| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 20 novembre 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   "Neurobloc"   autorizzata  con  procedura  centralizzata europea  e inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 169/2001). |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   "Neurobloc"   autorizzata  con  procedura  centralizzata europea  e  inserita  nel  registro  comunitario dei medicinali con i numeri:      EU/1/00/166/001  5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 0,5 ml uso intramuscolare;      EU/1/00/166/002 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 1 ml uso intramuscolare;      EU/1/00/166/003 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 2 ml uso intramuscolare.    Titolare A.I.C.: Elan Pharma International Ltd.                        IL DIRIGENTE GENERALE         del Dipartimento per la tutela della salute umana,          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti        internazionali - Direzione generale della valutazione               dei medicinali e della farmacovigilanza  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 22 gennaio 2001 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Neurobloc".  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con particolare riferimento all'art. 7;  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione;  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;  Visto  il parere espresso nella seduta del 23/24 ottobre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Neurobloc" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita'  medicinale  NEUROBLOC  nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    5000   UI   soluzione   iniettabili   1  flaconcino  0,5  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193010/E (in base 10), 11L05L (in base 32);    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   1  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193022/E (in base 10), 11L05Y (in base 32);    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   2  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193034/E (in base 10), 11L06B (in base 32).  |  
|   |                                 Art. 2.  La specialita' medicinale "Neurobloc" e' classificata come segue:    5000   UI   soluzione   iniettabili   1  flaconcino  0,5  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193010/E (in base 10), 11L05L (in base 32), classe: "H".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 150.000 pari a 77,47 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle  premesse  e' di L. 247.600 pari a 127,87 euro (IVA inclusa);    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   1  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193022/E (in base 10), 11L05Y (in base 32), classe: "H".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 280.000 pari a 144,61 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle  premesse  e' di L. 435.100 pari a 224,71 euro (IVA inclusa);    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   2  ml  uso intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193034/E (in base 10), 11L06B (in base 32), classe: "H".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 532.000 pari a 274,76 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle  premesse  e' di L. 764.700 pari a 394,93 euro (IVA inclusa).  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali  -  Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 20 novembre 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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