessione venissero comunque impartite dalla regione  o  dalla A.S.L. competente territorialmente, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale.  4.  Ai  sensi  dell'art.  17-bis della legge regionale n. 33/1977 e successive  modificazioni, la messa in esercizio della nuova linea di imbottigliamento  dello  stabilimento  di imbottigliamento dell'acqua minerale  e' subordinata a preventivo accertamento, su richiesta ed a spese  della  Santa  Vittoria  S.r.l.,  da eseguirsi dalla competente azienda  sanitaria locale, al fine di verificare la conformita' delle strutture    realizzate   con   i   progetti   autorizzati,   nonche' all'accertamento,  mediante analisi di laboratorio, della igienicita' del prodotto.  5.  La  Santa  Vittoria  S.r.l. e' altresi' tenuta a rispettare gli accordi  con  il  comune  di  Montegrosso  Pian  Latte, riportati nel verbale di componimento redatto in data 31 gennaio 1981, ed allegato, quale  parte  integrante e sostanziale, alla precedente deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981.  6.  Il  rinnovo  della  cencessione  mineraria  e'  accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.  La   presente  deliberazione  viene  pubblicata,  per  esteso,  nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  Avverso  il  presente  provvedimento  e' possibile proporre ricorso giurisdizionale  al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso  amministrativo  straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  Si  attesta  la regolarita' amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.    Genova, 12 settembre 2001                                              Il dirigente: Montomoli  |  
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