| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 6 novembre 2001 |  
| Modifica di prezzo della specialita' medicinale "Refacto" autorizzata con   procedura   centralizzata   europea  e  inserita  nel  registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 167/2001). |  
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    Modifica   del  prezzo  della  specialita'  medicinale  "Refacto" autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea  ed  inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:      EU/1/99/103/01  -  250  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4 ml  di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;      EU/1/99/103/02  -  500  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4 ml  di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;      EU/1/99/103/03  -  1000  UI  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4 ml  di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso.    Titolare    A.I.C.:    Genetics    Institute    of   Europe   BV, Lochlamerstrasse 11 82152 Martinsried Deutschland.                        IL DIRIGENTE GENERALE         del Dipartimento per la tutela della salute umana,          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti        internazionali - Direzione generale della valutazione               dei medicinali e della farmacovigilanza  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93  sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Visto  il  decreto  UAC/C  n.  73  del  29 luglio  1999  "Regime di rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita' medicinale "Refacto ";  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;  Visto  il  parere  espresso  nella  seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  prezzo della specialita' medicinale REFACTO nelle confezioni di cui  al decreto 25 gennaio 2001 di cui in premessa e' modificato come segue:    EU/1/99/103/01   -  250  UI  polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4  ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;    A.I.C. n. 034421014/E (in base 10), 1OUG8Q (in base 32);    classe:  "A"  con  possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle  premesse  e' di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa);    EU/1/99/103/02   -  500  UI  polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4  ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;    classe:  "A"  con  possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle  premesse  e' di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);    EU/1/99/103/03  -  1000  UI  polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile  1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone  contiene  4  ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;    A.I.C. n. 034421038/E (in base 10), 1OUG9G (in base 32);    classe:  "A"  con  possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata  nelle premesse e' di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).  |  
|   |                                 Art. 2.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 6 novembre 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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