Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario) |
CORTE COSTITUZIONALE |
DELIBERAZIONE 22 novembre 2001 |
Modificazioni al regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con deliberazione 16 dicembre 1999. |
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LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato il 16 dicembre 1999; Sulla proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera: Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, e' modificato come segue: Art. 1. 1. Dopo l'art. 13 del regolamento e' inserito il seguente articolo: "Art. 13-bis. - 1. Avverso le decisioni pronunciate dalla Corte nella composizione prevista dall'art. 2, comma 3, e' ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale in composizione ordinaria, che giudica senza la presenza dei tre giudici che hanno emesso la decisione impugnata. 2. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione contro cui si ricorre. 3. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.". |
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Art. 2. 1. Dopo l'art. 13-bis del regolamento e' inserito il seguente articolo: "Art. 13-ter. - 1. Per la presentazione, l'istruttoria e la decisione dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli da 4 a 13, in quanto compatibili.". |
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Art. 3. 1. Dopo l'art. 15 del regolamento e' inserito il seguente articolo: "Art. 15-bis. - 1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". Roma, 22 novembre 2001 Il presidente: Ruperto |
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