| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| COMUNICATO  |  
| Approvazione  delle  modificazioni  allo  statuto  della Augusta Vita S.p.a., in Torino |  
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    Con  provvedimento  n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta  Vita  S.p.a.,  con le modifiche deliberate in data 19 luglio 2001   dell'assemblea  straordinaria  degli  azionisti,  relative  ai seguenti articoli:      abrogazione  ex art. 8 (trasferimento delle azioni da parte dei soci   a  societa'  controllate,  direttamente  o  indirettamente,  a societa'  controllanti  a  societa'  controllate  da  queste  ultime: condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in qualsiasi  altro  caso  di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione  e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e warrant);      ex  art.  9, rinumerato art. 8 (riformulazione dell'articolo in materia  di:  a) luoghi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che  straordinaria;  b) termini di convocazione dell'assemblea in via ordinaria,  ai  fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina in  materia di: a) proroga del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio:  anche qualora "l'attivita'  riassicurativa  sia esercitata in misura rilevante"; b) ulteriori  casi  di  convocazione  dell'assemblea,  sia ordinaria che straordinaria.  Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in tema di possibilita' di convocazione dell'assemblea da  parte  del  collegio  sindacale  o  da  almeno  due  suoi membri. Soppressione,  dal  testo dell'ex art. 9, della disciplina in materia di   intervento   degli   azionisti   nelle  assemblee  e  di  quorum deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale art. 10. Soppressione,  dal  testo  di cui all'ex art. 9, di alcune previsioni statutarie  in  tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea,  in  assenza  di formale convocazione, rappresentanza degli   azionisti  nelle  assemblee  e  casi  particolari  di  quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea straordinaria);      ex  art. 10, rinumerato art. 9 (riformulazione dell'articolo in materia   di  presidenza  dell'assemblea  e  nomina  del  segretario: "l'assemblea   e'   presieduta   dal   presidente  del  consiglio  di amministrazione  o,  in  sua  assenza,  dal  vice  presidente  o,  in mancanza,  da  persona designata dell'assemblea stessa. Il segretario e'  nominato  dall'assemblea,  su  designazione  del presidente" - in luogo   della   precedente  previsione  statutaria:  "l'assemblea  e' presieduta  dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne  fa  le  veci. In mancanza il presidente e' eletto dall'assemblea. L'assemblea  su  proposta del presidente nomina il segretario, scelto anche  tra  non  azionisti".Sostituzione  della  parola "nomina" - in luogo di "intervento" - in relazione ai casi di redazione del verbale a  cura del notaio. Sostituzione dell'espressione "nei modi di legge" -  in  luogo  di  "dal presidente e dal segretario o dal notaio" - in materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare);      inserimento  nuovo  art. 10 (possibilita' di tenere le adunanze dell'assemblea,   ordinaria   e   straordinaria,   con   sistemi   di collegamento  audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della previsione  statutaria  di  cui  all'ex  art. 9 in tema di intervento degli azionisti nelle assemblee e quorum deliberativi e costitutivi);      art.  11  (in  relazione  alla  composizione  del  Consiglio di amministrazione,  sostituzione  dell'espressione  "...formato  da  un numero   di   componenti   variabili  da  tre  a  undici  secondo  la determinazione  fatta  dall'assemblea"  -  in  luogo della precedente previsione  statutaria  "...formato da cinque componenti.". Invariato il resto dell'articolo);      art.  12 (con riferimento alla possibilita' per il consiglio di amministrazione di nominare un amministratore delegato, introduzione, ex  novo,  dell'espressione  "...conferendogli,  nei limiti di legge, proprie attribuzioni". Invariato il resto dell'articolo);      art.  13  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia  di:  a) convocazione del consiglio di amministrazione a cura del presidente; b) soggetto preposto alla presidenza del consiglio di amministrazione  in  luogo  del vice presidente o dell'amministratore delegato,  se  nominati;  c)  modalita'  e  tempi di convocazione del consiglio,  anche  in  caso  di urgenza; d) possibilita' di tenere le adunanze  del  consiglio di amministrazione per video-teleconferenza: condizioni  ed  effetti. Nuova disciplina in materia di: a) luoghi di riunione  del consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o altrove,  purche'  in Europa"; b) soggetti preposti alla convocazione del   consiglio   di   amministrazione   in   luogo  del  presidente. Trasposizione,  con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in   tema   di   possibilita'   di   convocazione  del  consiglio  di amministrazione  da  parte  del  collegio sindacale o almeno due suoi membri.  Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum costitutivi  e  deliberativi  del consiglio, nonche' di redazione del verbale  consiliare,  in  quanto  trasposta, con modifiche, nell'art. 14);      inserimento   nuovo  art.  14  (trasferimento,  con  modifiche, dell'attuale  previsioni  statutarie di cui all'ex art. 13 in materia di    quorum    costitutivi   e   deliberativi   del   consiglio   di amministrazione,   nonche'  di  verbalizzazione  delle  deliberazioni consiliari);      ex  art.  14, rinumerato art. 15 (riformulazione dell'articolo, con modifiche, in materia di poteri del consiglio di amministrazione. Nuova  disciplina  in  tema  di  possibilita',  per  il  consiglio di amministrazione,  di  delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo.  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in materia  di  nomina  di  uno  o  piu'  direttori.  Trasposizione, con modifiche,   dell'intero  testo  di  cui  all'ex  art.  16,  pertanto abrogato, in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale, da  parte  degli  amministratori con delega di poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale  effettuate  dalla societa' o dalle societa' controllate ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di interessi:  modalita'. Soppressione, dal testo dell'ex art. 14, della disciplina  relativa  all'individuazione  delle  attribuzioni che non possono   formare  oggetto  di  delega  da  parte  del  consiglio  di amministrazione);      ex  art.  15,  rinumerato art. 16 (riformulazione dell'articolo con  nuova  disciplina  in  materia  di  rappresentanza  legale della societa':  soggetti  preposti  e  poteri conferiti. Soppressione, dal testo  dell'ex  art. 15, della disciplina relativa all'individuazione dei  poteri  di rappresentanza conferiti all'amministratore delegato, se   nominato,   anche   in   assenza   di  specifiche  deliberazioni autorizzative in merito);      abrogazione  ex art. 16 (articolo abrogato in quanto trasposto, con modifiche, nell'attuale art. 15 "poteri del consiglio");      art.  17  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia  di  composizione  e durata in carica del collegio sindacale: "il  collegio  sindacale  e'  composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.  Essi restano in carica per tre esercizi" - in luogo della precedente  previsione  statutaria: "il collegio sindacale e' formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e  durata  sono  quelli  stabiliti  dalla legge". Nuova disciplina in materia  di:  a) definizione del requisito di professionalita' di cui all'art.  1,  comma 1 del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno  dei  sindaci  effettivi  ed almeno uno dei sindaci supplenti; b) definizione  del  requisito  di  professionalita'  di cui all'art. 1, comma  2,  lettere  a),  b)  e  c) del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. a); c) individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art.  1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione, dal  testo,  della  preesistente  disciplina  in materia di limiti al cumulo  degli  incarichi  per  i  sindaci,  nomina del presidente del collegio sindacale e organo preposto alla determinazione del compenso annuo,  in  quanto  trasposta,  con  modifiche, nell'attuale art. 18. Soppressione,  dal  testo,  della  preesistente disciplina in tema di possibilita',  per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare  l'assemblea  e  il consiglio di amministrazione, in quanto trasposta,   con   modifiche,   negli   attuali   articoli  8  e  13. Soppressione,  dal  testo,  delle previsioni statutarie relative alla rieleggibilita'  dei  sindaci  ed  alle  cause  di incompatibilita' e decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti);      inserimento  nuovo art. 18 (trasposizione, con riformulazione e modifiche,  delle  previsioni  statutarie  di  cui  all'ex art. 17 in materia  di:  a)  nomina  e compenso dei sindaci: organo preposto; b) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  modalita' e nuovi criteri;  c)  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  per  i membri del collegio sindacale);      ex art. 18, rinumerato art. 19 (invariato nel testo);      ex art. 19, rinumerato art. 20 (invariato nel testo);      ex art. 20, rinumerato art. 21 (invariato nel testo);      ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo).  |  
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