IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Per il 2 gennaio 2002 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantasette giorni con scadenza il 28 giugno 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 21 dicembre 2001, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000. Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, e' disposto, altresi', il 27 dicembre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato". La spesa per interessi, per l'esercizio finanziario 2002, gravera' sul capitolo corrispondente al 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze). Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2001 p. Il direttore generale: Cannata |