Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 6 agosto 2001 |
Attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/114/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il Regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento CE 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione dell'allegato I della direttiva; Tenuto conto che la Svezia, designata come Paese relatore per la sostanza attiva "Lambda-Cialotrina", in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorita' pubbliche designate e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando alla Commissione la relativa relazione ed una raccomandazione, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che tale relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso il 19 ottobre 2000; Considerato che il Comitato scientifico per le piante ha rilevato che e' necessario effettuare una valutazione dell'esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta e stabilire una dose acuta di riferimento e che, per la protezione dell'ambiente, e' necessario applicare misure di limitazione dei rischi per evitare effetti inaccettabili sugli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico per le piante si puo' desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame; Vista la direttiva della Commissione 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Ritenuto, altresi', di dover procedere con il presente provvedimento al recepimento delle tabelle indicate nell'allegato I, relative a dati concernenti dodici sostanze attive gia' incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con abrogazione delle direttive 97/73/CE, 98/47/CE, 1999/1/CE, 1999/73/CE, 1999/80/CE, 2000/10/CE, 2000/49/CE e 2000/50/CE, mentre rimangono impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione indicati nell'allegato II; Ritenuto, inoltre, che si deve tenere conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e che detti rapporti sono tenuti a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato I della direttiva 91/414/CE e' sostituto dal testo dell'allegato I del presente decreto. 2. La sostanza attiva LAMBDA-CIALOTRINA e' iscritta, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 1 luglio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Lambda-Cialotrina". 2. Ai fini di cui al comma 1 i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, inviano al Ministero della sanita' entro il 28 febbraio 2002 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso al fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II. 3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Lambda-Cialotrina" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" presentano al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2004 un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1 gennaio 2006. 5. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" insieme ad altra sostanza inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle sostanze attive inserite nell'allegato I del sopracitato decreto. 6. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194) e' messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 3. Le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II del presente decreto sono abrogate, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e le disposizioni specifiche di cui al medesimo allegato II. |
| Art. 4. E' prorogata al 30 giugno 2003 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 gennaio 2002. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 348 |
| ALLEGATO 1 ----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 24 <---- |
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